Il risarcimento diretto si applica solo quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di incidente tra due veicoli a motore
  • entrambi i veicoli devono essere identificati
  • entrambi i veicoli devono essere regolarmente assicurati
  • entrambi i veicoli devono essere stati immatricolati in Italia o nella Repubblica di san Marino o nello Stato del Vaticano (ovvero devono avere una targa italiana);
  • i conducenti devono avere sottoscritto una polizza RCA con una delle assicurazioni autorizzate a praticare in Italia o con una compagnia straniera che abbia aderito alla procedura di risarcimento diretto
  • se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006. La nuova procedura di risarcimento diretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, mentre a quelli già in circolazione a questa data essa si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime.

Con il sistema del risarcimento diretto possono essere chiesti solo i seguenti danni:

  • i danni al veicolo
  • i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente
  • il danno alla persona subito dal conducente non responsabile, se si tratta di lesioni di lieve entità. Le lesioni si intendono di lieve entità quando i punti percentuali di invalidità sono pari o inferiori a nove. Le lesioni gravi, cioè superiori a nove punti di invalidità, devono essere risarcite con il sistema tradizionale, ossia rivolgendo la domanda all'Assicurazione dell'altro veicolo.
Esclusioni

La procedura del risarcimento diretto non si applica nel caso di:

  • sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero
  • sinistri tra più di due veicoli a motore
  • sinistri in cui viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa, come previsto dal nuovo sistema di targatura descritto dal D.P.R. n. 153 del 6 marzo 2006
  • incidente in cui viene coinvolto un veicolo non assicurato
  • danni fisici gravi al conducente.

In questi casi, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all’Assicuratore dell'altro veicolo ritenuto responsabile, in tutto o in parte, dell’incidente.

Se l'altro veicolo non è assicurato o non è identificato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla Compagnia assicuratrice designata dall'ISVAP per poter beneficiare del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada gestito dalla CONSAP.