La condotta del rifiuto di dare il consenso informato nei casi di accertamento Alcoltest mediante  prelievo ematico equivale a rifiuto di accertamento del tasso alcoolemico, essendo evidente che attraverso la mancata sottoscrizione del consenso informato, presupposto necessario per consentire agli operatori sanitari di effettuare i prelievi finalizzati alle analisi legittimamente richieste dalla polizia giudiziaria, l'imputato ha deliberatamente impedito l'accertamento etilometrico sulla sua persona, in tal modo opponendo rifiuto. L'accertamento presso una struttura sanitaria prevede sempre un sub-procedimento amministrativo nell'ambito del quale si colloca il consenso informato, senza il quale non si può ulteriormente procedere con gli accertamenti previsti dall'art. 186, comma 5, cod. strada, con la conseguenza che l'interruzione del procedimento assume inevitabile rilevanza penale come rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolemico, secondo il paradigma della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 186, comma 7, cod. strada. Pertanto la Corte di Cassazione stabilisce  che il  rifiuto a firmare il modulo di consenso informato all'accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo ematico costituisce atteggiamento del tutto analogo al rifiuto all'alcoltest.
(Cassazione Penale, sezione IV, sentenza 27/02/2017 n° 9391 – Presidente Blaiotta e Relatore Rinaldi)