La nuova normativa sulla assicurazione obbligatoria garantisce il danneggiato anche nelle ipotesi in  cui  non  sia possibile agire nei  confronti del  responsabile civile. Tali ipotesi  sono previste alle lettere a)-b)-c)-d) dell' articolo  283 a D. Lgs. 7.9.05 n. 209  e riguardano i danni  subiti in un  sinistro  che sia stato  causato da un veicolo o natante non  assicurato, non  coperto  da assicurazione, od assicurato  con impresa che si  trovi in stato  di  liquidazione,  o che vi  venga posta successivamente; nonché i danni causati  da veicolo posto in  circolazione contro la volontà  del proprietario,  dell'usufruttuario,  dell'acquirente con patto  di  riservato  dominio, o  del locatore in caso  di  locazione finanziaria.  La novità  rispetto  alla precedente normativa riguarda i  soggetti beneficiari,  che vengono individuati, oltre ai terzi  non trasportati, o trasportati  contro la loro  volontà, anche quelli trasportati  volontariamente,  ma senza la consapevolezza della illegalità  della circolazione ( si  pensi  al  trasportato  di  cortesia che approfitti  di un passaggio  come l'autostoppista ),  come previsto  esplicitamente al  comma 2.  Nel  caso  di veicolo  non identificato il  risarcimento  è  dovuto  solo per danni  alla persona e,  quindi, solo per le lesioni  e relative conseguenze subite in occasione della circolazione. Circa la percentuale di invalidità permanente la determinazione è fatta in base alle disposizioni per gli infortuni  sul lavoro e malattie professionali  (D. Lgs. 23.3.2000 n. 38). Se il  veicolo, invece,  non è  coperto  da assicurazione, oltre ai  danni  fisici vengono  risarciti  anche i danni  alle cose con una franchigia di € 500,00. L’onere del  risarcimento ricade in  via definitiva sul Fondo  di Garanzia Vittime della Strada che è  gestito,  sotto la vigilanza del Ministero  delle Attività Produttive, dalla Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi  Assicurativi Pubblici,  alla quale tutte le Imprese autorizzate sono tenute a versare annualmente un  contributo commisurato  al premio incassato per ciascun  contratto  stipulato. La liquidazione dei danni viene effettuata da una Impresa designata con cadenza periodica dall’I.S.V.A.P. che per Roma ed il Lazio è l’Assitalia.