Normativa di riferimento: panoramica generale   Nell’ambito del commercio elettronico le norme giuridiche destinate a trovare applicazione sono sia quelle generali sui contratti, allorché la transazione on line avviene tra due soggetti esercenti attività d’impresa (b2b), sia quelle specifiche di tutela del consumatore, allorché la transazione avviene tra due soggetti qualificabili rispettivamente professionista e consumatore. In Europa, gli interventi più significativi in materia di commercio elettronico sono rappresentati dalle 1) 85/577/CEE del 20 dicembre 1985 recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 50 del 15 gennaio 1992, in materia di contratti negoziati fuori dal locali commerciali; 2)93/13/CEE del 5 aprile 1993 recepita in Italia con la Legge n. 52 del 6 febbraio 1996, in materia di clausole abusive; 3)97/7/CEE del 20 maggio 1997 recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 185 del 22 maggio 1999, in materia di contratti a distanza; 4)2000/31/CE dell’8 giugno 2000 recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 70 del 9 aprile 2003, in materia di commercio elettronico; 5)99/93/CE recepita con Decreto Legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, in materia di firme elettroniche. In ambito comunitario, dunque, si rileva una tendenza a tutelare non solo i soggetti contrattuali presumibilmente più deboli, quali i consumatori, ma anche le imprese che utilizzano lo strumento del commercio elettronico per la promozione e la vendita dei propri prodotti e servizi. In Italia, uno dei primi interventi legislativi a tutela del consumatore è rappresentato dal D. Lgs. n. 50/1992, il quale, recependo la Direttiva comunitaria 85/577/CEE, ha previsto a favore del consumatore il diritto di recedere dal contratto anche qualora questo abbia avuto un principio di esecuzione, in caso di vendite c.d.“aggressive”, quali quelle a domicilio, porta a porta, su catalogo, etc.. In tale ipotesi il venditore ha l’obbligo di informare il consumatore, al momento dell’acquisto, del diritto in questione. Successivamente, la tutela si fa più intensa con l’emanazione della Legge n. 52/1996, che recepisce la Direttiva comunitaria 93/13/CEE del 5 aprile 1993, la quale interviene sulla disciplina delle clausole abusive, inserendo nel codice civile un apposito Capo XIV-bis rubricato “Dei Contratti del Consumatore” e costituito da cinque articoli, dal 1469-bis al 1469-sexies. La legge anzidetta è di notevole importanza, in quanto dichiara inefficaci tutte quelle clausole contrattuali che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio della propria posizione rispetto a quella del professionista, con il quale ha stipulato il contratto. La stessa legge, inoltre, consente alle Associazioni a tutela dei consumatori ed alle Camere di Commercio di adire la giustizia ordinaria affinché inibisca l’uso di clausole contrattuali vessatorie, sulla base della semplice conoscenza delle stesse, a prescindere dal fatto che sia stato stipulato un contratto di vendita e si sia verificato un danno a carico del consumatore. Pertanto, è un’azione che tali Associazioni e gli Enti Camerali possono esperire a priori, sulla base della mera conoscenza di clausole ritenute vessatorie. Il D. Lgs. n. 185/1999, in recepimento della Direttiva comunitaria 97/7/CEE, disciplina l’ipotesi dei contratti negoziati con tecniche di comunicazione a distanza tra consumatore e professionista. Pertanto, per quanto riguarda la disciplina relativa ai contratti conclusi in rete (e-commerce), si ritiene applicabile la normativa dei contratti a distanza che si sovrappone, rafforzandola, a quella relativa ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali. In particolare il decreto si occupa di disciplinare: le informazioni che il consumatore deve ricevere dal fornitore (art. 3); il diritto di recesso del consumatore (art. 5); i termini di esecuzione del contratto (art. 6); il pagamento mediante carta di credito (art. 8); l’irrinunciabilità dei diritti previsti (art. 11) e le sanzioni in caso di sua contravvenzione (art. 12); il foro competente in caso di controversia (art. 14). Con riferimento al diritto di recesso, il D. Lgs. n. 185/1999 impone di fatto, l’uso della raccomandata A.R. per recedere validamente dal contratto. Di conseguenza, il consumatore non può più recedere con una semplice dichiarazione per posta ordinaria, ma è obbligato ad utilizzare lo strumento della raccomandata A.R., in particolare è necessario l’avviso di ricevimento. Nel panorama normativo nazionale si ritiene opportuno citare anche la Legge n. 281 del 30 luglio 1998 che sancisce i diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti, il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 concernente i principi e le norme generali sull’esercizio dell’attività commerciale, il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - T.U.D.A.Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e, a chiusura del sistema, la normativa sul trattamento dei dati personali, quale la Direttiva 97/66/CEE del 15 dicembre 1997 attuata con Decreto Legislativo n. 171 del 31 maggio 1998, nonché la disciplina contro la pubblicità ingannevole prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 25 gennaio 1992 attuativo della Direttiva CEE n. 450 del 10 settembre 1984.   La Direttiva Europea sul commercio elettronico ed il decreto di attuazione   Passando ora all’esame della Direttiva comunitaria 2000/31/CE dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno, si ritengono opportune alcune considerazioni preliminari. In primo luogo, la ratio della Direttiva in oggetto è quella di garantire un elevato livello di integrazione giuridica comunitaria, così da instaurare un vero e proprio “spazio senza frontiere” per le attività economiche svolte “on line”, il cui sviluppo è considerato “uno strumento essenziale per eliminare le barriere che dividono i popoli europei”. Ciò in base al rilievo che in ambito europeo la crescita delle attività economiche on line risulta, allo stato, limitata da numerosi ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato interno. Detti ostacoli derivano da divergenze tra le normative nazionali, nonché dall’incertezza sul diritto nazionale applicabile ai servizi della società dell’informazione. Per garantire la certezza del diritto e la fiducia dei consumatori, la Direttiva in esame mira dunque a stabilire un quadro generale e chiaro per taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno, coordinando i diritti nazionali. In secondo luogo, la Direttiva in oggetto è pienamente conforme ai principi relativi alla protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda le comunicazioni commerciali non richieste, che devono pertanto identificare in modo chiaro ed inequivocabile il mittente fin dal momento in cui il destinatario le riceve (qualora si tratti di prestatore che esercita attività economica nel territorio di uno Stato membro), ed il regime di responsabilità per gli intermediari. Inoltre, la Direttiva obbliga l’indicazione di eventuali codici di condotta a cui aderisce il venditore di beni/prestatore di servizi, nonché le informazioni su come accedere per via elettronica. Comunque, è da evidenziare che la Direttiva sul commercio elettronico fa salva e quindi non pregiudica l’applicazione delle leggi a tutela del consumatore, di cui ogni cittadino-consumatore gode nel proprio Stato membro di residenza e/o domicilio. In Italia, la Direttiva 2000/31/CE è stata recepita con il D. Lgs. n. 70/2003, il quale dopo aver definito che le parti del commercio elettronico sono sostanzialmente tre:
  1. colui che svolge on line attività economica di scambio di beni o servizi;
  2. colui che offre un servizio di accesso-connessione alla rete e di memorizzazione delle informazioni in essa accessibili (c.d. provider);
  3. colui che accede alla rete per acquistare beni o servizi o ricevere tramite essa informazioni a contenuto commerciale senza finalità professionali (consumatore) o con finalità professionali (destinatario del servizio) delinea quali sono i tratti caratteristici della contrattazione on line, stabilendo la disciplina applicabile in materia di conclusione del contratto, di obblighi del venditore di beni/prestatore di servizi, di obblighi del provider e le rispettive responsabilità.
Per tutto ciò che non è previsto espressamente dal Decreto Legislativo di cui sopra resta ferma l’applicazione delle norme a tutela del consumatore, quali ad esempio quelle relative alla contrattazione a distanza, e le regole generali di contratto. In particolare, merita di essere messo in rilievo che la disciplina della contrattazione on line si applica ai destinatari del servizio telematico che possono essere un’impresa o un consumatore, mentre la normativa di tutela a favore del consumatore si applica ovviamente solo a favore del consumatore che effettui una transazione con un professionista. Nel caso in cui il destinatario del servizio, invece, sia un’impresa la normativa applicabile in via residuale è quella generale dei contratti. Particolari novità introdotte dal D. Lgs. n. 70/2003: Obblighi del venditore on line verso i visitatori-utenti del suo sito web:
  1. fornire tutte le informazioni necessarie ad identificarlo (quali la ragione sociale, l’indirizzo del domicilio o la sede legale, la partita iva, il numero di iscrizione al registro delle imprese, etc.) e a contattarlo (ad esempio e-mail, numero di telefono, fax);
  2. indicare in modo chiaro ed inequivocabile il prezzo, evidenziando le imposte (IVA, etc.), i costi di spedizione e tutti gli altri eventuali costi aggiuntivi;
  3. specificare tutte le attività consentite all’acquirente e gli estremi del contratto nel caso in cui questo siadi licenza d’uso di un bene (tipico dei software);
  4. indicare le caratteristiche essenziali del bene o servizio, le modalità di pagamento e di consegna, la durata temporale della validità dell’offerta così come richiesto dal D. Lgs. n. 185/1999.
Prima di un eventuale inoltro dell’ordine di acquisto il venditore deve indicare in modo chiaro e comprensibile le fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto, l’archiviazione di esso, l’accesso e le modalità di correzione degli errori, lo strumento di composizione delle controversie. Questo gruppo di informazioni non sono necessarie se il contratto è concluso mediante il solo scambio di posta elettronica. Ad ogni modo la loro inosservanza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 Euro a 10.000,00 Euro. Inoltre, il venditore deve inviare la ricevuta dell’ordine e comunicare con chiarezza al consumatore i termini dell’acquisto attraverso un dettagliato riepilogo delle condizioni contrattuali, delle caratteristiche essenziali del bene o servizio, dei costi di spedizione e consegna, dei tributi applicati, dei mezzi di pagamento e delle modalità di recesso. Ai contratti di acquisto dei beni digitalizzabili (software,musica, immagini, e-book,etc.) non si applica il diritto di recesso, in quanto la prestazione è immediata ed irreversibile. Difetti di qualsiasi bene mobile acquistato: In tal caso resta ferma la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 24/2002, attuativo della Direttiva 44/99, che prevede un garanzia di 26 mesi dalla consegna del bene mobile acquistato. Conclusione del contratto: Il contratto telematico si conclude come tutti gli altri e cioè quando il proponente (che in tal caso è colui che vuole acquistare) ha avuto conoscenza dell’accettazione della propria proposta d’acquisto. Il caso più frequente quindi, ricorre, quando l’e-mail di ricevuta-accettazione dell’ordine è scaricabile da parte dell’acquirente dal Server del Provider che gli fornisce la connessione ad Internet. Invalidità del contratto: Ogni transazione on line compiuta dal minore, se non per mezzo di un genitore quale legale rappresentante, è annullabile. L’azione di annullamento può essere esercitata dal minore, dal suo legale rappresentate (ad es. un genitore), dai suoi eredi o aventi causa, entro cinque anni dal raggiungimento della maggiore età. Composizione delle liti: Una delle novità più interessanti introdotte con il Decreto Legislativo in esame è la possibilità di adire gli organi di composizione stragiudiziale, operanti anche per via telematica. Dunque, in caso di controversia insorta tra prestatore-fornitore sul web e cliente-utente del web, le parti possono adire sia l’autorità giudiziaria sia gli organi di composizione stragiudiziale on line. Tuttavia, in caso di controversie aventi ad oggetto il trasporto o la consegna dei mobili acquistati on line non è possibile procedere alla composizione stragiudiziale, ma si è obbligati ad adire la giustizia ordinaria.