La validità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante “autovelox”, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. La circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante “autovelox” non sia indicato se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventiva mente segnalata mediante apposito cartello non rende, peraltro, nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza. Nel caso specifico oggetto della sentenza, il Comune di Renon, secondo quanto accertato dal giudice di merito, ha dimostrato che la segnalazione si trovava 1.250 metri prima del punto di rilevamento. Questa distanza è stata ritenuta congrua perché la preventiva segnalazione potesse utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, ed è preclusa alla Corte di legittimità una rivalutazione di tale apprezzamento di fatto. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, né assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada. Questo è quanto ha stato stabilito la Corte di Cassazione Civile  Sez. 2 Num. 7949  Anno 2017 –  presidente: Petitti Stefano, relatore: Scarpa Antonio – data pubblicazione: 28/03/2017.