Il Tar della Lombardia ha analizzato il caso di un cittadino extracomunitario che aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da stagionale in lavoro subordinato.

In base alla normativa vigente, il permesso di soggiorno abilita alla permanenza in Italia solo per i motivi per i quali è stato rilasciato, salva la possibilità di svolgere ulteriori attività laddove ciò sia espressamente consentito dalla legge.

Anche la conversione del permesso di soggiorno è prevista soltanto in presenza dei presupposti specificamente individuati dalla legge.

Per i permessi stagionali, l'autorizzazione al lavoro contempla un impiego di natura provvisoria ed al termine del rapporto lavorativo – coincidente con la scadenza del permesso – il cittadino straniero non può ulteriormente permanere sul territorio nazionale, ma deve rientrare nel suo paese per poi acquisire il diritto di precedenza nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale ex art. 24 comma 4 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998.

I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'art. 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno (v. articolo 38, comma 7 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999).

Solo al secondo ingresso in Italia è possibile ottenere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ma solamente all'interno delle quote del decreto flussi.

Pertanto, la conversione del titolo di soggiorno è subordinata sia alla verifica della capienza delle quote di ingresso sia alla circostanza di avere "rispettato" le previsioni del permesso originario, ivi compreso il rientro nel paese di provenienza al termine della stagione.

Nella specie esaminata l'istanza di rinnovo presentata dal cittadino extracomuitario non è stata accolta in quanto questi era al suo primo ingresso sul territorio nazionale e non aveva comunque ottenuto la disponibilità di posti nelle quote (TAR Lombardia Sentenza n. 1316 del 10 gennaio 2009).