I tempi in cui la responsabilità della P.A. veniva ricondotta nello schema giuridico dell’art. 2043 c.c. interpretato alla luce dell’insidia o trabocchetto, con riferimento soprattutto alle strade urbane di un determinato territorio, possono considerarsi sicuramente e definitivamente ormai superati o comunque rinnovati. Pertanto oggi in caso di danno alle cose o persone causate da una buca presente sul manto stradale è destinato a trovare applicazione l’art. 2051 c.c. che configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva basata sul presupposto rappresentato dalla possibilità concreta per l’ente, riguardo all’estensione della rete stradale di riferimento e di sua competenza, di esercitare un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi. L’art. 2051 c.c. statuisce che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato  dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Con la sentenza del 23.01.09 n. 1691, la Terza Sezione Civile della Corte diCassazione, in vista del "progressivo innalzamento del grado di responsabilizzazione degli Enti pubblici", si schiera ancora una volta a favore dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 2051 c.c. alle ipotesi di danno cagionato da beni appartenenti al demanio pubblico, escludendo, con riferimento a tale disciplina, l'operatività del criterio dell'insidia o del trabocchetto. Tale indirizzo oggi consolidato in giurisprudenza, fu inaugurato dalla Corte Costituzionale con la nota pronuncia n. 156/1999. In tale sede venne affermato, infatti, il principio secondo cui alla P.A. non era applicabile la disciplina normativa dettata dall'art. 2051 c.c. solo allorquando "sul bene disua proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalitàdi uso, diretto e generale, da parte di terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti". Secondo tale pronuncia, il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. agli Enti pubblici, cui è demandata la manutenzione e cura di determinati beni, va, pertanto, individuato nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, non escludibile sulla scorta dell'asserita notevole estensione del bene e sull'uso generale e diretto da parte dei terzi, occorrendo, altresì, che a tali parametri si aggiunga chiaramente l'indagine condotta dal giudice di merito, involvente l'effettiva impossibilità del controllo, legata ai menzionati indici. Tale orientamento viene condiviso dalla Cassazione, la qualesottolinea come sia necessario far riferimento anche "alle caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che connotano il manto stradale in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato” (Cass. Civ.,Sez. III, 20 febbraio 2006, n° 3651; Cass. Civ., Sez. III, 06 luglio 2006, n° 15384).Alla luce delle considerazioni che precedono va, dunque, affermato il principioche la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che sihanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile anche nei confronti deiComuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali benisiano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loroestensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controlloche sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.Risulta pertanto ormai superato il precedente indirizzo giurisprudenziale a tenore del quale la notevole estensione del bene pubblico "strada" e l'usocontinuo esercitato dalla collettività equivalgono ad una generalizzatairresponsabilità dell'Ente Pubblico, cui ne è demandata la custodia; responsabilitàche poteva, invece, configurarsi, alla stregua del disposto di cui all'art. 2043 c.c.,solo ove si fosse verificato un danno collegato ad una situazione di pericolo oggettivamente non visibile e soggettivamente imprevedibile (c.d. insidia o trabocchetto). Ne conseguiva che in assenza di danno, legato a situazioni ascrivibili ad insidia o trabocchetto, non solo il danneggiato non poteva avvalersi della disciplina prevista dall'art. 2051 c.c., ma neppure avrebbe potuto invocare l'applicabilità del disposto generale di cui all'art. 2043 c.c., data l’assenza di un pericolo occulto. La circostanza che si tratti della rete stradale contenuta nella perimetrazione del centro abitato è sintomatica della sussistenza di una possibilità effettiva di sorveglianza e comporta l’applicazione dell’art. 2051 c.c. nei confronti del Comune. Nel caso di specie pertanto si è ritenuto citare il Comune per danni da manto stradale in conseguenza di un sinistro causato da una profonda buca presente sul terreno oveil dissesto stradale non assomigliava nemmeno lontanamente ad una strada ben asfaltata e sicura per ogni conducente, considerando oltretutto che anche le condizioni meteorologiche erano alquanto avverse e la pioggia, abbondantemente caduta, riempiva la stessa buca, occultandone tutta la sua reale profondità non solo agli occhi della vittima ma di qualsiasi altro ignaro utente, a piedi o a bordo di qualsiasi tipo di veicolo e quindi la responsabilità dell’accaduto è da attribuire interamente ed esclusivamente all’incuria dell’Amministrazione che nonostante già precedenti solleciti per ripristinare il manto stradale, ometteva di svolgere l’ordinaria manutenzione e di installare apposita segnaletica verticale di pericolo, finalizzato ad avvertire qualsiasi utente della strada circa la profonda buca esistente in essa, e inducendo, in tal modo, ad usare una sufficiente prudenza nell'utente stesso, il tutto in violazione degli artt. 14, 37 e ss. del codice della strada, in tema di quelli che sono i principi più elementari di prudenza. La totale assenza di iniziativa da parte del Comune di ripristinare il manto stradale è una mancanza fondamentale ai suoi doveri e al principio di buona amministrazione.“Il Comune risponde ex art. 2051 c.c. dei danni per infiltrazioni, causati da mancata manutenzione della strada demaniale” (Tribunale di Sanremo, 8 luglio 2002).