Per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 108, riguardante "Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati", al T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vengono regolate le condizioni per l'ingresso e il soggiorno, in Italia, di lavoratori altamente qualificati, e il conseguente rilascio di un particolare titolo di soggiorno chiamato "Carta blu UE", nonchè chiarito lo status di soggiornante di lungo periodo in favore di quei lavoratori stranieri già in possesso della Carta blu UE per averla conseguita in altro Stato dell'Unione Europea.
Sono stati introdotti due nuovi articoli, l'art. 27 quater e l'art. 9 ter.


ART. 27 QUATER
Il primo dei detti articoli parla dell'ingresso e soggiorno di lavoratori altamente qualificati e del rilascio in loro favore della Carta blu UE
E' prevista la possibilità di entrare e soggiornare, per periodi superiori ai 90 giorni, ai cittadini stranieri:
* che intendono svolgere attività lavorativa altamente qualificata
* per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona, fisica o giuridica (ditta, società, associazione, fondazione, ente)
* che sono in possesso di un titolo di studio superiore rilasciato dall'autorità competente secondo le leggi dello Stato dove tale titolo è stato conseguito, e che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di almeno 3 anni; che sono in possesso della relativa qualifica professionale (ricompresa nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011), qualifica che è attestata nel Paese di provenienza ed è riconosciuta in Italia
* che sono in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, per quanto riguarda l'esercizio delle professioni regolamentate (es.: avvocati, ingegneri, medici, etc.).
Il vantaggio della possibilità di accedere alla procedura di rilascio del titolo di soggiorno disciplinato dall'art. 27 quater è che ciò avviene al di fuori delle quote annuali messe a disposizione dal Decreto Flussi.


STRANIERI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Gli stranieri ammissibili alla detta procedura sono coloro che:
* pur soggiornando in altro Paese dell'Unione Europea, posseggono i requisiti sopra detti (titolo di studio e/o requisito di accesso alla professione regolamentata)
* sono altamente qualificati e già titolari della Carta blu UE, perchè rilasciata da altro Paese dell'Unione Europea
* già soggiornano regolarmente in Italia e posseggono i requisiti sopra detti (titolo di studio e/o requisito di accesso alla professione regolamentata)


STRANIERI NON AMMESSI ALLA PROCEDURA
Non sono ammissibili invece gli stranieri:
* soggiornanti in Italia in quanto beneficiari di protezione internazionale, protezione temporanea, protezione per motivi umanitari, o perchè hanno chiesto il permesso per protezione internazionale, protezione temporanea o per motivi umanitari e sono in attesa di una decisione in proposito
* che hanno chiesto il permesso di soggiorno come ricercatori ex art. 27 ter
* familiari di cittadini comunitari, che hanno beneficiato o beneficiato del diritto di soggiorno in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
* in possesso di permesso di soggiorno CE quali soggiornanti di lungo periodo, per motivi di lavoro
* che entrano in Italia grazie all'esecuzione di un accordo internazionale che ne agevola ingresso e soggiorno temporaneo, perchè appartenenti a talune categorie di persone inerenti il commercio e gli investimenti
* soggiornanti in Italia come lavoratori stagionali
* soggiornanti in Italia come lavoratori distaccati, ex art. 27, comma 1, lettere A) e G), del Testo Unico
* soggiornanti in Italia, come se fossero cittadini comuntiari, grazie ad accordi conclusi fra il Paese di origine e l'Unione Europea
* destinatari di un decreto di espulsione, anche se sospeso


DOMANDA DI NULLA OSTA - PROCEDURA
A) La domanda di nulla osta, per consentire l'ingresso dei detti lavoratori, viene presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente secondo la sede del datore di lavoro.
Salve le specificità della procedura in questione, la domanda di nulla osta, il suo rilascio, il rilascio del visto di ingresso e il rilascio del permesso di soggiorno seguono il percorso normativo già previsto per la procedura dell'ingresso per lavoro subordinato (di cui all'art. 22 Testo Unico, al quale si rimanda).
In particolare, poi, la domanda di nulla osta per l'ingresso del lavoratore ex art. 27 quater, contiene necessariamente alcuni elementi:
* proposta o offerta di assunzione, che rimane vincolante per il datore per almeno un anno (naturalmente il datore di lavoro può decidere di impegnarsi per un tempo maggiore), per lo svolgimento di una attività lavorativa da parte di chi sia in possesso di una qualifica professionale superiore
* titolo di studio e qualifica professionale superiore posseduta dallo straniero che si intende assumere
* stipendio annuale lordo, indicato nella proposta o offerta, non inferiore al triplo dell'assegno sociale annuo.
E' evidente, peraltro (e la legge lo chiarisce), che con riferimento al lavoratore straniero che già soggiorni in Italia non sarà necessario (in quanto logicamente non possibile) indicare la sua residenza all'estero.

B) Lo Sportello Unico:
* convoca il datore di lavoro
* rilascia al datore il nulla osta, oppure comunica il rigetto, entro 90 giorni dalla domanda

C) Il nulla osta è rifiutato se il datore di lavoro è stato condannato:
* negli ultimi 5 anni
* anche con sentenza non definitiva (compreso il patteggiamento)
* per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia o dall'Italia OPPURE
* per reati intesi al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, sfruttamento della prostituzione, sfruttamento di minori da impiegare per attività illecite OPPURE
* per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis codice penale (al quale si rimanda) OPPURE
* per assunzione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto e non rinnovato o revocato o annullato.
Inoltre, il nulla osta è rifiutato (o, se già rilasciato, revocato) se la proposta o offerta di assunzione, il titolo di studio e/o la qualifica professionale:
* sono stati ottenuti con frode
* o sono stati falsificati o contraffatti.
Il nulla osta è ugualmente revocato, se lo straniero non si reca allo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno entro 8 giorni dal proprio ingresso in Italia, a meno che il ritardo dipenda da cause di forza maggiore

D) Se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'Interno un apposito protocollo di intesa, di impegno a garantire la sussistenza delle condizioni per assumere il lavoratore (proposta di assunzione vincolante, importo stipendio minimo, possesso titolo di studio e qualifica professionale) e delle condizioni di cui all'art. 27 comma 1 quater Testo Unico (al quale si rimanda), invece del nulla osta vi sarà una mera comunicazione di assunzione, da parte del datore di lavoro, similmente a quanto disciplinato dall'art. 27, comma 1 ter Testo Unico (al quale si rimanda).
Nella detta comunicazione, inoltre, il datore di lavoro dichiara di non essere stato condannato per taluno dei reati che comportano il rigetto della domanda di nulla osta.


PERMESSO DI SOGGIORNO – CARTA BLU UE
A) Detto permesso viene rilasciato allo straniero lavoratore altamente qualificato, dopo il rilascio del nulla osta, l'ingresso dello straniero in Italia e la stipula, da parte sua, del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.
La sua durata è:
* biennale, se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato
* pari a quella del rapporto di lavoro più ulteriori 3 mesi, se il contratto è a tempo determinato

B) Esso non viene rilasciato, nè rinnovato, oppure viene revocato:
* se ottenuto con frode, o falsificato o contraffatto
* se lo straniero non ha mai soddisfatto, o ha cessato di soddisfare, le condizioni per il proprio ingresso e soggiorno
* se lo straniero soggiorna in Italia per uno scopo diverso da quello di cui all'art. 27 quater
* se lo straniero esercita una attività lavorativa diversa da quella per la quale ha ottenuto il permesso, nei primi due anni
* se lo straniero non ha risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari (se presenti in Italia)

C) Lo straniero può cambiare datore di lavoro, nei primi due anni di occupazione ex art. 27 quater, solo dietro preventiva autorizzazione dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente. Detta autorizzazione è implicitamente concessa se, decorsi 15 giorni dall'invio della documentazione trasmessa con riguardo al nuovo contratto di lavoro, la Direzione Provinciale del Lavoro non avrà dato parere negativo.


ESCLUSIONI DALLA CARTA BLU UE – BENEFICI COLLEGATI ALLA CARTA
A) Non può essere concessa la Carta blu UE relativamente ad attività lavorative:
* che, anche occasionalmente, implicano l'esercizio di pubblici poteri
* che attengono alla tutela dell'interesse nazionale
* che, secondo la legge italiana o comunitaria, sono riservate ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari o ai cittadini di Paesi appartenenti all'Area Schengen

B) Lo straniero in possesso della Carta blu UE ha pari diritti ad un cittadino italiano, con eccezione della possibilità di cambiare datore di lavoro nei primi due anni di Carta, come sopra specificato.
Egli può chiedere il ricongiungimento familiare, quale che sia la durata della Carta, secondo le condizioni e i requisiti generalmente previsti in materia di ricongiungimento: al familiare viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, avente durata pari a quella della Carta in possesso dello straniero ricongiungente.
Lo straniero che soggiorna in altro Paese dell'UE, per almeno 18 mesi, in quanto titolare in quel Paese di una Carta blu UE, ha diritto di ingresso in Italia in esenzione di visto e ha diritto di esercitare attività lavorativa; entro un mese dal suo ingresso, il datore di lavoro potrà chiederne il nulla osta, con la stessa procedura sopra indicata; il nulla osta verrà rilasciato entro 60 giorni (ma il datore di lavoro potrà chiedere il nulla osta anche prima del suo ingresso in Italia); seguirà il rilascio  della Carta blu UE per soggiornare in Italia, che sostituirà quella già posseduta nell'altro Paese UE.


ART. 9 TER – DIRITTO AL PERMESSO DI SOGGIORNO CE E DIRITTO DEI FAMILIARI
A) Lo straniero già in possesso di Carta blu UE, conseguita in un altro Paese dell'UE, che sia stato autorizzato a soggiornare in Italia ex art. 27 quater (in quanto già soggiornante legalmente nell'altro Paese UE da almeno 18 mesi), può chiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qui in Italia.
Al fine di conseguire tale permesso, deve dimostrare:
* il proprio soggiorno, legale e ininterrotto, nel territorio dell'Unione Europea, per almeno 5 anni, in quanto titolare di Carta blu UE
* di possedere la Carta blu UE in Italia da almeno 2 anni.
Allo scopo del calcolo dei detti periodi (di 5 e di 2 anni), le assenze dal territorio dell'UE sono comprese nel periodo complessivo, e non interrompono la decorrenza, se:
* non superano, singolarmente prese, 12 mesi consecutivi
* non superano, complessivamente, 18 mesi in un quinquennio.
Il permesso di soggiorno rilasciato riporta l'annotazione "Ex titolare di Carta blu UE".
Il permesso di soggiorno rilasciato viene revocato:
* per assenza dal territorio dell'UE per almeno o più di 24 mesi consecutivi
* se acquisito con frode
* se vi è espulsione
* se mancano o vengono a mancare le condizioni del rilascio
* se successivamente viene rilasciato un permesso di soggiorno CE da altro Paese UE.

B) Ai familiari dello straniero che ha ottenuto, come sopra detto, il permesso SLP, viene concesso un permesso per motivi familiari della durata massima di due anni, pur sempre nel rispetto delle condizioni previste per l'accoglimento del ricongiungimento familiare; se però hanno soggiornato, legalmente e in modo ininterrotto, nel territorio dell'UE, per almeno 5 anni, e in Italia negli ultimi due anni, hanno diritto al rilascio del permesso SLP.