In materia di infortunistica stradale si è assistito ad un repentino mutamento di giurisprudenza di legittimità, quanto alla risarcibilità del danno da fermo tecnico. Sul finire del 2015, infatti, la Cassazione ha abbandonato l'orientamento tradizionale che ammetteva la liquidazione equitativa del danno subito dal proprietario dell'autoveicolo per il tempo necessario alle riparazioni, indipendentemente dalla prova specifica del pregiudizio effettivamente patito.
Nella ormai nota Cass. civ. n. 20620/2015, la III Sez. affermava che il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi di mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo. 
Suddetta pronuncia, tutt'altro che isolata, è stata richiamata (e confermata) dalla Suprema Corte il 26.09.2016, sentenza n. 18773 e il 29.09.2016, sentenza n. 19294: il danno da fermo tecnico, quindi, non è risarcibile in via equitativa laddove non si dia prova dell’an debeatur - ove cioè la parte non abbia provato di aver sostenuto gli oneri e le spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né abbia fornito elementi idonei a determinare la misura del danno subito.
Tornata di recente sull'argomento, nella sentenza n. 13718 datata 31.05.2017 la Cassazione ha riproposto i passaggi argomentativi del 2015, spiegando che:
a) il bollo auto è una tassa di possesso da pagarsi a prescindere dall'utilizzo del mezzo; 
b) il premio assicurativo, lungi dal costituire un danno emergente o un lucro cessante, garantisce tutela anche durante la sosta del veicolo (che, come noto, rientra nella nozione di circolazione stradale) - ciò, vieppiù considerato che l'assicurato può chiedere la sospensione dell'efficacia della polizza assicurativa;
c) il deprezzamento del veicolo non è una conseguenza diretta della sosta - che anzi potrebbe far recuperare danno al mezzo - ma del sinistro.  
L'orientamento più recente, che nega il risarcimento del fermo tecnico, risulta già condiviso dai giudici di merito, in sede di gravame: ex multis, Corte d'Appello di Milano 24.02.2016 n. 2410; Corte d'Appello di Milano 31.05.2016 n. 5431, Tribunale di Treviso 13.09.2016 n. 2190.
Dunque, l'orientamento tradizionale può dirsi totalmente superato?
La risposta è meno ovvia di quello che sembri. Nel corso del 2016 e dei primi mesi del 2017 i Giudici di Pace di tutta Italia - competenti, in primo grado, di un'ampia fetta di contenzioso in materia di sinistri stradali - hanno continuato a liquidare una voce di danno a titolo di fermo tecnico come pregiudizio sussistente in re ipsa, ritenendo sufficiente la prova presuntiva derivante dalla sosta del veicolo e dal mancato utilizzo dello stesso.