Il permesso di soggiorno (CE) per soggiornanti di lungo periodo (già Carta di soggirono) viene rilasciato allo straniero che sia presente regolarmente in Italia (ossia, in virtù del possesso di precedenti permessi di soggiorno) da almeno 5 anni, previa indicazione (e dimostrazione) del possesso di determinati requisiti, indicati dagli articoli 9 e 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e 16-17 del d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (c.d. Regolamento di esecuzione del d.lgs. 286/98).

La domanda viene presentata compilando e depositando direttamente presso lo sportello di un ufficio postale abilitato il modello 209, allegato 1, indicandovi:

·                     le generalità del richiedente

·                     il luogo o i luoghi in cui il richiedente ha soggiornato nei 5 anni precedenti

·                     il luogo di residenza

·                     le fonti di reddito, derivanti da attività lecite (di lavoro o non, ad esempio perchè beneficiario di un trattamento pensionistico per invalidità), con le quali il richiedente è in grado di sostentarsi.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

·                     copia del passaporto, o documento equipollente, o di documento di identità italiano, da cui risultino nazionalità, data e luogo di nascita del richiedente

·                     copia della dichiarazione dei redditi o modello CUD rilasciati da ultimo dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente a quello di presentazione della domanda, dalla quale si evidenzi che il richiedente possiede un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale

·                     contratto di lavoro o comunque dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti che il rapporto di lavoro è ancora in corso

·                     contratto di locazione o altro titolo da cui risulti la disponibilità di un alloggio in Italia

·                     certificato di residenza attuale in Italia

·                     certificato storico per le precedenti residenze in Italia

·                     certificato del casellario giudiziale e certificato penale relativo ai procedimenti penali in corso, riferito al richiedente

·                     4 (quattro) fotografie in formato tessera del richiedente

·                     un bollo da 14,62 euro.

L'invio, come si è detto, avviene tramite sportello dell'ufficio postale abilitato: insieme alla domanda e ai documenti indicati, occorrerà pagare per contanti l'importo di 30 euro per la spedizione con posta assicurata del plico che verrà confezionato dall'operatore dello sportello, nonchè versare 27,50 euro su apposito conto corrente precompilato a titolo di contributo per il rilascio del permesso di soggiorno in forma elettronica, e la tassa di importo compreso fra 80 e 200 euro (di cui però ad oggi mancano indicazioni dal Ministero dell'Interno in merito ai criteri per determinare l'esatto importo nonchè alla modalità di pagamento).

Al fine del rispetto del fondamentale requisito dei 5 anni di regolare soggiorno in Italia, si tenga presente che lo straniero può assentarsi dall'Italia per singoli periodi continuativi massimi di 6 mesi per volta e di 10 mesi complessivi, nell'ambito del quinquennio.

I periodi di assenza, singolari o complessivi, possono superare o limiti appena indicati solo se ciò dipenda dalla necessità di adempiere ad obblighi militari nel proprio Paese di origine, o da gravi e documentati motivi di salute o anche da altri gravi e documentati motivi.

Il permesso di soggiorno (CE) per soggiornanti di lungo periodo viene rilasciato generalmente nei tempi previsti dalla legge, ossia entro 90 giorni dalla richiesta (che va intesa come il momento in cui effettivamente la domanda perviene sul tavolo del funzionario competente ad esaminarla, non come il momento – precedente – in cui la domanda è stata rimessa nelle mani dell'operatore dell'ufficio postale).

Esso ha validità a tempo indeterminato, quindi non è necessario chiederne il rinnovo (ma ovviamente si potrà chiedere il duplicato se per qualche motivo il permesso si deteriorasse, ipotesi questa certamente non da escludere quando il permesso, all'epoca ancora carta di soggiorno, era rilasciato in forma cartacea, mentre desta qualche perplessità pensare che una ipotesi del genere possa verificarsi in relazione ad un tesserino elettronico; ovviamente, poi, potrà chiedersi l'aggiornamento del permesso nella diversa ipotesi che uno o più dati riportati sul titolo cambino – tipo la residenza, o lo stato civile del richeidente).

Esso vale, oltre che come titolo di soggiorno, anche come documento di identità personale (quindi a tutti gli effetti costituisce un equipollente rispetto alla carta d'identità) e, in quanto tale, va rinnovato ogni 5 anni: al rinnovo (ripetesi: per soli fini di utilizzo del permesso come documento di identità) si dovranno unire nuove fotografie.

Il permesso in questione non viene concesso, anche se il richiedente sia in possesso dei requisiti sopra indicati:

·                     se al momento della richiesta egli possegga già un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale, per protezione temporanea o motivi umanitari o per asilo politico (o se ha fatto la relativa richiesta ed è in attesa di una decisione in merito) – tuttavia i relativi periodi di godimento di tali permessi saranno computabili ai fini del requisito dei 5 anni, sicchè allo scadere degli stessi permessi potrà essere proposta la domanda per il permesso per soggiornanti di lungo periodo;

·                     se sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, o risulti condannato per taluni reati, quali quelli inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, o quelli diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite

·                     se sia stato espulso e non abbia ottenuto alcuna speciale autorizzazione o non sia trascorso il periodo di divieto di reingresso in Italia

·                     se debba essere espulso

·                     se sia stato segnalato nel Sistema informativo Schengen quale soggetto indesiderato per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di tutela delle relazioni internazionali.

È possibile chiedere il rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo anche in favore dei propri familiari, quali il coniuge, i figli minorenni, i figli maggiorenni a carico non in grado di sostentarsi da soli, i genitori a determinate condizioni: sul punto, al di là della documentazione prevista per il caso di un singolo richiedente, per il quale valgono le stesse indicazioni date sopra, si rinvia alla procedura per chiedere il ricongiungimento familiare al solo fine di individuare la documentazione occorrente per comprovare la sussistenza dei rapporti di parentela e/o di problematiche di salute, in relazione ai familiari per i quali chiedere la ex carta di soggiorno.

A partire dall'8 agosto 2009 (ossia con l'entrata in vigore della legge 94/2009, recante "disposizioni in materia di sicurezza pubblica") il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test sulla conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento saranno oggetto di un decreto (ad oggi non ancora emanato) del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.