Instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato
Ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in adempimento alla previsione di cui all’art. 3, comma 4 del T.U. D.lgs. 286/98, emana un Decreto con cui stabilisce il numero massimo di lavoratori extracomunitari che, in possesso di determinati requisiti, possono fare ingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro.

Il primo attore della complessa procedura che porta al rilascio del permesso per lavoro subordinato è il futuro datore di lavoro, che è cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia: costui invia per posta assicurata allo Sportello Unico per l’immigrazione istituito presso la Prefettura competente (quella del luogo di residenza del datore, della sede legale dell’impresa di cui sia eventualmente titolare o del luogo dove si svolgerà la prestazione) una domanda di autorizzazione al lavoro (c.d. nulla osta) in favore di un cittadino extracomunitario ben identificato (richiesta nominativa) oppure appartenente ad uno Stato estero (richiesta numerica).

Nella domanda (che dal 2006 corrisponde ad un modello prestabilito a lettura ottica – denominato B-Sub –, facente parte di appositi kit distribuiti gratuitamente presso tutti gli uffici postali, che contengono anche una scheda riepilogativa dei dati principali, una busta prestampata - da utilizzarsi per spedire la domanda -, un cedolino dell’assicurata postale e le istruzioni per la compilazione), vanno riportati, in particolare:

generalità del datore;
sempre del datore, partita IVA, matricola INPS, dati di iscrizione alla CCIAA, estremi della carta d’identità o (se straniero regolarmente soggiornante in Italia) della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno;
la richiesta vera e propria (numerica, con indicazione della cittadinanza di cui il lavoratore dev’essere in possesso; oppure nominativa, con indicazione delle generalità del lavoratore);
la formulazione della proposta di contratto di soggiorno (indicando CCNL da applicarsi, livello di inquadramento, mansioni, se contratto a tempo determinato o indeterminato, orario e luogo di lavoro, retribuzione mensile lorda non inferiore al minimo tabellare);
la sistemazione alloggiativa per il lavoratore (precisando a quale titolo – es. in comodato o in locazione – e, ove a titolo oneroso, se a carico del datore o con detrazione dallo stipendio del lavoratore);
specificazione se il datore vuole che il nulla osta sia trasmesso a cura dello Sportello Unico alla rappresentanza diplomatica italiana nello Stato di residenza del lavoratore e presso quale rappresentanza avverrà il successivo ritiro del visto d’ingresso, necessario per il rilascio del permesso di soggiorno.
La domanda va corredata di fotocopia del documento di identità del datore di lavoro nonché del passaporto (o documento equipollente) del cittadino straniero.

La spedizione della domanda avviene, come si è detto, in apposita busta per assicurata postale, per un costo di Euro 5,70.

Lo Sportello Unico, ricevuta la domanda, la inoltra in copia alla Direzione Provinciale del Lavoro (D.P.L.) competente, che verifica che la retribuzione indicata nella proposta di contratto di soggiorno non sia inferiore al CCNL da applicarsi: se il parere è negativo, la procedura si arresta qui.

In caso contrario, lo Sportello contatta telematicamente i Centri Provinciali per l’Impiego, per prendere cognizione dell’eventuale disponibilità di manodopera italiana o comunitaria: se ve n’è, il Centro per l’Impiego che l’ha rilevata ne informa lo Sportello entro 20 giorni; in tal caso, il da-tore di lavoro comunica allo Sportello ed al Centro per l’Impiego la sua volontà o di aderire alla segnalata disponibilità o di confermare la sua richiesta (numerica o nominativa).

Se non vi sono disponibilità o decorsi 20 giorni dalla richiesta dello Spor-tello, il datore riceve comunicazione negativa dallo Sportello ed ha 4 giorni di tempo per ritirare la sua domanda (principio del silenzio-assenso).

Lo Sportello acquisisce, poi, il parere favorevole della Questura territo-rialmente competente, a meno che essa rilevi precedenti denunce a carico del datore di lavoro o del lavoratore per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. (cioè per quei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio o fa-coltativo in caso di flagranza).

Lo Sportello chiede alla DPL una nuova verifica, questa volta per stabilire se la domanda rientra nei limiti numerici indicati nel Decreto Presidenziale. Se la verifica non dà esito negativo, il nulla osta dev’essere necessa-riamente rilasciato al datore entro 40 giorni dalla domanda.

A questo punto, lo Sportello convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta (sempreché il datore non abbia chiesto la sua trasmissione diretta alla rappresentanza diplomatica indicata) e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, predisposto sulla scorta della proposta contenuta nella domanda; fornisce al datore un numero telefonico – da comunicare al lavoratore – da comporre successivamente per fissare la data di convocazione dello straniero presso lo Sportello. Provvede poi a trasmettere copia del nulla osta e della domanda alla rappresentanza diplomatica.

Il lavoratore presenta a quest’ultima, entro 6 mesi dalla data del nulla osta, una istanza per il rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato: la rappresentanza diplomatica, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, provvede in conformità entro 30 giorni dall’istanza.

Giunto in Italia, il lavoratore (o il suo datore) utilizza il numero telefonico fornitogli, per fissare la convocazione presso lo Sportello Unico entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia: in tale sede, il lavoratore sottoscrive il contratto di soggiorno (di cui una copia viene rilasciata a lui ed un’altra al datore) e presenta richiesta di permesso di soggiorno.

La richiesta di permesso va corredata di:

5 foto formato tessera;
una marca da bollo di Euro 14,62;
copia integrale di passaporto munito di visto d’ingresso.
Inoltre, il lavoratore deve esibire titolo che comprovi la disponibilità di un alloggio idoneo (l’idoneità è certificata dall’Ufficio Tecnico Comunale o dalla A.S.L. di zona, ma può essere sostituita dalla ricevuta di avvenuta richiesta di tale certificazione).

Nel contratto di soggiorno, risultano fra l’altro:

la garanzia del datore di lavoro di avere a disposizione un alloggio per lo straniero, che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
l’impegno del datore a pagare le spese di viaggio per il rientro nel Paese di provenienza dello straniero, rientro che avviene alla scadenza del permesso di soggiorno se questo non viene rinnovato;
l’impegno del datore a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
La Questura provvede a convocare lo straniero entro 20 giorni per i rilievi fotodattiloscopici ed il contestuale rilascio del permesso di soggiorno.

Successivamente, il datore di lavoro comunica al Centro per l’Impiego l’inizio e la cessazione della prestazione lavorativa, il trasferimento del luogo di lavoro e la decorrenza del trasferimento, ogni volta entro 5 giorni dall’evento; in caso di lavoro agricolo, tali comunicazioni vanno fatte anche all’INPS.

Entro le ore 24 del primo giorno di lavoro, il datore comunica a mezzo fax l’inizio della prestazione all’INAIL.