L'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di asilo politico (o per protezione sussidiaria, ove l'autorità italiana competente non possa disconoscere del tutto l'esistenza di gravi ragioni che impongano al nostro Paese di dare ospitalità al cittadino di altro Stato esterno all'Unione Europea) è risultato al quale si perviene attraverso una procedura “anomala” rispetto ai classici (sebbene comunque non identici fra loro) schemi per la domanda dei vari tipi di permessi di soggiorno contemplati dalla normativa principale, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

Anzitutto, le regole da seguire sono dettate da altra e più recente normativa (che ha modificato in buona misura la precedente normativa italiana in tema di rifugiati, e ciò per un opportuno adeguamento alla nuova disciplina europea in materia): nello specifico, dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 251 del 2007 e dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Ha diritto al permesso di soggiorno qui in esame lo straniero che abbia fondato timore che, facendo ritorno nel proprio Paese di origine (o, se privo di una cittadinanza, nel Paese dove aveva la dimora abituale), possa essere oggetto di persecuzione per motivi:

·                     di razza

·                     di sesso

·                     di lingua

·                     di cittadinanza

·                     di religione

·                     di opinioni politiche

·                     di condizioni personali (es.: omosessualità) o sociali (appartenenza ad una classe sociale povera o di reietti).

Si tratterà, nella maggior parte dei casi, di uno straniero giunto in Italia in maniera irregolare, con mezzi di fortuna.

Egli dovrà, a seconda dei casi, chiedere il modello di domanda per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato avente diritto di asilo:

·                     alla Polizia di frontiera

·                     alla Questura territorialmente competente

(è evidente che se lo straniero sia entrato in Italia clandestinamente egli non sarà “di fatto” in grado di chiedere il modello alla Polizia di frontiera, ma solo successivamente alla Questura).

Nel momento stesso in cui lo straniero avrà compilato e consegnato la domanda alla Questura, previa restituzione di una ricevuta della stessa egli non potrà essere espulso o respinto fintantochè l'esame della sua domanda non si sia concluso in modo negativo e non abbia proposto ricorso al Tribunale avverso tale rigetto (o non sia scaduto invano il termine per proporre tale ricorso).

Alla consegna della domanda, il personale della Questura procede al fotosegnalamento (foto più impronte digitali) dello straniero.

La domanda viene poi trasmessa a cura dell'ufficio alla Commissione Territoriale competente (la competenza della Commissione viene stabilita in base al luogo di presentazione della domanda o del luogo in cui lo straniero abbia eventualmente fissato la sua dimora).

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda (ossia dal momento in cui la riceve dalla Questura, non dal momento in cui essa sia stata depositata in Questura dallo straniero), la Commissione dovrà ascoltare il richiedente, assumendo poi una decisione nei 3 giorni successivi.

A tal fine, va chiarito:

·                     che il richiedente, sia all'atto della presentazione della domanda sia durante la sua audizione in Commissione (chiamata più propriamente “intervista”), avrà la facoltà di depositare documentazione di vario genere e/o chiedere che vengano ascoltati dei testimoni, al fine di poter corroborare la sua storia e, quindi, motivare e comprovare adeguatamente i suoi timori di persecuzione nel Paese di provenienza

·                     che la decisione verrà assunta entro 3 giorni dalla audizione, ma la sua comunicazione potrebbe non avvenire in tempi altrettanto brevi

·                     che l'esame del richiedente avverrà per quanto possibile nella sua lingua di origine, o in alternativa in lingua inglese, francese, spagnola o araba (sempre tenendo conto delle eventuali preferenze indicate dal richiedente)

·                     che durante l'audizione il richiedente potrà essere assistito da un interprete se ciò si renderà necessario.

Durante il periodo che intercorre fra la presentazione della domanda presso la Questura e la data dell'audizione fissata dalla Commissione, e comunque per un termine massimo di 35 giorni, lo straniero viene ospitato nel CARA (Centro di Accoglienza per i Richiedenti Asilo) territorialmente competente.

Nel caso che il detto termine di 35 giorni scada senza che la Commissione sia ancora giunta ad una decisione sulla domanda, la Questura che ha preso in carico la domanda stessa rilascerà allo straniero un permesso di soggiorno temporaneo della validità di 3 mesi, con l'impegno per lo straniero di chiederne il rinnovo se esso scada senza che la decisione sia stata ancora assunta (e così di seguito finchè ciò effettivamente non avvenga).

Tuttavia, il “soggiorno” nel CARA prosegue anche successivamente alla scadenza dei 35 giorni se la presentazione della domanda sia stata fatta dallo straniero solo dopo che lo stesso sia stato sottoposto ad un accertamento dal quale sia emersa l'irregolarità del suo ingresso in Italia (o del suo soggiorno), o se lo stesso sia stato trovato privo di documenti, o se possegga documenti falsi o contraffatti: in ogni caso, lo straniero potrà uscire liberamente dal CARA durante le ore diurne.

Lo straniero verrà invece trattenuto presso un CPTA (Centro di Permanenza Temporanea e Assistenza) per consentire l'effettuazione degli opportuni accertamenti da parte degli Organi di polizia – e la sua domanda sarà dichiarata irrimediabilmente irricevibile – se:

·                     risulti sospettato di aver commesso un crimine contro la pace, di guerra o contro l'umanità

·                     sia stato espulso per motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica

·                     sia stato condannato, in Italia o all'estero, per taluni tipi di reati, tutti in generale abbastanza gravi (es.: riduzione in schiavitù, rapina, devastazione, detenzione di sostanze stupefacenti, associazione mafiosa).

La Commissione potrà decidere in uno dei seguenti modi:

·                     riconoscere lo status di rifugiato

·                     riconoscere lo status di protezione sussidiaria

·                     rigettare la domanda di riconoscimento con provvedimento motivato

·                     rigettare la domanda ma, ritenendo comunque che sussistano gravi motivi umanitari che impediscano allo straniero di rientrare nel proprio Paese senza pericoli, esprimere parere favorevole affinchè la Questura rilasci un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso il rigetto “secco” della domanda di riconoscimento lo straniero potrà proporre, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, un ricorso al Tribunale situato presso la Corte d'Appello territorialmente competente rispetto alla Commissione Territoriale.

Il detto ricorso introdurrà un giudizio disciplinato dalle norme del Codice di Procedura Civile sui procedimenti in camera di consiglio (ossia, si tratterà di un procedimento piuttosto snello, con audizione dello straniero in sedute non aperte al pubblico e con attività istruttoria ridotta all'essenziale, nonchè tempi di decisione piuttosto rapidi).

Nel caso di esito positivo della procedura (sia nel caso che la Commissione emetta provvedimento favorevole, sia nel caso eventuale e successivo di ricorso vinto dinanzi al Tribunale avverso un provvedimento negativo), il seguito sarà il seguente:

·                     presentazione dei documenti occorrenti (copia autentica dichiarata conforme all'originale del provvedimento che riconosca lo status di rifugiato – 4 fototessere – dichiarazione di chi dia ospitalità allo straniero in Italia e suo documento di identità – atto di proprietà o contratto di locazione dell'ospitante) presso la Questura

·                     quest'ultima rilascerà il modello 209 già compilato

·                     lo straniero invierà il modello 209 con i documenti tramite ufficio postale

·                     contestualmente, verserà 30 euro per l'invio tramite posta assicurata e darà un bollo per 14,62 euro (ma non pagherà i 27,50 euro quale contributo per il rilascio del permesso in formato elettronico, in quanto il permesso di soggiorno qui in esame rientra fra quelli rilasciati ancora in formato cartaceo – per quanto riguarda la prima emissione; invece, con il rinnovo si rilascerà un permesso in formato elettronico).

Il permesso di soggiorno per asilo ha validità quinquennale e va rinnovato alla scadenza, se sussistano i requisiti che ne hanno consentito il primo rilascio; nel caso invece che la Commissione ritenga di riconoscere “solo” lo status di protezione sussidiaria, il permesso rilasciato di conseguenza avrà validità triennale e anch'esso andrà rinnovato.

Con recente innovazione il legislatore ha contemplato anche per il rifugiato la possibilità di chiedere e ottenere il ricongiungimento familiare con taluni suoi familiari (articolo 29 bis del d.lgs. 286 del 1998): le categorie di beneficiari e le condizioni sono le stesse descritte a proposito della procedura ordinaria per il ricongiungimento familiare, alla quale si rimanda.

Unica particolarità è che, data la particolare condizione del richiedente, è probabile che questi provenga da un Paese in preda a lotte intestine, in definitiva un Paese nel caos e che non sia in grado di fornire documenti ufficiali o affidabili sui vincoli parentali fra i familiari da ricongiungere e il rifugiato: in una tale ipotesi, appare ovvio che diverrà la regola l'eccezione prevista invece nel nuovo regime del ricongiungimento familiare, ossia la necessità di comprovare i detti vincoli parentali attraverso verifiche di carattere scientifico (test del DNA) a cure e spese del richiedente.