L'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010 inserisce, fra le materie per le quali è previsto il tentativo di mediazione obbligatorio, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti. Dal 20 marzo 2012, dunque, anche per tali controversie, prima di adire l'autorità giudiziaria si dovrà esperire il tentativo di mediazione innanzi ad un Organismo di mediazione; l'eventuale improcedibilità della domanda giudiziale, dovuta al mancato esperimento del tentativo di conciliazione, deve essere rilevata dal giudice d'ufficio, ovvero può essere eccepita dal convenuto, non oltre la prima udienza a pena di decadenza. Se il tentativo non risulta esperito, il giudice alla prima udienza, invita le parti a depositare la domanda di mediazione entro 15 giorni e fissa l'udienza successiva dopo 4 mesi.

La previsione normativa dell'art. 5, co. 1 si associa alla normativa nazionale che disciplina le modalità e le forme di liquidazione del danno da responsabilità derivante da circolazione di veicoli e natanti.         

L'art. 145, D.Lgs. n. 209/2005, codice delle assicurazioni private, disciplina la condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento, prevedendo, ll'azione di risarcimento esercitata nei confronti dell'assicurazione del danneggiante (art. 148) che potremmo definire ordinario e quella  relativa alla procedura per ottenere il risarcimento diretto (art. 149).

In entrambi i casi, l'azione diviene proponibile solo decorsi 60 giorni in caso di danno a cose, ridotti a trenta quando il modulo di constatazione amichevole è sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti, oppure 90 nel caso in cui vi sia danno alla persona. Nel primo caso il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha provveduto, tramite l'invio di lettera raccomandata, a mettere in mora l'impresa di assicurazione.

Nelle ipotesi di indennizzo diretto, il danneggiato deve inviare lettera raccomandata a.r. alla propria assicurazione inviandola per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto. Nel caso di indennizzo diretto il danneggiato non deve più rivolgersi al danneggiante e alla sua assicurazione ma deve rivolgersi alla propria impresa assicuratrice. L'impresa assicuratrice, deve comunicare al soggetto ritenuto responsabile e all'impresa assicuratrice presso il quale è assicurato, la richiesta pervenuta.

A seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, l'impresa di assicurazione, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria, valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. Se il danneggiato non accetta tale offerta di indennizzo, l'impresa di assicurazione è tenuta comunque a versare detta somma imputandola alla liquidazione definitiva del danno.

L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, intervenire nel giudizio ed estromettere dal processo l'altra impresa, dovendo comunque provvedere alla successiva regolazione dei rapporti tra le imprese.

Il sistema di composizione stragiudiziale delle controversie, introdotto dal Legislatore, ha lo scopo di rendere più semplice la procedura di liquidazione dei danni, (assegnando alle parti un termine per risolvere le controversie in via stragiudiziale), consentendo allo stesso tempo, un risparmio di tempo e di costi relativi al giudizio.

Il danneggiato che non accetti l'offerta di indennizzo della compagnia di assicurazione e intende ricorrere in giudizio, deve promuovere prima una richiesta di risarcimento del danno (ex art. 148) ordinaria o di risarcimento diretto (art. 149), dopodichè trascorsi 60 giorni (o 90 giorni in caso di danno alla persona), dovrà esperire il tentativo di mediazione, prima di adire l’autorità giudiziaria. Se al termine della procedura di mediazione, ovvero trascorsi 4 mesi, le parti non hanno raggiunto un accordo, o l'impresa assicuratrice non partecipa al tentativo di mediazione, non rimane che adire l'autorità giudiziaria. Con la previsione normativa dell'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010 il soggetto danneggiato, prima di depositare la domanda di mediazione, deve preliminarmente inviare la raccomandata e attendere il decorso di 60/90 giorni, oppure può contestualmente inviare la raccomandata con la richiesta di risarcimento danni e depositare la domanda di mediazione presso l'organismo prescelto?

Se l'invio della raccomandata è condizione di proponibilità della domanda giudiziale e quindi presupposto processuale, comprensivo anche della risposta dell'assicurazione, il tentativo di mediazione dovrebbe essere esperito una volta esaurita tale fase.

E' anche vero, però, che se il danneggiato deve prima inviare la raccomandata a/r all'impresa di assicurazione, attendere la risposta e solo dopo depositare la domanda di mediazione, tutto ciò comporterebbe una dilatazione dei tempi troppo gravosa per il danneggiato che sarebbe costretto ad attendere 6/7 mesi. Si ritiene quindi, che il danneggiato, possa depositare la domanda di mediazione anche contestualmente all'invio della raccomandata con la richiesta di risarcimento danni all'assicurazione, in questo caso si dovrebbe attendere solo il decorso dei 60 giorni ( o 90 in caso di danno alla persona) prima dell' incontro di mediazione. La parte istante potrebbe chiedere all'organismo di fissare la data dell'incontro di mediazione decorso il termine di 60 o 90 giorni, comunque in modo che la procedura si concluda entro 4 mesi.