In materia di sinistri stradali, gli articoli 149 e seguenti del Codice delle assicurazioni (Decreto Legislativo n. 209/05) prevedono che “i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” e che in caso di mancata o insufficiente offerta, “il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”.

Questa disposizione ha portato a ritenere che, a seguito dell'introduzione del sistema dell'indennizzo diretto, non fosse più ammissibile l'azione nei confronti del responsabile del sinistro e della compagnia di assicurazione di quest'ultimo.

Questa interpretazione ha creato non poche difficoltà sul piano concreto, in quanto, escludendo la possibilità di agire nei confronti del responsabile civile e della compagnia di quest'ultimo, risulterebbero preclusi alcuni strumenti processuali a favore del danneggiato. Questi, ad esempio, non potrebbe avvalersi di strumenti probatori quali l’interrogatorio formale o la richiesta di ordine di esibizione della perizia comparativa effettuata anche sul veicolo assicurato o delle fotografie che lo riproducano.

Per tale ragione il Giudice di Pace di Palermo ha sollevato una questione di legittimità costituzionale degli articoli 149 e seguenti del Decreto Legislativo 209/05, profilando la violazione dell'articolo 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si manifesterebbe tra ipotesi di diversa entità dei danni (come è noto, la procedura di indennizzo diretto è utilizzabile finchè la persona del conducente non responsabile abbia subito lesioni inabilitanti fino al 9%) nonchè la violazione dell'articolo 24 della Costituzione, per violazione del diritto di difesa in conseguenza delle preclusioni processuali sopra indicate.

Sul punto, la Corte Costituzionale ha dichiarato che la procedura di indennizzo diretto, prevista dagli articoli 149 e seguenti del D.lg. 209/05, è solo una facoltà del danneggiato (sentenza n. 180 del 19/06/2009).

Essa, infatti, rappresenta una tutela ulteriore che si aggiunge a quella prevista dalla normativa preesistente, senza tuttavia escluderla.

Questa interpretazione è conforme alle intenzioni del legislatore, il quale, introducendo l'indennizzo diretto, ha inteso rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso.

Può quindi affermarsi che l'azione diretta contro il proprio assicuratore sia solamente una facoltà, alternativa all'azione tradizionale nei confronti dell'autore del danno.

In altre parole il danneggiato in un incidente stradale può scegliere liberamente se agire in giudizio nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia oppure nei confronti della propria compagnia, non essendo obbligato ad accettare la procedura del risarcimento diretto.