Nello specifico, l’art. 40, comma 3, del decreto “salva Italia” ha provveduto ad inserire, nel testo dell’art. 5 del D.Lgs. n. 286/1998, il comma 9-bis.

Detto comma stabilisce che in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

Per usufruire di tale possibilità, il comma 9-bis prescrive le seguenti condizioni:
che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, che la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
Si provvede, così, a dare base normativa a principi che, in passato, erano codificati unicamente per via amministrativa. Ci si riferisce, per l’esattezza, alle direttive emanate dal Ministro dell’interno, quella del 5 agosto 2006 sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno e, infine, quella del 20 febbraio 2007 sui diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Pertanto, viene sancita una volta per tutte e per via normativa che chi attende il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è a tutti gli effetti un immigrato regolare e che, in virtù di ciò, può essere assunto come tutti gli altri cittadini stranieri che hanno un permesso valido.

Si riporta il testo dell’art. 40, comma 3, del decreto legge n. 201/2011:
“Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e' inserito il seguente comma:
"9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L' attività' di' lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b)     che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso."