La Corte costituzionale recentemente si è espressa sulla spinosa problematica inerente la possibilità per le Regioni di promulgare nuove leggi in materia di trasporti non di linea, con particolare riferimento ai servizi di car sharing e Uber.
La Consulta, enunciandosi sul ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato illegittima una legge regionale della Regione Piemonte (l. r. Piemonte n. 14/2015) che limitava il trasporto di persone solamente ai taxi e al noleggio con conducente (Ncc), in quanto la norma incide sulla disciplina della “concorrenza” su cui è competente in modo esclusivo lo Stato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è stato rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato. La Regione Piemonte ha improntato la sua difesa affermando di essersi tenuta aderente alla legge nazionale n. 21/1992 del settore dei trasporti, norma quest’ultima che non tiene conto dell’evoluzione tecnologica e dei cambiamenti economici e sociali di questi ultimi anni.
Nella sentenza della Corte Costituzionale si legge che definire quali soggetti siano abilitati a offrire talune tipologie di servizi è decisivo ai fini della configurazione di un determinato settore di attività economica: si tratta di una scelta che impone un limite alla libertà di iniziativa economica individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato. Sicché, tale profilo rientra a pieno titolo nell’ampia nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell’art. 117 della Costituzione. Pertanto la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale, per violazione dell’art. 117 della Costituzione, secondo comma, lettera e), di cui è compete lo Stato.
È auspicabile che il legislatore competente si faccia carico tempestivamente di queste nuove esigenze di regolamentazione. (sentenza n. 265 anno 2016 – Corte Costituzionale 15/12/2016 – Presidente Grossi – Redattore Cartabia).