E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto firmato lo scorso 13 marzo dal presidente del Consiglio dei ministeri in relazione all’ingresso di35.000 cittadini stranieri per lavoro stagionale.
Dalle ore 8.00 del 20 aprile 2012, le domande  possono essere inviate per concludere la procedura di richiesta.
Il decreto stabilisce la possibilità di ingresso nel territorio italiano di trentacinquemila cittadini stranieri provenienti da: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

Sempre nell’ambito della stessa quota il decreto stabilisce la possibilità di ingresso per i lavoratori di quegli stessi paesi che abbiano già fatto ingresso nei due anni precedenti e per i quali il datore di lavoro richieda il rilascio del nulla osta pluriennale. Per loro l’imbuto del decreto flussi non sarà però più un ostacolo nei prossimi anni.

Possono invece fare ingresso, lo ricordiamo, a prescindere dalle quote previste da questo decreto i già beneficiari del nulla osta pluriennale richiesto nel 2011.

Il decreto stabilisce poi una quota di ingresso (come anticipazione della quota massima di lavoratori non comunitari per il 2012) di 4.000 cittadini stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei paesi d’origine ai sensi dell’art 23 del TU.

Le domande (mod C-stag) per l’ingresso dei lavoratori stagionali e quelle (mod BPS) per chi ha effettuato la formazione all’estero, possono essere presentate esclusivamente con modalità informatiche attraverso il sito messo a disposizione dal ministero dalle ore 8.00 del giorno successivo all apubblicazione ed entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
Per la prima volta troveranno applicazione le nuove norme introdotte con il decreto per le semplificazioni con cui è stato riformato l’art 24 del Testo Unico con l’introduzione del comma 2 bis.
La domanda di nulla osta dovrà essere ritenuta accolta qualora siano passati i venti giorni previsti per la trattazione senza che lo Sportello Unico si sia pronunciato quando il lavoratore sia già stato autorizzato nell’anno precedente per lavorare presso lo stesso datore di lavoro e quando nell’anno precedente sia stato assunto e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno. Sarà possibile quindi inserire in un apposito campo del modulo i dati relativi all’autorizzazione rilasciata in precedenza.
In questo caso non sarà previsto il rilascio del nulla osta ma verrà direttamente richiesto il visto presso l’ambasciata competente che verificherà l’esistenza sul portale della dicitura ”richiesta di visto inoltrata”.