Instaurazione di un rapporto di lavoro stagionale
Le regole da seguire per costituire un rapporto di lavoro stagionale con un cittadino extracomunitario sono pressocchè simili a quelle previste per il lavoro subordinato a tempo determinato/indeterminato, alle quali si rimanda.

Vi sono però alcune importanti differenze di cui tener conto.

In primo luogo, il modello di domanda da compilare è il C-Stag, contenuto anch’esso nei kit distribuiti gratuitamente ogni anno presso gli uffici postali.

In questa domanda, occorre specificare, in caso di richiesta nominativa, se essa è cumulativa o pluriennale: è possibile, infatti, che, nei limiti di durata di questo rapporto di lavoro (compresi fra un minimo di 20 giorni ed un massimo di 6/9 mesi), ad usufruire delle prestazioni lavorative dello stagionale siano più datori di lavoro (richiesta cumulativa), nel qual caso la domanda viene presentata congiuntamente dai soggetti interessati. Il nulla osta è rilasciato a ciascuno dei datori di lavoro.

Inoltre, sempre in caso di richiesta cumulativa, essa può non essere contestuale: cioè, successivamente al primo nulla osta, un altro datore di lavoro può far domanda per quel lavoratore stagionale già entrato in Italia, purché il periodo autorizzato non superi complessivamente i limiti di durata previsti.

La richiesta nominativa pluriennale ha il vantaggio di evitare la trafila annuale per ottenere l’autorizzazione al lavoro: al suo accoglimento, infatti, il lavoratore ottiene un unico permesso per lavoro stagionale triennale.

Perché ciò avvenga, però, occorre che si verifichino alcune condizioni:

il lavoratore interessato deve dimostrare di essere venuto a lavorare in Italia come stagionale per almeno due anni di seguito;
l’impiego da svolgere deve essere ripetitivo.
Peraltro, l’ottenimento di un permesso valido per più annualità non esime dal richiedere ogni anno il visto alla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine del lavoratore, il cui rilascio avviene in seguito all’esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagiona-le, trasmessa dal datore di lavoro sia al lavoratore che allo Sportello Unico competente; ottenuto il visto ed entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, lo straniero si reca presso lo Sportello, secondo le modalità già viste, per la stipula del contratto di soggiorno.

Un’altra particolarità inerente la domanda per l’instaurazione di un rapporto di lavoro stagionale è data dal fatto che, nella proposta di contratto, si specifica la stagionalità del rapporto, cioè per quanti mesi e/o giornate durerà nel corso dell’anno.

In merito alla procedura per l’instaurazione del rapporto, si registrano altre ‘anomalie’ rispetto al sistema classico.

Ad esempio, il Centro per l’Impiego, reso edotto della domanda dallo Sportello Unico, comunica a quest’ultimo l’eventuale disponibilità di lavoratori iscritti nelle sue liste entro 5 giorni, anziché entro 20.

Parimenti, lo Sportello Unico rende al datore di lavoro la comunicazione negativa su eventuali disponibilità decorsi 10 giorni, anziché 20, da quando ha sollecitato in tal senso il Centro per l’Impiego.

Inoltre, il rilascio del nulla osta deve avvenire decorsi almeno 10 e non più di 20 giorni (anziché 40) dalla ricezione della domanda del datore di lavoro.

Altra particolarità ricorre nel caso di lavoro stagionale che debba durare meno di 30 giorni: la legge esonera il lavoratore dall’obbligo di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici presso la Questura, al fine di ottenere il permesso di soggiorno.

Esiste, poi, il c.d. diritto di precedenza nell’ingresso in Italia per lavoro stagionale: esso spetta agli stranieri che abbiano lavorato come stagionali l’anno precedente a quello in cui si esercita il citato diritto, favorendoli rispetto ad altri stranieri che, pur in possesso dei generali requisiti per ot-tenere il permesso di soggiorno come stagionali, non abbiano mai lavorato in Italia.

Perché questo diritto sia esercitabile:

lo straniero ‘favorito’ dev’essere ancora in possesso dei requisiti che ne hanno consentito il primo ingresso;
alla scadenza del primo permesso, deve presentarsi, nei termini e modi stabiliti nel permesso stesso, presso i valichi di frontiera per uscire dal territorio italiano;
infine, dovrà lavorare presso lo stesso datore di cui al primo permesso.
Col secondo ingresso come stagionale, lo straniero, ove ne ricorrano le condizioni, ha titolo per chiedere la conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato determinato/indeterminato: ciò gli potrà essere utile, in particolare, unitamente alla dimostrazione di essere regolarmente residente in Italia, per avere titolo a percepire l’assegno di disoccupazione.

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale (sia in prima istanza che in sede di esercizio del diritto di precedenza) non è rinnovabile.