In primo luogo specifichiamo che l’infortunio in itinere è quell’evento accidentale che può colpire il lavoratore nei seguenti casi:
-Il tragitto normale di andata/ritorno da casa al lavoro
-Il tragitto tra due luoghi di lavoro (per chi ha più sedi)
-Il tragitto da/per la mensa se non presente in azienda
-Trasferte di lavoro, tranne casi non collegati all'attività
-Il tragitto verso riunioni convocate dal datore di lavoro
Questi casi riguardano solo l'infortunio avvenuto nel percorso più breve e diretto, anche a piedi. Eventuali interruzioni o deviazioni lo rendono non indennizzabile, a meno che non siano necessarie. L’infortunio in itinere copre anche gli incidenti stradali avvenuti sull’auto di proprietà del dipendente, con la condizione che l’uso del veicolo sia reso necessario dall’assenza di mezzi pubblici o collegamenti che consentano di arrivare sul luogo di lavoro per tempo.
Il sinistro in itinere rientra nella casistica dell’infortunio sul lavoro. Per tale ragione è previsto un indennizzo da parte dall’INAIL. Tuttavia, bisogna chiedersi che ruolo gioca l’assicurazione RCA dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale e soprattutto se possiamo ottenere il risarcimento del danno dall’assicurazione oltre all’indennizzo dell’INAIL.
Nel sistema normativo italiano in materia di risarcimento del danno vige il principio della “compensatio lucri cum damno”. Tale istituto prende spunto dalla natura risarcitoria della responsabilità civile che nel nostro ordinamento assume una funzione meramente riparatoria, ovvero, diretta a ripristinare la situazione patrimoniale che il danneggiato vantava prima della verificazione dell’evento dannoso.
Ciò, in particolare, esclude la possibilità che il danneggiato possa trovarsi, a seguito del risarcimento, in una situazione economicamente migliore di quella in cui si trovava prima dell’evento dannoso, conseguendo altrimenti un ingiustificato arricchimento.
Di conseguenza il risarcimento del danno non può essere duplicato. Per tale ragione, si parla di danno differenziale INAIL, con cui si intende il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto corrisposto dall’Inail a titolo di indennizzo per un infortunio sul lavoro, e quanto è possibile richiedere al responsabile civile del sinistro a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica. Il danno differenziale, dunque, spetta a chi, pur avendo già percepito delle somme dall’Inail, dimostra di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello che gli è stato riconosciuto e ristorato dall’ente previdenziale.
Ad avviare le pratiche nei confronti dell’Inail provvederà direttamente il datore di lavoro che è obbligato a dare comunicazione dell’infortunio entro 48 ore dalla verificazione dello stesso. Mentre per aprire la pratica di risarcimento danni in sede di responsabilità civile dovrà provvedere lo stesso danneggiato.
All’atto pratico, dunque, i due iter, risarcitorio e di indennizzo (civile e Inail), procederanno su due binari diversi per poi trovarsi a confronto nel momento in cui dovrà garantirsi il rispetto del principio sopra citato della “compensatio lucri cum damno”, per non creare una duplicazione nella corresponsione delle somme dovute a ristoro del danno subito.
A cura dell’Avv. Vanessa Bellucci
Studio Legale FBO
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