Cosa succede se lo straniero, in possesso del permesso di soggiorno, si allontana dal territorio italiano per oltre 6 mesi?

Questa ipotesi è regolata dall'articolo 13, comma 4, del D.P.R. 394/99 che prevede: "Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periieodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi".

Lo straniero, quindi, in caso di allontanamento per oltre 6 mesi, rischia:

  • il rifiuto del rinnovo permesso di soggiorno
  • il rifiuto del visto per il reingresso nel territorio italiano

Quali rimedi ha lo straniero per evitare il rifiuto?  È opportuno fare ricorso al TAR avverso un eventuale provvedimento di rifiuto?

Per rispondere, è necessario fare una distinzione tra lo straniero che si sia allontanamento per così lungo tempo senza avere motivi particolari, e lo straniero che si sia allontanato per "gravi motivi".

Nel primo caso, il rifiuto del rinnovo del permesso e del reingresso è certamente legittimo, e non è consigliabile il ricorso al TAR.

Nel secondo caso, invece, il rifiuto è illegittimo, purchè lo straniero abbia preventivamente comunicato alla Questura i motivi del proprio allontanamento, allegando idonea documentazione.

Se lo straniero non ha effettuato tale comunicazione, non può successivamente eccepire dinanzi al TAR l'illegittimità del rifiuto.

Tale illegittimità, infatti, presuppone che l’Amministrazione sia stata messa a conosenza dei motivi che avevano spinto lo straniero ad abbandonare il territorio italiano, così da poterne valutare la serietà.

L'Amministrazione, infatti, non conoscendo le ragioni dell'allontanamento, deve rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno ed il reingresso, così come prevede l'articolo 13, comma 4, sopra citato.

In tal senso si è espresso il TAR della Puglia con la sentenza n. 395/07.

Lo straniero, tuttavia, anzichè proporre ricorso al TAR, potrebbe chiedere all'Amministrazione il riesame del provvedimento di rifiuto, allegando la documentazione necessaria per dimostrare il grave motivo dell'allontanamento.

Cosa si intende per "grave motivo"?

L’articolo 13, comma 4, citato, non dà una definizione di "grave motivo", ma utilizza una formula elastica, ossia un concetto giuridico indeterminato.

La valutazione della gravità dell motivo dell'allontanamento, quindi, è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, che deve valutare la rilevanza delle circostanze di fatto allegate dallo straniero come motivi tali da giustificare un allontanamento per un lasso di tempo continuativo superiore ai 6 mesi.

Un grave motivo potrebbe essere, ad esempio, la necessità di assistere un familiare affetto da una malattia.

Il motivo deve essere adeguatamente provato, altrimenti potrà essere ritenuto infondato.