Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale di cui all’articolo 5 del Decreto legge n. 867/1976 (convertito dalla legge n. 39 del 1977), oggi abrogato e trasfuso nell’articolo 143, comma 2, del Decreto Legislativo n. 209/2005, non ha un valore probatorio assoluto ed incontestabile.
Bisogna distinguere a seconda che sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti o da uno solo di essi.
CID sottoscritto da entrambi i conducenti
Se il CID è sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti ed è completo in ogni sua parte, rappresenta una presunzione iuris tantum (ossia una presunzione semplice) che il sinistro si sia svolto con le modalità ivi indicate.
Trattandosi di una presunzione semplice, esso può essere contestato e superato da una valida prova contraria, che può essere rappresentata anche da un’altra presunzione semplice, ai sensi dell'articolo 2727 del Codice civile.
CID sottoscritto da un solo conducente
Se invece il CID è sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti, esso non ha alcun efficacia probatoria, neanche come presunzione semplice.
Questi principi sono stati ribaditi dalla Cassazione, con sentenza del 24 febbraio 2014, n. 4285.