Secondo l’art. 40 del Codice della Strada le linee continue “indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata” pertanto non possono essere oltrepassate (ma non vietano il sorpasso se la manovra può essere effettuata senza oltrepassarle) e sono da considerare “un muro invalicabile”.
La linea continua non indica, dunque, divieto di sorpasso, ma solo il divieto di oltrepassare la linea stessa, di conseguenza, mentre non vieta la manovra di sorpasso, vieta qualsiasi manovra che implichi l’attraversamento della linea, quindi vieta la svolta a sinistra e l’inversione di marcia.
La manovra di svolta, invece, è regolata dalle disposizioni dell’articolo 154 e presuppone una particolare prudenza nella sua esecuzione.
In particolare, è necessario ispezionare accuratamente, tramite i retrovisori o in qualsiasi modo, la parte di strada retrostante, al fine di valutare la presenza di veicoli in fase di sorpasso da tergo.
A nulla vale inserire l’indicatore di direzione se non si è prima effettuato detto controllo, dato che non è ammesso presumere che gli altri utenti della strada rispettino sempre le regole della circolazione stradale, per cui, nel caso in cui il conducente che intende svoltare a sinistra si accorga della presenza di un veicolo in fase di sorpasso a sinistra, deve desistere dalla manovra e attendere il superamento.
Spesso sono proposti ricorsi che riguardano proprio il caso in cui il conducente si lamenta di essere stato sanzionato nonostante egli abbia segnalato con debito anticipo la manovra di svolta a sinistra, ritenendo così di aver fatto tutto ciò che è necessario in una simile situazione, dimenticando gli altri obblighi ispirati alla massima prudenza. Si propone un esempio di memoria per questo caso.
Inoltre tema di circolazione stradale, per il combinato disposto di cui agli artt. 105, comma 7 t.u. 15 giugno 1959 n. 393 e 522 comma 3, relativo regolamento (D.P.R. 30 giugno 1959 n. 420), il conducente, che si immette nel flusso della circolazione, deve accordare agli altri la precedenza, e quello che intende effettuare una qualsiasi manovra, che possa provocare intralcio agli altri veicoli in marcia normale, è tenuto sempre a dare loro la precedenza.
Ne consegue che, nel conflitto tra la manovra di sorpasso e quella di svolta a sinistra del veicolo sorpassando, si verifica una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda, per cui è dovere del conducente, che intende svoltare a sinistra, assicurarsi preventivamente che non venga a determinarsi alcun  pericolo di collisione con un veicolo che si prepari al sorpasso (Cassazione penale, sez. IV, 27 ottobre 1988; Cass. pen. 1990, I, 300).
La manovra di svolta a sinistra, potendo provocare intralcio al normale svolgimento del traffico, comporta non solo l'obbligo, per il conducente del veicolo che intenda eseguirla, di effettuare la prescritta segnalazione, ma anche di accertarsi che non sopravvengano da tergo altri veicoli in marcia normale e di continuare il controllo della strada anche durante la esecuzione della manovra, desistendo dal compierla o dal continuarla se sorga pericolo di collisione (ex multis: Cassazione penale, sez. IV, 10 gennaio 1986; Cass. pen. 1987, 807; Cassazione penale, sez. V, 1 aprile 1982; Cassazione penale, sez. IV, 6 marzo 1981).
Si deve ritenere dunque che, secondo la costante giurisprudenza, la manovra di svolta a sinistra determina una situazione di pericolo ed esige, quindi, la massima prudenza e l'adozione di tutte le possibili cautele, a questo scopo il conducente che tale manovra deve attuare, non solo ha l'obbligo sancito dall'art. 194 CdS di eseguire la prescritta segnalazione preventiva, e di avvicinarsi gradualmente all'asse della carreggiata, ma anche quello imposto dalla comune prudenza, di accertare mediante lo specchio retrovisivo o con ispezione diretta o in qualsiasi altro modo, che non vi siano veicoli sopraggiungenti lateralmente e da tergo, lasciando a tali veicoli, eventualmente, la precedenza. (Cassazione penale, sez. IV, 9 giugno 1983).
Per cui il conducente che compia manovra di svolta a sinistra e' tenuto a prestare attenzione agli altri veicoli non solo prima dell'inizio, ma anche durante tutto il corso di essa (Cassazione penale, sez. IV, 19 ottobre 1982).
Paiono quindi del tutto inutili e prive di fondamento le lagnanze di chi che pretende di attribuire la responsabilità del sinistro all’auto in sorpasso adducendo a riprova delle proprie pretese il solo fatto che la strada dove è avvenuto il sinistro sia divisa da linea continua, perché in presenza di linea continua difatti avrebbe dovuto astenersi dalla manovra di svolta a sinistra o, comunque, a spregio dei dettami della segnaletica stradale, effettuarla eseguendo la prescritta segnalazione preventiva con gli appositi indicatori, avvicinandosi gradualmente all'asse della carreggiata, accertandosi mediante lo specchio retrovisivo che non vi fossero veicoli sopraggiungenti lateralmente e da tergo, e nel caso, concedendo a tali veicoli la precedenza onde evitare la collisione .
Si ribadisce, nuovamente, che la linea continua impedisce la manovra di svolta a sinistra  e risulta contravvenzionabile ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. A, CdS “per aver creato pericolo ad un altro utente della strada durante la manovra di svolta”, nonché dell’art. 146 CdS “per non aver osservato i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale”.
Dunque, l’esclusiva o prevalente responsabilità della causazione del sinistro deve essere imputata al conducente del veicolo che esegua la manovra di svolta a sinistra senza aver verificato se sopraggiungano veicoli e comunque che sussistano le condizioni di sicurezza per effettuare la svolta in totale sicurezza.
Addirittura, la Corte di Cassazione ha aggiunto che il diritto di precedenza spetta ai conducenti dei veicoli provenienti da tergo, anche nel caso in cui essi si trovino in una illegittima fase di sorpasso: “il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia tra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, ha l’obbligo (…) di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ha altresì l’obbligo derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopravvengano veicoli da tergo, ai quali spetta al pari la precedenza ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso” (Cass., Sez. III, 07.05.99, n. 4.585).