Il tuo è il tipico caso dell'infortunio in itinere, ovvero quell'infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.
L'infortunio in itinere consiste nell’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.
Qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, l’evento può ricomprendere anche il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

La riforma del 2000 (cfr. D.Lgs. 38/2000) ha per la prima volta legislativamente inserito nella tutela assicurativa l’infortunio in itinere.

Il più recente sviluppo giurisprudenziale – ed a questo si è fatto riferimento nella stesura della nuova normativa - ha ulteriormente superato l’antico principio del rischio specifico, riconoscendo l’indennizzabilità di infortuni avvenuti durante il cammino a piedi, ed in assenza di particolari condizioni di rischio, oppure nel corso del trasporto su mezzo pubblico, giungendosi ad affermare che l’elemento discretivo dell’indennizzabilità è la finalità di recarsi al lavoro o di ritornarne.

L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il  tragitto casa-lavoro, oppure per recarsi a pranzare in un posto limitrofo se l'azienda non ha una mensa.
Contrariamente ai sinistri stradali, l’infortunio sul lavoro in itinere viene riconosciuto dall’Inail indipendentemente da chi lo ha causato: che si abbia torto o ragione, infatti, l’Inail è tenuta a indennizzare il lavoratore infortunato, purché vengano rispettati alcuni criteri.
Affinché l’Inail riconosca il sinistro come incidente in itinere, provvedendo così ad indennizzare il lavoratore, occorre che vengano soddisfatti questi requisiti:
  • il tragitto deve essere stato percorso nel modo più breve e diretto possibile, salvo eventuali deviazioni e/o interruzioni ad esempio a traffico, lavori in corso, ecc.
  • esigenze “” (es. passare a prendere uno o più colleghi, essendo a ciò autorizzati dal datore di lavoro).
     
    Se il lavoratore, invece, dovesse compiere una deviazione per altre ragioni diverse da quelle sopra esposte la copertura assicurativa dell’Inail verrebbe meno.
     
    E’ importante ricordare che, nel caso di utilizzo del mezzo privato, restano esclusi dalla copertura Inail gli infortuni direttamente causati da:
  • lavoratore con patente sospesa, ritirata o mai conseguita;
  • lavoratore in stato di ebrezza o sotto l’influsso di psicofarmaci;
  • lavoratore sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o allucinogene, sempre che non gli siano state somministrate per finalità terapeutiche.
     
    In concreto pertanto una volta verificato un sinistro mentre ti recavi al lavoro dovrai tempestivamente informare l'INAIL che aprirà il tuo infortunio e chiedere il riconoscimento di un indennizzo da parte dello stesso oltre a denunciare alla compagnia assicurativa l'occorso sinistro.
    Potrai agire personalmente oppure affidarti a un professionista che ti sorregga in tutti i passaggi.

  • Resto a disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o approfondimento Avv. Enrica Caon (avv.enricacaon@gmail.com). Tel: 339/1263704