Normativa di riferimento : D.lgs. 25/2008 e d.lgs. 251/2007

per rifugiato si intende lo straniero che ha fondato timore di essere perseguitato per motivi di:

  • razza

  • religione

  • nazionalità

  • appartenenza a gruppo sociale

  • opinione politica,

si trova fuori del territorio del Paese di cui è cittadino o, essendo apolide, di cui aveva la dimora abituale, e a causa del timore di persecuzioni non può o non vuole avvalersi della protezione di quel paese nè farvi ritorno (art. 2 comma 1 lett. E dlgs 251)

per persona ammissibile alla protezione sussidiaria, si intende lo straniero che non ha i requisiti come rifugiato ma che comunque ha fondati motivi per ritenere che, tornando nel Paese di origine (o, se apolide, del Paese in cui aveva la dimora abituale), corra il rischio effettivo di subire un grave danno (vedi art. 14 dlgs 251) e non può o non vuole, per tale rischio, avvalersi della protezione di quel paese (art. 2 comma 1 lett g dlgs 251)

per familiare del soggetto richiedente si intende colui che faccia parte del nucleo familiare già prima dell'arrivo in Italia e che si trovi anch'egli in Italia, e sia:

  • coniuge

  • figlio minore, non coniugato a sua volta e a carico del richiedente (il figlio naturale, adottato, affidato o in tutela è equiparato al figlio legittimo) (art. 2 comma 1 lett l dlgs 251)

istruttoria

presentazione all'ingresso in Italia (art. 6 comma 1) ad ufficio di polizia di frontiera, o questura competente secondo luogo dimora (art. 26 comma 1).

nel primo caso, l'ufficio manda il richiedente alla questura, per i provvedimenti comma 2.

se richiedente è donna, alle operazioni personale femminile.

(comma 2) Questura riceve domanda, redige verbale dichiarazioni richiedente + allega documentazione necessari a motivare la domanda. verbale sottoscritto richiedente, che riceve copia come della documentazione.

Se richiedente ha figli minori non coniugati presenti in Italia con lui alla presentazione della domanda, la sua richiesta si estende a loro (art. 6 comma 2).

richiedente anche il minore non accompagnato, ex art 19 (art. 6 comma 3). in tal caso, l'autorità ricevente sospende procedura, comunica a tribunale per i minorenni e a giudice tutelare per apertura di tutela e nomina di tutore ex art. 343 e ss cod civ, informa comitato minori stranieri presso ministero solidarietà sociale. Giudice tutelare entro 48 ore nomina il tutore. Tutore prende immediato contatto con questura per conferma domanda, così la procedura riprende nonchè anche per adozione provvedimenti su accoglienza minore (arr. 26 comma 5), ma comunque mai il minore può finire nel CARA (centro accoglienza richiedenti asilo) (art. 20) o CIE (centro identificazione ed espulsione) (art. 21).

il richiedente minore ha diritto all'assistenza del tutore durante la procedura (art. 19 comma 1); può essere sottoposto (col suo consenso o del tutore) ad accertamenti sanitari per determinare l'età effettiva (art. 19 comma 2); essere informato che può rifiutare la visita, e se rifiuta ciò non è di ostacolo ad una decisione favorevole o ad una decisione tout court (art. 19 comma 3)

modalità di presentazione della domanda

richiedente presenta domanda e contestualmente (o appena disponibili) gli elementi e i documenti che motivano la richiesta (art. 3 comma 1 dlgs 251).

(art. 3 comma 2 dlgs 251) Gli elementi su cui si deve fondare la domanda sono dichiarazioni e documenti su:

  • età richiedente

  • condizione sociale sua (e dei congiunti, se rileva per il riconoscimento)

  • identità, cittadinanza, paese e luoghi di precedenti soggiorni del richiedente

  • precedenti domande d'asilo

  • precedenti viaggi

  • documenti di identità e di viaggio

  • motivi della domanda di protezxione

sono valutati ai fini dell'esame della domanda (art. 3 comma 3 dlgs 251):

  • fatti che riguardano il Paese di origine all'attualità, comprese disposizioni di legge

  • dichiarazioni e documenti del richiedente dai quali si evinca se eventualmente abbia già subito o rischi di subire persecuzioni o danni gravi

  • eventualità che attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni per poter presentare la domanda

  • eventualità che il richiedente possa far ricorso alla protezione di altro Paese, di cui potrebbe vantare la cittadinanza

sono seri indizi di fondatezza del timore di persecuzioni o di danni gravi (art. 3 comma 4 dlgs 251):

  • fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni

  • salvo che non esistano elementi per ritenere che persecuzioni e danni non si ripetano

  • purchè non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono ritorno nel Paese

(art. 3 comma 5 dlgs 251) si considerano veritieri alcuni elementi o aspetti delle dichiarazioni fatte, anche se non provati, se la commissione ritiene che:

  • richiedente ha fatto ogni sforzo per circostanziare domanda

  • elementi in suo possesso sono stati prodotti ed è stato motivato il perchè della mancanza di altri elementi

  • dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche che riguardano il caso e di cui disponga il richiedente

  • richiedente ha presentato domanda tempestivamente

  • si è riscontrata la attendibilità del richiedente.

Atti di persecuzione (art. 7 dlgs 251)

devono avere una delle seguenti caratteristiche (comma 1):

  • essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare violazione grave dei diritti umani

  • essere la somma di varie misure, fra cui violazioni dei diritti umani

devono avere una o più di tali forme (comma 2):

  • violenza fisica o psichica

  • provvedimento legislativo, amministrativo, di polizia, giudiziario, che discrimini in sè e per sè o per come sia stato attuato

  • azione giudiziaria o sanzione penale sproporzionata o discriminatoria

  • atti specifici contro un sesso o contro l'infanzia.

Motivi di persecuzione (art. 8 dlgs 251)

i detti atti devono essere riconducibili ad uno di tali motivi (comma 1):

  • razza

  • religione

  • nazionalità

  • gruppo sociale

  • opinione politica

Il timore che la persecuzione abbia uno di tali motivi a fondamento non è legato al fatto che effettivamente il richiedente possegge le caratteristiche per le quali venga perseguitato, ma è sufficiente che l'autore delle persecuzioni gliele attribuisca (anche a torto, quindi) (comma 2).

Revoca e cessazione status protezione internazionale

competenza commissione nazionale per il diritto di asilo (art. 5 comma 1) (in ipotesi dlgs 251 2007, artt. 9, 13, 15 e 18)

commissione esamina nuovamente domanda di status rifugiato (art. 33 comma 1 lett a)

richiedente può avere nuovo colloquio o rilasciare dichiarazione scritta, a spiegare perchè suo status non vada revocato nè debba cessare (art. 33 comma 1 lett. b).

se data revoca o cessazione, commissione nazionale può reputare ricorrano presupposti per rilascio pds umanitario ex art. 5 comma 6 testo unico e trasmette documentazione alla questura affinchè questa valuti il rilascio (art. 33 comma 3 e 32 comma 3)

cessazione status rifugiato (art. 9 dlgs 251)

  • il richiedente si è avvalso volontariamente della protezione del Paese di cui è cittadino

  • ha perso la cittadinanza poi la riacquista volontariamente

  • ha acquistato la cittadinanza italiana, o altra cittadinanza e goda della protezione di quest'ultimo Paese

  • è tornato di propria volontà nel Paese da cui è fuggito

  • non può rinunciare alla protezione del proprio Paese, in quanto non vi sono più i timori che lo hanno spinto a chiedere lo status di rifugiato (la cessazione dei timori deve essere definitiva, non vi devono essere motivi umanitari che comunque sconsiglino il ritorno)

  • se apolide, può tornare nel Paese di cui aveva la dimora abituale, non essendovi più i timori (la cessazione dei timori deve essere definitiva, non vi devono essere motivi umanitari che comunque sconsiglino il ritorno)

esclusione status rifugiato (art. 10 dlgs 251)

  • se richiedente ha commesso crimine contro la pace, di guerra o contro l'umanità

  • fuori Italia e prima di ottenere il pds come rifugiato, ha commesso reato grave o compiuto atti crudeli, anche se per motivi politici (il reato verrà ritenuto grave se secondo la legge italiana sia punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni o nel massimo a 10 anni)

revoca status rifugiato (art. 13 dlgs 251)

  • se sussistono le condizioni per il diniego

  • se riconoscimento determinato, esclusivamente, per fatti presentati in modo erroneo o per omissione di fatti corretti, o per ricorso a falsi documenti di quei fatti

danno grave (per protezione sussidiaria) (art. 14 dlgs 251)

  • condanna a morte o a esecuzione pena di morte

  • tortura o altra pena o trattamento inumano o degradante al richiedente, nel proprio Paese

  • minaccia grave e individuale alla vita o persona di un civile, che derivi da violenza indiscriminata in situazioni di guerre interne o internazionali

cessazione status protezione sussidiaria (art. 15 dlgs 251)

  • venute meno le circostanze che l'hanno fatta concedere, o comunque mutate in misura significativa e non temporanea

  • nonchè non vi sia più rischio effettivo di danno grave

  • nè sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno

esclusione status protezione sussidiaria (art. 16 dlgs 251)

  • fondati motivi che abbia commesso crimine contro la pace, di guerra o contro l'umanità

  • fondati motivi che, in Italia o fuori Italia, abbia commesso reato grave (il reato verrà ritenuto grave se secondo la legge italiana sia punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni o nel massimo a 10 anni)

revoca status protezione sussidiaria (art. 18 dlgs 251)

  • se subentrano al riconoscimento le condizioni per l'esclusione

  • se riconoscimento determinato, esclusivamente, per fatti presentati in modo erroneo o per omissione di fatti corretti, o per ricorso a falsi documenti di quei fatti

espulsione del protetto (art. 20 dlgs 251)

nonostante il suo status (rifugiato o protezione sussidiaria):

  • se sussistono motivi che sia un pericolo per sicurezza Stato

  • se rappresenta pericolo per ordine e sicurezza pubblica, in quanto condannato in via definitiva a reato con reclusione non inferiore al minimo a 4 anni o al massimo a 10 anni

mantenimento nucleo familiare (art. 22 dlgs 251)

  • status di rifugiato esteso ai familiari che non lo abbiano di per sè

  • pds per motivi familiari ai familiari del titolare di protezione sussidiaria, che non abbiano di per sè tale protezione

  • straniero con protezione sussidiaria può chiedere ricongiungimento familiare

permesso di soggiorno (art. 23 dlgs 251)

  • al titolare di status rifugiato --> pds asilo per 5 anni, rinnovabile

  • al titolare di protezione sussidiaria --> pds protezione sussidiaria per 3 anni, rinnovabile dopo verifica permanenza condizioni

  • l'uno e l'altro consentono lavoro o studio, e sono convertibili in pds lavoro, previa verifica quote

viaggi fuori Italia (art. 24 dlgs 251)

  • al titolare di status rifugiato, questura rilascia documento viaggio valido 5 anni, rinnovabile

  • al titolare di status protezione sussidiaria, se vi sono fondate ragioni che gli impediscono di avere passaporto ad autorità proprio Paese, questura rilascia titolo di viaggio per stranieri

la presentazione tardiva della domanda di protezione internazionale non è di per sè motivo di suo respingimento o di esclusione dell'esame (art. 8 comma 1)

decisione scritta (art. 9 comma 1); se negativa, è motivata in fatto e in diritto e indica i mezzi di impugnazione della stessa (art 9 comma 2)

durante la procedura, il richiedente può contattare l'ACNUR o altra organizzazione di fiducia in materia di asilo (art. 10 comma 3), è informato della decisione, ogni altra comunicazione gli è resa in lingua da lui indicata, o altrimenti inglese, francese, spagnolo, arabo (secondo la sua previa indicazione di preferenza). Può essere assistito da interprete in sua lingua o altra comprensibile (art. 10 comma 4).

convocazione

entro 30 giorni da ricevimento domanda dalla commissione, decisione nei 3 giorni successivi (art. 27 comma 2); se occorre acquisire nuovi elementi, informa del ritardo sia al richiedente sia alla questura (art. 27 comma 3)

comparizione personale dinanzi alla commissione obbligatoria, nonchè consegna documenti in possesso utili per la domanda (anche passaporto) (art. 11 comma 1)

informa subito l'autorità dei cambi di residenza o domicilio (art. 11 comma 2)

convocazione comunicata tramite la questura (art. 12 comma 1)

audizione omessa se commissione ritiene avere sufficienti motivi per accoglimento riconoscimento status rifugiato (art. 12 comma 2)

audizione rinviata per condizioni salute certificate del richiedente, o per gravi motivi (art. 12 comma 3).

mancata presentazione non incide sulla decisione, che avviene in base alla documentazione (art. 12 comma 4)

audizione in seduta non pubblica, senza familiari salvo che l'esame lo richieda (art. 13 comma 1). se richiedente è minore ha la presenza del genitore esercente potestà o del tutore (art. 13 comma 3).

è sempre concessa la presenza dell'avvocato se il richiedente ha la sua assistenza (art. 13 comma 4), a cui ha diritto a proprie spese (art. 16 comma 1)

redazione verbale dell'audizione, sottoscritto dal richiedente, rilasciata copia al richiedente (art. 14 comma 1)

accoglienza in CARA (art. 20)

  • necessaria per verifica o determinazione nazionalità o identità, se il richiedente non abbia documenti di viaggio o identità, o se all'arrivo ha presentato documenti falsi o contraffatti (comma 2 lett a) – è ospitato per il tempo necessario, comunque non più di 20 giorni (comma 3)

  • se presenta domanda dopo suo fermo per elusione o tentata elusione di controllo frontiera (comma 2 lett b)

  • se presenta domanda dopo suo fermo in condizioni di irregolarità (comma 2 lett c)

nel secondo e nel terzo caso, ospitato per tempo necessario all'esame della domanda dalla commissione, ma comunque non più di 35 giorni (comma 3).

scaduto periodo di cui al comma 3, ottiene rilascio pds per 3 mesi, rinnovabile fino alla decisione (comma 3)

può uscire durante ore diurne (comma 4), ottiene dal prefetto permesso temporaneo in un momento diverso o maggiore se vi sono motivi personali o attinenti l'esame della domanda (comma 4)

trattenimento in CIE (art. 21)

  • se è condannato in Italia per reati particolarmente gravi (stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento immigrazione clandestina verso l'italia, sfruttamento della prostituzione) (comma 1, lett b)

  • se destinatario di provvedimento di espulsione o respingimento (comma 1 lett c)

provvedimento dal questore ai sensi dell'art. 14 testo unico immigrazione (se già trattenimento, questore chiede a tribunale monocratico la proroga per altri 30 giorni per espletare la procedura di esame prioritario della domanda) (art. 21 comma 2) e contestuale trasmissione domanda e documenti alla commissione --> entro 7 giorni dispone audizione e decide entro 2 giorni (art. 28 comma 2)

quando inviato al CIE il richiedente ottiene da questura l'attestato nominativo su sua qualità di "richiedente protezione internazionale" (art. 26 comma 4)

ritiro domanda (art. 23)

è possibile farlo prima dell'audizione; si fa per iscritto e si comunica alla commissione territoriale, questa dichiara estinta la procedura (comma 1)

esame prioritario (art. 28)

  • se domanda palesemente fondata (comma 1 lett a)

  • se presentata da richiedente appartenente a persone vulnerabili (ex art 8 dlgs 140 2005) (comma 1 lett b)

  • se presentata da richiedente ospite di CARA o di CIE (salvo che accoglienza o trattenimento non sia stata per verifica o accertamento identità) (comma 1 lett c)

inammissibilità domanda (art. 29)

quindi domanda neanche esaminata:

- riconosciuto rifugiato da Stato firmatario convenzione ginevra e possa avvalersi di tale protezione (comma 1 lett a)

- reiterato stessa domanda dopo decisione negativa della commissione, senza nuovi elementi su sue condizioni personali o situazione suo paese (comma 1 lett b)

possibili decisioni (art. 32)

salvo che non vi sia ritiro domanda o sua inammissibilità:

  • riconoscimento status rifugiato (se vengono riconosciuti sussistenti gli atti e i motivi di persecuzione e non ricorrano cause di cessazione ex art 9 dlgs 251 2007 o esclusione ex art 10 dlgs 251 2007 dello status – art. 11 dlgs 251 2007), o protezione sussidiaria (se viene riconosciuto sussistente il danno grave e non ricorrano cause di cessazione ex art 15 dlgs 251 2007 o esclusione ex art 16 dlgs 251 2007 dello status – art. 17 dlgs 251 2007) (comma 1 lett a)

  • rigetta (DINIEGO) domanda mancando presupposti per protezione internazionale o perchè vi sia causa di cessazione o esclusione protezione internazionale, o provenga da paese sicuro e non vi siano gravi motivi (comma 1 lett b), che ad esempio possono essere gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti leciti, attribuiti al richiedente e perseguibili secondo le leggi del paese (art. 32 comma 2)

  • rigetta (DINIEGO) domanda per fondati motivi che straniero sia pericolo per sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica (art. 12 comma 1 lett b-c dlgs 251)

  • rigetta domanda perchè manifestamente infondata (non sussistono i presupposti o domanda presentata solo per ritardare/impedire esecuzione provvedimento espulsione o respingimento) (comma 1 lett b bis)

  • ritiene sussistono gravi motivi di carattere umanitario e trasmette atti a questura, che può rilasciare pds umanitario ex art 5 comma 6 testo unico immigrazione (art. 32 comma 3)

impugnazione

contro decisione commissione territoriale (anche quella che gli abbia riconosciuto "solo" la protezione sussidiaria), dinanzi a tribunale che sia sede capoluogo distretto corte appello in cui ha sede commissione (art. 35 comma 1).

ricorso entro 30 giorni da comunicazione provvedimento + copia provvedimento (art. 35 comma 1).

se richiedente è in CARA o in CIE, ricorso entro 15 giorni da comunicazione provvedimento, dinanzi tribunale sede capoluogo distretto corte appello in cui ha sede il centro (art. 35 comma 1).

contro decisione commisione nazionale (su revoca o cessazione), ricorso a tribunale competente secondo commissione territoriale che fece il provvedimemtno che riconobbe lo status revocato/cessato (art. 35 comma 2)

procedimento tribunale monocratico, camera di consiglio ex art 737 cpc (art 35 comma 4)

entro 5 giorni deposito ricorso, tribunale fa decreto in calce al ricorso per fissare udienza in camera di consiglio. Ricorso e decreto notificati al richiedente e al ministero dell'interno, presso commissione nazionale o competente commissione territoriale, e comunicati al pm (art. 35 comma 5)

proposizione ricorso contro provvedimento di rigetto domanda riconoscimento status o di protezione sussidiaria è sospensiva efficacia provvedimento stesso (art. 35 comma 6)

proposizione ricorso contro provvedimento che dichiara inammissibilità domanda o sua infondatezza non sospende efficacia (art. 35 comma 7): ciò solo se ricorrente contestualmente al ricorso evidenzia gravi e fondati motivi per ottenere sospensione --> entro 5 giorni dal deposito del ricorso, con ordinanza non impugnabile il tribunale decide, anche in calce al decreto di fissazione udienza.

Tribunale sente le parti e assume mezzi di prova necessari, poi decide con sentenza entro 3 mesi da presentazione ricorso (rigetta, riconosce lo status o la protezione sussidiaria) --> sentenza notificata al ricorrente e al ministero presso la commissione, e comunicata al pm (art. 35 comma 10)

contro sentenza, reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare in cancelleria corte appello entro 10 giorni da notificazione/comunicazione sentenza (art. 35 comma 11) --> reclamo non sospende sentenza, salvo istanza se vi sono gravi e fondati motivi, quindi ordinanza non impugnabile che sospende (art. 35 comma 12)

in corte appello: in 5 giorni da deposito ricorso, decreto che fissa udienza in camera consiglio, corte sente parti e assume prove, decide entro 3 mesi da presentazione ricorso (art. 35 comma 13)

contro sentenza corte appello, ricorso per cassazione entro 30 giorni da notifica sentenza --> pronuncia in camera di consiglio (art. 35 comma 14)