I. modifiche apportate al TU Immigrazione

Art. 5 – Permesso di soggiorno
· Comma 6 – Rifiuto o revoca del permesso di soggiorno
Viene rimarcato, sotto il profilo normativo, che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è
rilasciato dal Questore secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione (nello
specifico, quelle dettate dall’art. 11, comma 1, lettera c-ter).

Art. 10-bis – Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato
· Comma 2 – Ambito di applicabilità del reato di clandestinità
Viene prevista, nei confronti del cittadino straniero identificato in uscita dal territorio nazionale
durante i controlli della polizia di frontiera, la non applicabilità del reato di clandestinità.
Lo spirito di tale norma è quello di incentivare l’esodo volontario dello straniero irregolarmente
presente sul territorio nazionale, al quale, ove identificato in uscita durante i controlli della polizia di
frontiera, non sarà contestato il reato di soggiorno illegale.
In tale frangente, non si adotta neanche un provvedimento di espulsione e, qualora per ipotesi
tale provvedimento sia stato già adottato, ma non ancora eseguito, non si provvederà a darne
esecuzione coattiva (cfr. vedasi art. 13, comma 2-ter).

Art. 13 – Espulsione amministrativa
· Comma 2 – Requisiti per l’emanazione del provvedimento espulsivo
Il provvedimento espulsivo non costituisce più un atto vincolato per il Prefetto, ma viene adottato,
caso per caso, in base alla condizione particolare dello straniero.
Fra i requisiti, che giustificano l’adozione del provvedimento espulsivo, viene espressamente
inclusa, a differenza del passato, anche l’ipotesi del rifiuto del permesso di soggiorno (rinnovo del
permesso di soggiorno chiesto nei termini e poi rigettato).
Inoltre, si rimarca per via normativa anche l’ipotesi in cui lo straniero si trattenga oltre il periodo di 3
mesi, previsto per i soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio.
· Comma 2-ter – Ipotesi di mancata attivazione del provvedimento espulsivo
Tale nuova norma consente allo straniero irregolare che transita in uscita dall’ufficio di polizia di
frontiera – e in possesso di passaporto valido – di lasciare volontariamente il territorio italiano senza
essere espulso. Qualora, però, lo straniero in questione risulti essere destinatario di un
provvedimento espulsivo, non ne verrà data esecuzione coattiva, fermo restando l’inserimento
sulla banca dati SIS.
In sede di commento, da parte dei più importanti operatori del settore, tale disposizione sarebbe
stata introdotta al fine di agevolare il percorso dello straniero, qualora assegnatario di una quota
da decreto-flussi.
· Comma 4 – Espulsione coattiva immediata (ovvero rimpatrio immediato)
Il provvedimento di espulsione viene eseguito con la modalità coattiva dell’accompagnamento
alla frontiera, per mezzo della forza pubblica, nelle seguenti ipotesi:
a) qualora sia stato adottato per ragioni legate all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza,
alla sicurezza nazionale, alla prevenzione del terrorismo;
b) quando sussiste il rischio di fuga (cfr. vedasi il successivo comma 4-bis);
c) qualora la domanda di permesso di soggiorno sia stata respinta, in quanto manifestamente
infondata o fraudolenta,
d) qualora, senza giustificato motivo, lo straniero non abbia rispettato il termine concessogli
per la partenza volontaria;
e) qualora lo straniero non abbia rispettato una o più delle misure di garanzia disposte dal
Questore per evitare il rischio di fuga, in sede o di partenza volontaria o di alternativa al
trattenimento nel CIE;
f) nelle ipotesi di espulsioni giudiziali;
g) nell’ipotesi di mancata richiesta del termine per la partenza volontaria.
· Comma 4-bis – Rischio di fuga
Si configura il rischio di fuga nelle seguenti ipotesi:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;
b) mancanza di un alloggio stabile;
c) aver fornito in passato false generalità;
d) non aver ottemperato a precedenti provvedimenti impartiti dall’Autorità, ivi compreso il
divieto di reingresso;
e) aver violato le prescrizioni connesse alla partenza volontaria e alle misure meno coercitive
rispetto al trattenimento nel CIE.
· Commi 5, 5.1 e 5.2 – Partenza volontaria (ovvero rimpatrio volontario ovvero rimpatrio
assistito)
In tutte le ipotesi, per le quali non si debba procedere all’espulsione coattiva immediata con
accompagnamento alla frontiera, lo straniero potrà avvalersi della modalità della partenza
volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito.
Il procedimento è ad istanza di parte e soggiace alla valutazione del Prefetto.
Lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione e semprechè non si verta in una delle
ipotesi di accompagnamento coattivo alla frontiera, deve chiedere al Prefetto la concessione di
un termine tra 7 e 30 giorni (prorogabile, se necessario in presenza di specifiche condizioni quali la
durata del soggiorno, il processo di scolarizzazione di minori ovvero di altri legami familiari e sociali)
per il rimpatrio volontario e l’eventuale inserimento in un programma di rimpatrio assistito.
Tutto ciò a condizione che lo straniero si faccia carico di chiederlo espressamente, posto che, in
caso contrario, scatta la modalità dell’esecuzione coattiva (vedasi art. 13, comma 4, lettera g).
Il Prefetto, allorché ritenga meritevole la richiesta di parte, formalizza l’accesso alla partenza
volontaria all’interno del provvedimento di espulsione.
Acquisita la prova dell’avvenuto rimpatrio, il Questore avvisa il Giudice di pace perché venga
dichiarato estinto il procedimento penale in relazione al reato di soggiorno illegale (ovvero il reato
di clandestinità ex art. 10-bis).
Al fine di assicurare l’effettività del provvedimento di allontanamento volontario, qualora concesso
dal Prefetto, sono stabilite alcune prescrizioni a presidio del processo.
In primis lo straniero deve dimostrare, al Questore, la disponibilità di risorse da fonti lecite pari a tre
volte l’importo mensile dell’assegno sociale.
Inoltre, al Questore è data la possibilità di disporre di una serie di misure prescrittive, soggette tutte
alla convalida del Giudice di pace competente per territorio. Dette misure sono:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio di polizia.
Sotto il profilo procedurale, le misure di cui sopra vengono adottate attraverso un provvedimento
del Questore, da notificarsi allo straniero, con l’avvertenza a quest’ultimo della facoltà di avvalersi,
in proprio o a mezzo difensore, della possibilità di presentare deduzioni al Giudice di pace.
Quest’ultimo, entro le 48 ore successive, può convalidare le misure adottate dal Questore, ovvero
modificarle o revocarle.
ATTENZIONE: a differenza dei decreti di convalida dei provvedimenti di accompagnamento alla
frontiera o dei provvedimenti di trattenimento nel CIE, a fronte dei quali è espressamente previsto
per legge l’istituto dell’impugnativa dinanzi alla Corte di cassazione, nulla di tutto ciò vien detto
per i decreti di convalida delle misure poste a presidio della partenza volontaria. Si avrebbe motivo
di ritenere che, pur nel silenzio della norma, non si possa prescindere dal dettato normativo
contenuto nell’art. 111 della Costituzione, ragion per cui l’unica interpretazione costituzionalmente
accettabile sembrerebbe essere quella che garantisca la possibilità, in tali casi, di presentare
ricorso per Cassazione.
La violazione, anche solo di una delle misure disposte dal Questore (e convalidate in seguito dal
Giudice di pace), comporta l’irrogazione di una multa, per un importo oscillante da 3.000 a 18.000
euro, l’apertura del procedimento penale dinanzi al Giudice di pace, nonché l’attivazione
dell’accompagnamento coattivo alla frontiera (senza passare dal nulla osta dell’autorità
giudiziaria), ed altresì, se del caso, il trattenimento nel CIE e l’obbligo di ottemperare al
provvedimento di allontanamento impartito dal Questore.
· Comma 14 – Divieto di reingresso
Il divieto di reingresso, per il soggetto espulso, opera per un periodo oscillante tra i 3 e i 5 anni (al
posto del precedente range di 5-10 anni), potendo essere di durata superiore nei soli casi di
espulsione disposta per motivi di pericolosità (trattasi di quelli richiamati dalla lettera a) del comma
4).
Sia per l’ipotesi della fascia 3-5 anni che per il limite superiore, deve esserci a monte un giudizio
valutativo che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti al singolo caso.
In caso di rimpatrio volontario, il divieto di reingresso decorre dal termine assegnato e lo straniero
può chiederne la revoca, a patto che dimostri di aver rispettato il termine concessogli per
l’allontanamento dal territorio nazionale.
A fronte dell’istanza di revoca, prodotta dallo straniero, sussiste una valutazione, da parte delle
autorità italiane, cui spetta il giudizio finale in ordine all’accoglimento o meno della domanda.

Art. 14 – Esecuzione dell’espulsione
· Comma 1 – Presupposti del trattenimento nel CIE
In corrispondenza ad un provvedimento di respingimento o di espulsione da eseguirsi mediante
accompagnamento immediato alla frontiera, si può dar luogo al trattenimento nel CIE, oltre che
nei casi in cui già oggi è consentito (necessità di prestare soccorso, di effettuare accertamenti
supplementari sull’identità o sulla nazionalità dello straniero o di acquisire i documenti di viaggio, la
disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo), qualora si verta nell’ipotesi del rischio di fuga (vedasi
art. 13, comma 4-bis).
· Comma 1-bis – Misure alternative al trattenimento nel CIE
Viene consentito al Questore di sostituire il trattenimento nel CIE, con misure meno coercitive, nei
confronti di stranieri che debbono essere immediatamente espulsi o respinti, a condizione, però,
che questi ultimi siano in possesso di un valido documento di espatrio e che non rientrino nelle
categorie di pericolosità per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o sicurezza nazionale, o di
prevenzione del terrorismo.
Dette misure sono:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio di polizia.
Sotto il profilo procedurale, le misure di cui sopra vengono adottate attraverso un provvedimento
del Questore, da notificarsi allo straniero, con l’avvertenza a quest’ultimo della facoltà di avvalersi,
in proprio o a mezzo difensore, della possibilità di presentare deduzioni al Giudice di pace.
Quest’ultimo, entro le 48 ore successive, può convalidare le misure adottate dal Questore, ovvero
modificarle o revocarle.
ATTENZIONE: a differenza dei decreti di convalida dei provvedimenti di accompagnamento alla
frontiera o dei provvedimenti di trattenimento nel CIE, a fronte dei quali è espressamente previsto
per legge l’istituto dell’impugnativa dinanzi alla Corte di cassazione, nulla di tutto ciò vien detto
per i decreti di convalida delle misure poste a presidio dell’alternativa al trattenimento nel CIE. Si
avrebbe motivo di ritenere che, pur nel silenzio della norma, non si possa prescindere dal dettato
normativo contenuto nell’art. 111 della Costituzione, ragion per cui l’unica interpretazione
costituzionalmente accettabile sembrerebbe essere quella che garantisca la possibilità, in tali casi,
di presentare ricorso per Cassazione.
La violazione, anche solo di una delle misure disposte dal Questore (e convalidate in seguito dal
Giudice di pace), comporta l’irrogazione di una multa, per un importo oscillante da 3.000 a 18.000
euro, l’apertura del procedimento penale dinanzi al Giudice di pace, nonché l’attivazione
dell’accompagnamento coattivo alla frontiera (senza passare dal nulla osta dell’autorità
giudiziaria), ed altresì, se del caso, il trattenimento nel CIE e l’obbligo di ottemperare al
provvedimento di allontanamento impartito dal Questore.
· Comma 5 – Durata del trattenimento nel CIE
Il trattenimento nel CIE ha la durata iniziale di 30 giorni, ma può essere prorogato dal Giudice di
pace di ulteriori periodi di 60 giorni ciascuno, fino a un massimo di 18 mesi (in luogo dei previgenti 6
mesi), qualora non sia possibile procedere all’allontanamento a causa della mancata
cooperazione al rimpatrio da parte dello straniero interessato o di ritardi nell’ottenimento della
necessaria documentazione dai Paesi terzi.
· Comma 5-bis – Ordine di allontanamento del Questore
Quando il trattenimento non sia possibile o non sia più consentito, il Questore ordina allo straniero
di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni (in luogo dei previgenti 5 giorni).
L’ordine di allontanamento del Questore, oltre a riportare le conseguenze sanzionatorie in caso di
inosservanza, può essere accompagnato, anche su richiesta dell’interessato, dalla
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo
Paese in Italia nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia
possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio per raggiungere gli uffici
diplomatici.
· Comma 5-ter – Conseguenze sanzionatorie all’inosservanza dell’ordine di allontanamento
del Questore
La violazione per inottemperanza all’ordine di allontanamento del Questore, salvo che sussista il
giustificato motivo, comporta:
 in prima battuta:
 l’irrogazione di una multa:
 da 10.000 a 20.000 euro in caso di respingimento o espulsione coattiva, o di
sottrazione ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito;
 da 6.000 a 15.000 euro in caso di espulsione con partenza volontaria;
 a seguire:
 apertura del procedimento penale innanzi al Giudice di pace;
 adozione di un nuovo provvedimento di espulsione ad opera del Prefetto;
 nuovo accompagnamento coattivo alla frontiera seguito, se del caso, da un nuovo
trattenimento nel CIE e da un nuovo ordine di lasciare il territorio nazionale impartito
dal Questore.
ATTENZIONE: rispetto alla versione precedente, si è provveduto ad eliminare la previsione della
reclusione in carcere, sostituendola con l’irrogazione della pena pecuniaria della multa.
· Comma 5-quater – Conseguenze sanzionatorie all’inosservanza dell’ordine di
allontanamento del Questore disposto ai sensi del comma 5-ter.
Idem come da commento al comma 5-ter, con l’unica differenza che, per quanto riguarda la
multa da irrogarsi, l’entità dell’importo oscilla in un range da 15.000 a 30.000 euro.
ATTENZIONE: rispetto alla versione precedente, si è provveduto, da una parte, ad includere
l’esimente del “giustificato motivo” e, dall’altra, ad eliminare la previsione della reclusione in
carcere, sostituendola con l’irrogazione della pena pecuniaria della multa.
· Comma 5-quater.1 – Valutazione della condotta dello straniero destinatario dell’ordine di
allontanamento del Questore
Tale disposizione intende fornire all’organo giudicante un ulteriore criterio, al fine di vagliare la
sussistenza dell’esimente del “giustificato motivo”, ovvero porlo in condizione di accertare la
cooperazione resa dallo straniero ai fini dell’esecuzione dell’espulsione.
· Comma 5-quinquies – Organo giudicante competente sui procedimenti penali attinenti al
reato di inottemperanza agli ordini di allontanamento del Questore
Il procedimento penale, per i reati di inottemperanza agli ordini di allontanamento del Questore,
passa dalla previgente competenza del Tribunale ordinario, in composizione monocratica,
all’attuale competenza del Giudice di pace.
· Commi 5-sexies e 5-septies – Disposizioni attinenti al procedimento penale presso il Giudice
di pace
Al pari di quanto previsto per il procedimento penale attinente al reato di immigrazione
clandestina, si stabilisce che, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato per
violazione dell’ordine di allontanamento del Questore, non è richiesto il nulla osta del Giudice di
pace. Quest’ultimo, a sua volta, acquisita la notizia dell’avvenuta espulsione (amministrativa),
pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
· Comma 7 – Riproposizione del trattenimento nel CIE
Viene previsto che, in caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal CIE, venga
adottato un nuovo provedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo
provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento stesso, indicato in 18 mesi.

Art. 14-ter – Programmi di rimpatrio assistito
Viene introdotta l’attivazione di programmi di rimpatrio volontario ed assistito.
In caso di ammissione ad uno dei predetti programmi, la Prefettura ne dà comunicazione alla
Questura e, nel contempo a beneficio dello straniero, rimangono sospesi i seguenti provvedimenti:
 respingimento;
 espulsione, purché adottata per motivi diversi dalla pericolosità;
 ordine di allontanamento del Questore in caso di trattenimento nel CIE impraticabile;
 misure disposte dal Questore a presidio della partenza volontaria o dell’alternativa al
trattenimento nel CIE
Inoltre, l’effettuazione del rimpatrio assistito, al pari di quanto già visto per l’allontanamento
volontario portato ad esecuzione, comporta l’estinzione del procedimento penale relativo al reato
di soggiorno illegale (ovvero del reato di clandestinità ex art. 10-bis).
Viceversa, il sottrarsi al programma di rimpatrio assistito, comporta l’attivazione
dell’accompagnamento coattivo alla frontiera (senza passare dal nulla osta dell’autorità
giudiziaria), ed altresì, se del caso, il trattenimento nel CIE e l’obbligo di ottemperare al
provvedimento di allontanamento impartito dal Questore, nonché, da ultimo, la riattivazione del
procedimento penale dinanzi al Giudice di pace per il reato di clandestinità.
Non possono usufruire dei programmi di rimpatrio assistito gli stranieri:
 che ne hanno beneficiato in passato;
 attinti da un provvedimento di espulsione disposto per motivi di pericolosità;
 che non abbiano rispettato il termine stabilito per la partenza volontaria;
 attinti da un provvedimento di espulsione giudiziale;
 che non abbiano ottemperato a precedenti provvedimenti impartiti dall’Autorità, ivi
compreso il divieto di reingresso;
 che abbiano violato le prescrizioni disposte dal Questore, connesse alla partenza
volontaria;
 che siano destinatari di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto
europeo o della Corte penale internazionale.

Art. 16 – Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione
· Comma 1 – Ambito di applicazione
Viene estesa l’applicabilità, delle disposizioni in materia di espulsione giudiziale a titolo di
sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai reati di inottemperanza agli ordini di
allontanamento dal territorio nazionale disposti dal Questore.

Art. 19 - Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili
· Comma 2-bis – Categorie vulnerabili
Il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei
minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero
delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità
compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

Art. 32 – Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età
· Comma 1-bis – Permesso di soggiorno
A seguito della modifica introdotta dalla legge di conversione, ora il permesso di soggiorno può
essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo,
al compimento della maggiore età, ai minori stranieri extracomunitari non accompagnati
affidati o sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri, ovvero ai
minori stranieri non accompagnati, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a 2
anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato, che
abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri.


II. modifiche apportate al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30

Art. 6 - Diritto di soggiorno fino a tre mesi
· Comma 2 – visto d’ingresso
è stato soppresso il richiamo all'obbligo del visto d'ingresso, ai fini del soggiorno fino a tre mesi.

Art. 9 – Formalità amministrative
· Comma 3, bis – requisiti soggiorno superiore ai tre mesi
E’ stata inserita, nella procedura di verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle
risorse economiche sufficienti a garantire il soggiorno oltre i tre mesi, anche la valutazione della
situazione complessiva dell'interessato, quale ulteriore elemento da tenere in debita
considerazione
· Comma 5, lettera a – visto d’ingresso ed iscrizione anagrafica
è stato soppresso il richiamo all'obbligo del visto d'ingresso ai fini dell'iscrizione anagrafica per i
familiari del cittadino UE

Art. 10 - Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro dell'Unione europea
· Comma 3, lettera a – visto di ingresso e carta di soggiorno
è stato soppresso il richiamo all'obbligo del visto d'ingresso ai fini del rilascio della carta di
soggiorno di durata superiore a tre mesi per i familiari del cittadino UE non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro. La direttiva europea richiede infatti soltanto un passaporto
in corso di validità.

Art. 13 – Mantenimento del diritto di soggiorno
· Comma 2 – verifica delle condizioni
I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno finche' soddisfano
le condizioni fissate negli stessi articoli. La verifica della sussistenza di tali condizioni non puo'
essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle
condizioni medesime. Non sono quindi consentite verifiche sistematiche.

Art. 19 - Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente
· Comma 4 – attestazione della titolarità
La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente puo'
essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando
– questa la modifca - che il possesso del relativo documento non costituisce condizione per
l'esercizio di un diritto. Ciò in conformità alla direttiva europea secondo la quale il possesso di
un'attestazione d'iscrizione anagrafica ovvero di un qualsiasi documento di soggiorno (carta di soggiorno, carta di soggiorno permanente ovvero ricevuta della domanda di carta di
soggiorno di familiare) non è un prerequisito per l'esercizio di un diritto o per il completamento
di una formalità amministrativa, potendo la qualità del beneficiario essere attestata con
qualsiasi mezzo di prova.

Art. 20 - Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico
· Comma 2 – motivi di sicurezza dello stato
L’allontanamento per motivi di sicurezza dello stato avviene (non più anche, ma solo) quando
“la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all’articolo 18 della legge
22 maggio 1975, n. 152” (persone operanti in attività caratterizzate da finalità sovversive),
oppure quando vi siano “fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello
Stato possa, in qualche modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche
internazionali”. Nell'adozione del provvedimento di allontanamento sono valutate anche le
eventuali condanne per i delitti contro la personalità dello Stato.
· comma 3 – minaccia alla persona o all’incolumità pubblica
è sostituito il primo periodo, qualificando come «sufficientemente grave» la minaccia che deve
essere arrecata ai diritti fondamentali della persona o all'incolumità pubblica, per far sussistere i
«motivi imperativi di pubblica sicurezza», che giustificano l'allontanamento del cittadino UE o
dei suoi familiari
· Comma 4 – allontanamenti e minaccia per l’ordine pubblico
La minaccia per l’ordine pubblico deve essere non più concreta ed attuale ma “concreta,
effettiva e sufficientemente grave”.
· comma 9 – competenza del Prefetto
viene meno la competenza del Ministro dell'interno per l'adozione dei provvedimenti di
allontanamento per motivi di ordine pubblico, che sono demandati al prefetto
· comma 11 – urgenza esecuzione allontanamento
in materia di esecuzione dell'allontanamento, tutti i tipi di allontanamento forzato (motivi di
sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza) sono immediatamente eseguibili dal questore quando “si ravvisi, caso per
caso, l'urgenza dell’allontanamento”, in relazione all'incompatibilità dell'ulteriore permanenza
dell'interessato sul territorio nazionale rispetto al mantenimento della civile e sicura convivenza.

Art. 21 - Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno
(cosiddetto “allontanamento semplice”)
· Comma 1 – cause per l’allontanamento dovuto a cessazione delle condizioni
L’ eventuale ricorso al sistema di assistenza sociale non è considerato, automaticamente,
come causa di allontanamento, ma va valutato caso per caso
· Comma 4 – sanzioni
La disposizione previgente prevedeva, nei confronti del cittadino UE o suo familiare
inottemperante al provvedimento di allontanamento e rinvenuto sul territorio nazionale, l’arresto da 1 a 6 mesi e l’ammenda da 200 a 2.000 euro. Ora, la nuova disposizione prevede
che, in luogo della contravvenzione, si applichi, a cura del Prefetto, un (nuovo)
provvedimento di allontanamento, stavolta coattivo e per motivi di ordine pubblico,
immediatamente eseguibile dal Questore.

Art. 23,bis - Applicabilita' ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di
cittadini italiani
la direttiva europea prevede che gli Stati membri possano chiedere – al fine di accertare se
l'interessato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza – informazioni
sui precedenti penali del cittadino UE al Paese di provenienza: la procedura di consultazione
non può avere carattere sistematico e lo Stato membro consultato deve rispondere entro due
mesi. Nonostante il carattere facoltativo della disposizione dell'Unione europea, è stata
introdotta una specifica disciplina (articolo 23-bis), che prevede il termine di due mesi,
nell'ipotesi in cui sia lo Stato italiano ad essere interpellato. La norma è stata completata
precisando che non è consentito il ricorso sistematico a tale consultazione ma solo in casi
specifici e per concrete esigenze.

Art. 183-ter norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Vengono estese le modalità di esecuzione dell'allontanamento del cittadino UE come misura
di sicurezza anche ai suoi familiari non europei.