La procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato costituisce l'architettura base (ed il termine di paragone) rispetto alla quale il legislatore, nel prevedere le altre tipologie di permessi di soggiorno disciplinati nel medesimo testo del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (intitolato “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) e in altre leggi successive, ha tratto ispirazione per modifiche più o meno significative (tutte nel senso di tracciare delle vie più semplici per ottenere il relativo titolo di soggiorno, e questo in relazione all'esigenza di privilegiare determinate categorie di persone o situazioni, rispetto appunto all'ipotesi ordinaria del lavoratore subordinato).

Ecco, allora, che la detta procedura prevede una tipica struttura trifasica, ossia si giunge al risultato finale (rilascio del permesso di soggiorno) attraverso l'attuazione di tre fasi, ciascuna delle quali vede, in tutto o in parte, attori diversi compiere determinati passi perchè la procedura vada avanti.

Le tre fasi sono: nulla osta al lavoro – visto di ingresso – permesso di soggiorno.

La prima fase si attiva ad impulso del futuro datore di lavoro del lavoratore straniero, datore che potrà essere, a sua volta, cittadino italiano, di altro Stato dell'Unione europea o extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno.

A seconda che il lavoratore da impiegare debba prestare la propria opera periodicamente ma limitatamente ad un periodo dell'anno, ovvero debba prestarla durante tutto l'anno (indifferente se con contratto a tempo determinato o indeterminato, o ancora per un lavoro qualsiasi o per un lavoro domestico), il datore di lavoro potrà ottenere il necessario nulla osta, concesso dal Prefetto del luogo di residenza o sede del datore o sede del luogo di lavoro, proponendo apposita istanza fra febbraio e aprile o fra ottobre e dicembre di ogni anno, e questo in concomitanza con l'emanazione, rispettivamente, del c.d. Decreto Flussi per lavoratori stagionali o del c.d. Decreto Flussi ordinario.

L'istanza si propone servendosi di un software messo a disposizione dal Ministero dell'Interno, che consente di presentare l'istanza medesima per via telematica: in teoria, nella speranza di consentire una gestione più rapida delle varie domande di nulla osta.

Nell'istanza, il futuro datore indica i propri dati di riferimento (in particolare, se si tratta di ditta o società, dovranno indicarsi il numero di iscrizione al REA e il codice INAIL, in relazione al tipo di attività sociale svolta), nonchè quelli del futuro dipendente.

L'accoglimento della domanda di nulla osta è legato, oltre che alla tempestività della sua presentazione per via telematica (vi sono dei giorni precisi a partire dai quali si può presentare la domanda, in dipendenza del fatto che essa riguardi una tipologia – es.: contratto a tempo indeterminato generico – o un'altra – es.: contratto per lavoro domestico –; appare abbastanza evidente che prima si presenta la domanda all'interno di questi giorni “iniziali” e più possibilità ci sono che la domanda medesima venga accolta, naturalmente nel rispetto degli altri requisiti; la situazione odierna in tema di Flussi è che dopo pochi minuti il numero di domande presentate sovrasta grandemente quello delle quote previste dal Decreto, ossia vi sono più domande di quanti nulla osta potranno essere concessi), anche, da un lato, al possesso di determinati requisiti economici da parte del datore di lavoro (se ditta o società: fatturato e reddito di esercizio), dall'altro alle condizioni economiche che verranno praticate al lavoratore (il contratto di lavoro che verrà stipulato dovrà rispettare il minimo sindacale); ma importante sarà anche che il lavoratore non abbia precedenti penali tali che egli risulti un “indesiderato” sul territorio nazionale.

Allo stato, l'esame delle domande presentate porta via ancora molti mesi, ma la tendenza è ad una loro graduale riduzione, in modo da evitare l'assurdità di situazioni date dal vecchio sistema “cartaceo” nelle quali l'intera procedura (quindi, con rilascio del permesso di soggiorno) si concludeva quando la durata del possibile permesso si era ormai consumata (ossia, per l'epoca in cui il permesso fosse stato rilasciato, esso era già scaduto !).

In ogni caso, ove la domanda di nulla osta sia accolta, il datore di lavoro presenta taluni documenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura competente (contratto di lavoro o lettera di assunzione; visura camerale della ditta datrice di lavoro e documento di identità del suo legale rappresentante; ultimo bilancio di esercizio; copia del passaporto del lavoratore; estratto del contratto collettivo nazionale da applicare al rapporto che si instaurerà), ritira il nulla osta e contestualmente firma il c.d. “contratto di soggiorno”, ossia un documento che testimonia l'impegno, vincolante per legge e sanzionato in caso di inottemperanza, del datore di lavoro ad assumere il lavoratore a determinate condizioni.

La copia di nulla osta ritirata viene trasmessa dal datore al futuro lavoratore; altra copia invece viene trasmessa dalla Prefettura all'ufficio diplomatico consolare indicato dall'istante nella domanda di nulla osta.

Il nulla osta ha valore di 6 mesi: ossia, entro quel termine deve essere presentata dal lavoratore  apposita domanda per il rilascio del visto di ingresso dall'ufficio diplomatico consolare presso il quale è stata spedita altra copia del nulla osta.

Con la domanda di visto il lavoratore straniero intende ottenere un'etichetta che, applicata sul suo passaporto in corso di validità, gli consentirà di poter passare la frontiera fra il suo Paese e l'Italia (in molti casi, si tratterà di scali aeroportuali) e poter quindi fare ingresso nel nostro Paese.

Il visto viene rilasciato solitamente entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta e può essere utilizzato entro 1 anno.

La terza fase vede ancora protagonista il lavoratore. Controparte, per così dire, è invece la Questura territorialmente competente (la competenza territoriale coincide grosso modo con quella della Prefettura che ha rilasciato il nulla osta).

Il lavoratore si presenta in Questura, all'ufficio immigrazione, entro 8 giorni lavorativi (si badi a questo particolare: non 8 giorni di calendario, ma lavorativi, quindi in effetti circa 10 giorni) dal proprio arrivo in Italia: qui, munito del proprio nulla osta e del passaporto con visto di ingresso, firmerà, per quanto gli compete, il contratto di soggiorno, gli verranno prese le impronte digitali e, sulla scorta dei dati forniti a suo tempo dal datore di lavoro con la domanda di nulla osta, gli verrà fornito un modello già compilato di domanda per permesso di soggiorno, che poi a sua cura dovrà essere consegnata presso uno degli uffici postali abilitati, per la successiva spedizione, tramite sportello postale e con posta assicurata, presso il Centro Servizi avente sede in Roma (in quell'occasione, oltre al costo dell'assicurata, pari a 30 euro, il lavoratore sosterrà gli ulteriori oneri della marca da bollo, da apporre sulla domanda, per 14,62 euro e del versamento su c/c postale di 27,50 euro come contributo per il rilascio del permesso in forma di tesserino elettronico; inoltre, è prevista una nuova tassa di importo variabile fra gli 80 e i 200 euro, la cui concreta determinazione e le cui modalità di pagamento tuttavia ad oggi devono essere ancora chiarite).

Nel frattempo, il datore di lavoro, o chiunque altro ne abbia il dovere, segnala di aver dato ospitalità (in qualsiasi forma ciò avvenga: con vendita, affitto, comodato precario) presso un proprio appartamento al lavoratore. Tale segnalazione, su apposito modulo, viene presentata presso l'autorità di sicurezza locale (commissariato, stazione dei carabinieri o, in mancanza, ufficio di polizia locale) entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità data.

A questo punto, non si tratta di far altro che attendere, ad oggi ancora mesi: le varie domande di permesso di soggiorno (non solo quella di lavoro) verranno distribuite dal Centro Servizi presso le varie Questure competenti (in effetti, questo passaggio appare ridondante: è la stessa Questura a predisporre la domanda, a consegnarla al lavoratore, il quale poi la invia al Centro Servizi, affinchè quest'ultimo... lo rispedisca alla Questura!), le quali valendosi del Sistema Informativo Schengen (in sigla, SIS) accerteranno l'esistenza o meno di motivi che ostacolino l'ammissione della persona al permesso di soggiorno.

Il rilascio del permesso di soggiorno avviene dietro convocazione per il suo ritiro: il detto documento, rilasciato come si è detto in forma di tesserino elettronico, costituirà il vero e proprio titolo da custodire gelosamente da parte del nuovo membro della comunità nazionale, e avente validità iniziale di un anno.