Modalità e forme di conclusione dei contratti on line La continua evoluzione tecnologica permette una crescente capacità di comunicare e di soddisfare interessi economici senza quelli che sono stati fino ad ora i supporti fisici abituali. Un metodo di controllo e autenticazione diffuso è stato, per un certo periodo di tempo, quello delle “password”, consistente nel verificare l’identità di un utente già registrato presso un negozio virtuale, basandosi su un solo inserimento iniziale dei dati personali e del numero di carta di credito. Tale sistema, pur limitando la circolazione di informazioni, ha in sé tuttavia, ragioni di vulnerabilità. Il documento informatico è una delle innovazioni che ha portato una vera metamorfosi nel concetto tradizionale di documento. Come già accennato, al documento informatico è attribuita la stessa efficacia della scrittura privata prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile, per il quale “la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”. Requisito essenziale del documento è, dunque, la sottoscrizione da parte dell'autore che consiste nell'apposizione autografa del nome in calce al documento. La sottoscrizione cartacea svolge funzioni molto importanti: innanzitutto, essa individua l'autore del documento (con la firma, infatti, ci si assume la paternità del documento e del contenuto); inoltre, fa prova riguardo all'autenticità dell'autore stesso (la firma si presume unica per ogni individuo). Attualmente i contratti telematici diffusi sulla rete possono essere stipulati secondo due diverse modalità: col sistema del “point and click” o con firma digitale. Queste differenti modalità di conclusione riflettono l’importante distinzione nell’ambito del commercio elettronico tra “business to business” e “business to consumer”. Il business to business indica i rapporti commerciali telematici tra aziende e professionisti, mentre il business to consumer indica i rapporti tra aziende e consumatori. Poiché questa distinzione riflette dei valori economici diversi, in molti casi si utilizzano strumenti telematici diversificati. In particolare, nei contratti business to business è maggiormente avvertita l’esigenza della imputabilità della dichiarazione e della sua immodificabilità che sono garantite dal sistema della firma digitale; mentre nel business to consumer, poiché prevale l’esigenza della celerità e della speditezza della contrattazione, l’uso della firma digitale sarebbe un impaccio, motivo per cui si usa il sistema del “point & click”.Tuttavia anche nell’ambito del business to consumer si sta facendo strada l’esigenza dell’uso della firma digitale soprattutto in presenza di contratti con clausole vessatorie per gli utenti.   FIRMA DIGITALE   La firma digitaleconsiste in un insieme di caratteri alfanumerici risultanti da operazioni di cifratura effettuate da un elaboratore su un documento elettronico e si basa su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia: una chiave è pubblica e, associata al nome di un titolare, serve per certificare l'autenticità del documento, l'altra è segreta e utilizzabile solo dal titolare. Quindi una ha la funzione di cifrare (ovvero di non rendere conoscibile i documenti ai terzi), l’altra ha la funzione di decifrare (cioè di rendere chiaro il documento al destinatario della comunicazione elettronica). Le firme digitali sono create e verificate attraverso gli strumenti della crittografia, che trasformano un testo in un altro incompresibile e indecifrabile da parte di chi non possiede la chiave di criptazione. Chiunque voglia utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura per redigere un documento valido ad ogni effetto di legge in base all'art. 8 del D.P.R. n. 513/1997: "deve munirsi di una coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione" . La principale differenza con la firma autografa (ricordiamo che la grafia è un elemento identificativo della persona) sta nel fatto che alla firma digitale manca la capacità di identificare direttamente colui che la appone. Per colmare questa lacuna si ricorre all'autorità di certificazione il cui compito è quello di garantire la corrispondenza tra la firma digitale e il soggetto sottoscrittore. L’art 11 T.U. n. 445/2000statuisce che “i contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l’uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente T.U. sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”; questa norma consente dunque di equiparare il contratto stipulato on line con firma digitale ad un contratto firmato con scrittura privata riconosciuta. Ciò implica che i contratti telematici non possono essere stipulati quando la legge richiede la forma dell’atto pubblico per la sua validità, come accade per esempio per il contratto di donazione o per l’atto costitutivo di una S.P.A., e comporta altresì che anche i contratti informatici stipulati senza firma digitale sono validi quando la legge, in ossequio al principio della libertà delle forme, non richiede una forma specifica per la sua validità. Bisogna mettere in rilievo che oggi i contratti telematici sono soprattutto contratti di scambio ed in particolare contratti per cui la legge non richiede una forma ad substantiam ed infatti, in ragione di ciò, l'uso del contratto telematico con firma digitale è limitato, come già evidenziato, ai rapporti commerciali business to business dove sono rilevanti gli interessi in gioco.   POINT & CLICK   Il D. Lgs. n. 10/2002 intitolato “Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche” ha riformato completamente il precedente sistema fondato su un solo tipo di firma, quella digitale, introducendo accanto ad essa anche la firma elettronica o “firma leggera”. Questo tipo di firma comporta una minore protezione del documento e dà una minore garanzia e un minore grado di sicurezza circa la provenienza e la genuinità del documento elettronico collegato. Dal punto di vista tecnico può trattarsi di un codice identificativo associato ad un documento informatico, come ad esempio un username o una password. La firma digitale, invece, fondata sul sistema di crittografia a chiave pubblica, dà maggiori garanzie sull’immodificabilità del documento e perciò sulla sua riferibilità al titolare della firma. Le firme elettroniche possono dividersi in 2 gruppi: 1. firme che utilizzano dati biometrici che analizzati dal computer permettono di identificare la persona addirittura con maggiore certezza della firma autografa; 2. firme che utilizzano sistemi di cifratura. Cifrare un messaggio significa applicare ad esso un algoritmo che in relazione ad una chiave di cifratura (variabile y) lo trasforma in un altro testo incomprensibile da parte di colui che non possiede la chiave. La firma elettronica ha l'inconveniente che può essere riutilizzata dall'autore della stessa, ma anche da terzi non garantendo quindi con assoluta certezza la genuinità e la provenienza del contenuto del documento. Questo problema sembra essere risolto dalla firma digitale realizzata con sistemi di cifratura, di cui si è già detto in precedenza.