E' stata respinta l’istanza di emersione del lavoro irregolare del cittadino extracomunitario, a cui carico sono risultate una condanna ex art. 444 del c.p.p. per la violazione dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, e una condanna per ricettazione ex art. 648, comma secondo, c.p..
Delle due condanne a carico, quella pronunciata ai sensi dell’art. 14, comma 5 ter, t.u. 25 luglio 1998, n. 286, non assume rilievo alcuno, a seguito delle sentenze dell’Adunanza plenaria nn. 7 e 8 del 10 maggio 2011.                                                                                                        
Le condanne per i reati rientranti nell’art. 381 c.p.p. (fra cui quella per ricettazione) - individuate dalla lett. c) del comma 13 dell’art. 1 ter, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, come ostative all’ammissione alla procedura di emersione - non possono più considerarsi automaticamente ostative, dopo la sentenza 6 luglio 2012, n. 172, della Corte Costituzionale, con la quale, è stata dichiarata «l’illegittimità costituzionale del citato art. 1 ter, comma 13, lett. c), nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l’art. 381 c.p.p. permette l’arresto facoltativo in flagranza, senza prevedere che la Pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato».                                    
L’appello deve ritenersi fondato, in quanto la fattispecie per la quale lo straniero risulta essere stato condannato integra un’ipotesi di reato riconducibile alla previsione dell’art. 381 c.p.p. e per il quale non è stato formulato alcun giudizio di pericolosità sociale dell’interessato, all’epoca non richiesto.


https://avvmichelespadaro.wordpress.com/2024/03/23/la-condanna-per-ricettazione-non-impedisce-la-regolarizzazione-del-lavoratore-straniero/
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