Un'ipotesi particolare di permesso di soggiorno, che certo potrà far sorridere (pensare che per una situazione così specifica ci sia un apposito permesso...), ma che non va per questo trascurata, data l'ormai inarrestabile trasformazione del nostro Paese in una società multietnica, con diversità religiose, è appunto l'ipotesi del permesso di soggiorno per motivi religiosi.

Questo tipo di permesso viene rilasciato, tipicamente, ai ministri di culto (sacerdoti, diaconi, o diversamente denominati a seconda del credo religioso) che occupano vari ruoli all'interno di una comunità religiosa (parrocchia, sinagoga, moschea, etc.), ma anche ai laici che svolgano funzioni che agevolino lo svolgimento delle funzioni più prettamente religiose.

E così, ad esempio, la direttrice del coro di una comunità religiosa ortodossa ucraina potrà chiedere il permesso di soggiorno qui in esame.

In questo senso, il concetto di incarico religioso, che legittima il rilascio del relativo permesso di soggiorno, diventa molto lato.

Quel che importa, è che la persona che entra in Italia per svolgere un determinato incarico riceva preventivamente un invito ufficiale da parte del responsabile della comunità religiosa con sede in Italia, presso la quale opererà.

 

Vi è da chiedersi allora come ci si regoli nel caso che l'incarico religioso sia proprio quello di responsabile di una comunità sita in Italia: in una ipotesi del genere, sarà il superiore gerarchico del futuro responsabile (solitamente siederà a Roma, ma in casi più rari anche all'estero, purchè all'interno dell'Unione Europea) a comunicargli l'invito ad occuparsi della nuova sede in Italia.

Primo passo, quindi, è l'esistenza dell'invito per motivi religiosi.

In secondo luogo, l'invitato potrà recarsi presso la rappresentanza diplomatico consolare italiana competente per territorio nel suo Paese di origine, per chiedere il rilascio del visto di ingresso.

Una volta giunto in Italia, l'invitato procederà poi alla compilazione e sottoscrizione del modello 209, allegato 1, indicandovi:

·                     le proprie generalità

·                     il luogo di domicilio in Italia

·                     la circostanza che il suo soggiorno in Italia sarà inteso a motivo religioso

·                     i dati relativi al suo visto di ingresso

·                     i dati relativi al suo passaporto (o documento equipollente).

Insieme al modello 209, l'invitato dovrà unire:

·                     4 fotografie in formato tessere

·                     fotocopie del proprio passaporto (o equipollente)

·                     marca da bollo per 14,62 euro

·                     polizza sanitaria valida almeno 1 anno

·                     copia della lettera di invito (si badi che se la stessa è in lingua originale, dovrà unirsi anche una traduzione in italiano legalizzata)

·                     certificato di idoneità alloggiativa riferito all'alloggio presso cui dimorerà l'invitato, nonchè atto di proprietà o contratto di locazione della persona o ente che lo ospiterà.

Inoltre, all'atto della presentazione della domanda, che avverrà presso lo sportello dell'ufficio postale abilitato, dovranno essere corrisposti 30 euro in contanti per il costo dell'invio del modello 209 tramite posta assicurata, e 27,50 euro tramite il pagamento di apposito c/c postale, a titolo di contributo per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico. Anche per questo tipo di permesso, poi, è stata recentemente (legge 94 del 2009) aggiunta una tassa variabile fra 80 e 200 euro (tuttavia, ad oggi non è ancora noto come verrà concretamente determinato l'importo da versare, nè come il versamento avverrà).

Il permesso di soggiorno in esame, rilasciato a prescindere dall'ottenimento di una quota del Decreto Flussi, avrà una durata pari a quella dell'incarico conferito, solitamente non superiore ad 1 anno.

In sede di rinnovo, che dovrà essere richiesto attivandosi almeno 30 giorni prima della scadenza del permesso, occorrerà dimostrare la persistenza dei requisiti per il rilascio iniziale, ossia:

 

·                     la persistenza dell'incarico, documentando tale evento con il nuovo invito

 

·                     il possesso di idonea garanzia sanitaria, ossia rinnovo della polizza sanitaria oppure iscrizione al servizio sanitario nazionale

 

·                     la persistenza di un alloggio idoneo, sia con dichiarazione dell'ospitante circa la prosecuzione del rapporto di ospitalità sia con produzione di nuova copia del contratto che legittima l'ospitante.

 

La domanda di rinnovo andrà presentata ugualmente tramite compilazione del modello 209, allegato 1, da sottoscriversi e consegnare, insieme alla documentazione sopra indicata, presso lo sportello dell'ufficio postale abilitato.

 

Medesimi saranno gli oneri da sostenere (marca da bollo, pagamento del costo per l'invio tramite posta assicurata, versamento su c/c postale per contributo rilascio del permesso in formato elettronico).

   

Il permesso di soggiorno in parola potrebbe teoricamente essere convertito il permesso di soggiorno per motivi familiari (ipotesi di coesione familiare), dato che molti ministri di culto appartengono a confessioni religiose che ammettono il matrimonio per gli stessi (ma ovviamente esigenze familiari potranno comunque manifestarsi in relazione ad un incaricato di funzione religiosa che non sia necessariamente un ministro di culto); tuttavia, il permesso qui in esame è teoricamente rinnovabile all'infinito, sussistendone i requisiti, e presenta aspetti meno complessi rispetto a quelli che presenta l'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari, per cui si ritiene poco probabile che il beneficiario del permesso per motivi religiosi possa optare ad un certo punto per una conversione di permesso.

   

Come per altre ipotesi, anche il permesso di soggiorno per motivi religiosi potrebbe essere revocato, e ciò:

 

·                     nel caso che vengano a mancare i requisiti per rinnovare il permesso medesimo, salvo che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili

se così sia disposto sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, che impongano di mantenere efficace il permesso.