Che cos'è

Ai sensi dell'art. 178 del codice penale, la riabilitazione "estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti." Ciò significa che la pena principale deve essere stata scontata (indipendentemente dalla forma con cui è stata eseguita o estinta - detenuti nella casa circondariale, sospensione condizionale della pena, amnistia, indulto ecc.) mentre, tutte le pene accessorie e gli effetti penali derivanti dalla condanna saranno estinti permettendo al reo di potersi reinserire nella società.

La funzione

E' quella di estinguere le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salva l'ipotesi rappresentata dalla riabilitazione specifica per il codice penale militare. La Riabilitazione può trovare applicazione con riguardo a tutte le condanne, ivi comprese quelle a pena condizionalmente sospesa. 

Caratteri

La Riabilitazione si caratterizza per un connotato di efficacia generale e residuale, in quanto è astrattamente idonea ad estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta. La Riabilitazione può pertanto richiedersi ed essere concessa anche quando si riferisca a condanna per la quale sia stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena ed il reato sia estinto per il decorso del termine di cui all'art. 163 c.p. Si tratta di una causa di estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna.

Condizioni per la riabilitazione (art. 179 c.p.)

La riabilitazione viene concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta
Vi sono poi delle norme particolare per i recidivi (otto anni in luogo dei tre), per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza (dieci anni, il cui termine decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro). 
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. 
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione e' concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.

Da quando decorre il termine

Il termine, fissato in generale in tre anni, decorre dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o estinta. Pertanto, se la pena detentiva è stata espiata, il termine inizia a decorrere dall’ultimo giorno di detenzione nella casa circondariale. Invece, se con la condanna si è inflitta una pena pecuniaria, il termine per la riabilitazione decorre dal giorno in cui la multa o l’ammenda è stata pagata.

Il requisito della buona condotta

A tal fine non è sufficiente la sola assenza di reati o di pendenze penali nel periodo preso in considerazione per la riabilitazione, bensì occorre che il condannato abbia dato prova effettiva, positiva e costante di buona condotta, la quale deve consistere, per l'appunto, in fatti positivi e costanti di ravvedimento che temporalmente devono riferirsi ad epoca successiva alla sentenza di condanna, oggetto dell'istanza di riabilitazione. Il reo deve quindi avere iniziato e mantenuto uno stile di vita improntato all’osservanza delle norme di comportamento comunemente osservate dai consociati e poste alle basi di ogni proficua e ordinata convivenza sociale, anche laddove non abbiano rilevanza penale e non siano penalmente sanzionate. Tuttavia, in alcuni casi la Cassazione ha precisato che le condanne per fatti posteriori a detta sentenza non sono di per sé ostative alla concessione del beneficio, a meno che da essa il giudice di merito non tragga, riguardo alla gravità dei fatti commessi, elementi persuasivi circa l'esclusione della sussistenza dell buona condotta dell'interessato e quindi del ravvedimento (Cass. Sez. 5 sent. 773 del 24-6-85).

L'adempimento delle obbligazioni civili

Ai fini del conseguimento della riabilitazione, l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato è condizione prevista dalla legge e discendente dal fatto stesso del reato. In sostanza, il condannato deve avere risarcito i danni arrecati alle parti offese (indipendentemente dalla loro costituzione di parte civile) e deve, altresì, aver pagato le spese processuali. Qualora il condannato non abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, spetta a lui dimostrare di essersi trovato nell'impossibilità di farlo. 

Il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato è quindi generalmente ostativo alla concessione della riabilitazione. Ma è anche vero che il condannato può dare dimostrazione di trovarsi nell'impossibilità di adempiervi, per incapacità economica. Questa prova non può essere superata col riferimento a mezzi economici costituenti il profitto del reato. Al contrario, l'adempimento deve avvenire con mezzi di cui il condannato possa disporre legittimamente per ciascuna delle obbligazioni da adempiere.