Ai sensi dell’art. 1882 del codice civile “ L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”. Nella formulazione del codice deve intendersi per sinistro qualsiasi evento che non attenga alla vita dell’assicurato o di una terza persona espressamente indicata nella polizza e che sia produttivo di una diminuzione o di un mancato incremento del patrimonio dell’assicurato. È, invece, evento attinente alla vita umana il proseguire o il modo di essere dell’esistenza biologica dell’assicurato o di una terza persona indicata nel contratto ovvero un qualsiasi altro avvenimento dello svolgersi della vita di tali persone. Nella prima ipotesi il contratto assicurativo ha scopo indennitario, nella seconda invece ha lo scopo di risparmio e capitalizzazione. Il contratto di assicurazione è un contratto tipico, in quanto espressamente previsto dalla legge, consensuale, a prestazioni corrispettive, aleatorio, per il carattere eventuale della prestazione promessa dall’assicuratore ed oneroso. Oggetto dell’assicurazione in sento tecnico-giuridico è il rischio che le parti intendono coprire con la garanzia assicurativa. L’art. 1901 c.c. disciplina le ipotesi di mancato pagamento del premio, stabilendo al primo comma che se il contraente non paga il premio o la prima rata del premio l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Nel caso in cui il contraente non paga alle scadenze convenute i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Il contratto si risolve di diritto se l’assicuratore nel termine di sei mesi dal giorno della scadenza non agisce per la riscossione. Di regola, il premio dovuto dall’assicurato viene calcolato e pagato anticipatamente ma cosa succede nel caso in cui il premio non è determinabile a priori, al momento della sottoscrizione del contratto? Può accadere che in relazione alla particolarità dell’attività esercitata dall’assicurato non sia possibile determinare sin dall’inizio del periodo assicurativo la corretta proporzione tra rischi e premio, per la presenza di elementi variabili che non si possono pre-quantificare. In considerazione di tali situazioni le compagnie assicurative hanno predisposto “unilateralmente” nelle condizioni generali di contratto le c.d. clausole di regolazione del premio assicurativo. Si tratta di un sistema che consente di calcolare il corrispettivo dovuto dall’assicurato basandosi su una quota fissa, che viene pagata anticipatamente, ed una quota variabile che viene determinata nel suo ammontare soltanto al termine del periodo assicurativo sulla base dell’effettiva entità di rischio che viene coperto. Dunque, nel contratto è indicato il premio minimo, fissato in via provvisoria e anticipata in un importo determinato, il quale alla fine del periodo assicurativo è determinato definitivamente. Ad esempio, per il caso in cui l’assicurazione abbia ad oggetto il rischio connesso allo svolgimento di un’attività professionale (medico, notaio, imprenditore commerciale, avvocato, etc.), la quota variabile da versare alla fine della copertura assicurativa potrà essere determinata in relazione al volume d’affari che è stato sviluppato dall’assicurato. La clausola di regolazione del premio ha dato luogo a diverse problematiche per il caso in cui il soggetto assicurato non abbia ottemperato al suo obbligo di comunicare all’assicuratore i dati variabili necessari ai fini dell’adeguamento del premio aggiuntivo oppure abbia corrisposto in ritardo il pagamento del premio addizionale. Si è verificato, infatti, che le compagnie assicurative, ricorrendo simili circostanze, hanno rifiutato il pagamento dell’indennizzo per i sinistri verificatisi nel periodo in contestazione adducendo la sospensione della garanzia assicurativa ai sensi delle c.g.c. e dell’art. 1901 c.c., sopra citato. Il problema che, pertanto, si è posto è stato quello di individuare la natura giuridica di tale clausola, ossia di stabilire se l’obbligo dalla stessa derivante debba intendersi come obbligazione integrativa della principale dell’assicurato di pagare il premio e, dunque, oggetto del contratto, oppure obbligazione accessoria e autonoma, e dunque, l’eventuale sospensione della garanzia assicurativa debba essere valutata secondo le regole dell’inadempimento contrattuale nonché sotto il profilo della vessatorietà. La particolare complessità della questione ha dato vita a diversi orientamenti sia nell’ambito della dottrina che in giurisprudenza. Tuttavia, di recente, grazie all’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione il contrasto è stato composto. In particolare, si era sostenuto che la mancata comunicazione dell’assicurato dei dati variabili o il mancato pagamento del conguaglio configurasse in capo allo stesso un comportamento inadempiente anche dell’obbligazione principale, tale inadempimento legittimava, pertanto, la sospensione della garanzia assicurativa, posta l’impossibilità di scindere le due obbligazioni per l’infrazionabilità del premio. Di opposto avviso, un recente filone interpretativo che è stato condiviso dalle Sezioni Unite con la sentenza n° 4631/07. Attraverso tale pronuncia è stato affermato un principio senz’altro favorevole al soggetto assicurato, infatti, partendo dal presupposto che la clausola in esame deve essere uno strumento posto a tutela sia dell’assicuratore che dell’assicurato e la ratio della stessa deve essere quella di consentire l’adeguamento de premio all’effettivo rischio, le Sezioni Unite hanno affermato che di per sè la mancata comunicazione dei dati variabili o il mancato pagamento del conguaglio non è sufficiente a determinare la sospensione della garanzia assicurativa, costituendo inadempimento di una autonoma e distinta obbligazione, inadempimento che dovrà essere valutato alla stregua delle regole comuni e in particolare con riferimento al principio di buona fede. In definitiva, la clausola di regolazione del premio non può essere interpretata in senso formale, in modo da giustificare una sua automatica applicazione tutte le volte in cui si verificano gli eventi nella stessa previsti, ma dovranno essere valutate in concreto le caratteristiche dell’inadempimento degli obblighi dell’assicurato nonché il rispetto della buona fede in senso oggettivo, intesa quale leale ed onesto comportamento che le parti debbono tenere nell’esecuzione di un contratto, tenendo conto altresì, del tempo in cui la prestazione è effettuata e dell’importanza dell’inadempimento.