Visto di ingresso

Il visto è l'autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana. E' stampato su carta adesiva e si applica sul passaporto o altro documento di viaggio del richiedente.

Alla domanda di visto deve essere allegata una foto formato tessera, un documento di viaggio valido e, dove richiesto, la documentazione specifica per il tipo di visto richiesto.

Lo straniero deve obbligatoriamente indicare:

  • finalità del viaggio;
  • mezzi di sostentamento per il viaggio ed il soggiorno;
  • condizioni di alloggio

Il visto è rilasciato dalle ambasciate e dai consolati italiani nello stato di origine o della stabile residenza dello straniero. Non è possibile il rilascio del visto (né la proroga) allo straniero che già si trovi in Italia.

I cittadini di alcuni Paesi  non sono obbligati a richiedere il visto d'ingresso per soggiorni per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva purché non superiori a 90 giorni.

Dal 1° settembre 2010, i cittadini dei Paesi esenti dall'obbligo del visto per corto soggiorno potranno far ingresso in Italia, per soggiorni fino a novanta giorni, anche per motivi di studio, senza la necessità di richiedere il corrispondente visto d'ingresso per studio.

Diversamente, cittadini di altri Paesi  hanno sempre l'obbligo di visto.

1. Visto per soggiorni brevi fino a 90 giorni (Visto Schengen Uniforme). Consente al titolare il transito i il breve soggiorno fino a 90 giorni, all'interno dello Spazio Scengen.

2. Visto per soggiorni di lunga durata, di tipo D (Nazionali). Per tutti i soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) gli stranieri devono avere sempre il visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per soggiorni di breve durata. Il visto di tipo D è valido per l'ingresso ed il soggiorno in Italia superiore a 90 giorni (per uno o più ingressi) e consente al titolare di circolare liberamente nell'area Schengen per un periodo non superiore a tre mesi per semestre. L'esercizio della libera circolazione è consentito solo qualora il visto sia in corso di validità.

3. Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio. Anche in questo caso occorre la dichiarazione di presenza

Tipologie di Visto.
Sono 20 le tipologie di visto d'ingresso: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.

  • Visto tipo A: transito aeroportuale
  • Visto tipo B: transito, è stato abolito di seguito all'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010.
  • Visto tipo C: per l'ingresso e il soggiorno di breve durata, fino a 90 giorni, con uno o più ingressi
  • Visto tipo D: per l'ingresso e il soggiorno di lunga durata, superiore a 90 giorni e l'esercizio del diritto di libera circolazione nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per uno o più ingressi.