La Corte di Cassazione ha affermato che il visto per il ricongiungimento familiare non può essere negato soltanto per l'esistenza di una segnalazione a carico dello straniero ai fini della non ammissione entro lo Spazio di Schengen (Sentenza n. 27224 del 14 novembre 2008).

L'autorità competente a rilasciare il visto deve infatti accertare se la presenza dello straniero nel territorio nazionale possa costituire una minaccia effettiva, attuale e grave per gli interessi fondamentali della collettività.

Il provvedimento di diniego deve essere puntualmente motivato circa l'esistenza del pericolo per la collettività.

In mancanza di tale verifica, il diniego del visto è illegittimo.

Contro il provvedimento di diniego del nulla osta per il ricongiungimento familiare (nonchè del permesso di soggiorno per motivi familiari) e contro gli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' presentare ricorso al Tribunale del luogo in cui risiede, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n.286 del 25 luglio 1998.

Il Tribunale, dopo aver sentito l'interessato, se accoglie il ricorso, potrà disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.

Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.

Nel ricorso è opportuno precisare tutte le ragioni per cui escludere ogni pericolo per la comunità, in modo che il Giudice possa procedere direttamente al rilascio del visto.