E' quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con una importante sentenza del 31/01/2006, nella causa n. C-503/03.

La sentenza si basa sulla direttiva n. 64/221, articolo 3, per la quale la sola esistenza di condanne penali, e, quindi, la conseguente segnalazione nel SIS, non giustifica automaticamente l’adozione di provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, come quelli di rifiuto del visto di ingresso.

Tali provvedimenti devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell’individuo nei riguardi del quale essi sono applicati.

Conseguentemente, il Consolato non può rifiutare allo straniero il visto con la sola motivazione "in quanto segnalato ai fini della non ammissibilità", ma deve verificare la reale esistenza di condizioni di pericolosità dandone conto nel provvedimento di rifiuto.

Se il provvedimento di rifiuto non contiene alcuna indicazione riguardo l'effettuazione di tale verifica, sarà possibile fare ricorso al TAR del Lazio.

ATTENZIONE: questo principio è valido solo per il caso in cui lo straniero sia coniuge o familiare di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea.

In altre parole, in presenza di una segnalazione ai fini della non ammissione, dobbiamo distinguere queste due ipotesi:

  1. Straniero che è coniuge o familiare di un cittadino di uno Stato membro: in questo caso la sola segnalazione nel Sistema Informativo Schengen non legittima il rifiuto all'ingresso. E' necessaria una verifica ulteriore delle reali condizioni di pericolosità dello straniero. In mancanza di adeguata motivazione al riguardo, è possibile fare ricorso al TAR del Lazio;
  2. Straniero che non è coniuge o familiare di un cittadino di uno Stato membro: la sola segnalazione nel Sistema Informativo Schengen legittima il rifiuto all'ingresso. E' sconsigliabile fare ricorso al TAR del Lazio.

Perchè questa differenza?

Il motivo è che, nel primo caso, il rifiuto del visto potrebbe compromettere il diritto all'unità familiare. La Corte di Giustizia, pertanto, ha ritenuto necessaria, in questo caso, una ricerca più approfondita circa le condizioni che potrebbero impedire l'ingresso nel territorio dello Stato.

Inoltre la direttiva n. 64/221, che richiede la verifica della reale pericolosità dello straniero, si applica esclusivamente:

  1. ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che soggiornano o si trasferiscono in un altro Stato membro della Comunità allo scopo di esercitare un’attività salariata o non salariata o in qualità di destinatari di servizi;
  2. al coniuge ed ai familiari dei cittadini sopra indicati, che rispondono alle condizioni previste dai regolamenti e dalle direttive adottati in questo settore in esecuzione del Trattato

Se lo straniero non è nè coniuge nè familiare di un cittadino di uno Stato membro, si applicheranno gli Accordi di Schengen secondo cui (articolo 5):  "Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l’ingresso nel territorio delle Parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti:

  1. essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal Comitato esecutivo;
  2. essere in possesso di un visto valido, se richiesto;
  3. esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
  4. non essere segnalato ai fini della non ammissione;
  5. non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti.

L’ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali.

In tale caso, l’ammissione sarà limitata al territorio della Parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti contraenti".

Nel caso, quindi, in cui lo straniero non sia nè coniuge nè familiare di un cittadino di uno Stato membro, il Consolato potrà legittimamente rifiutare il visto di ingresso per il solo fatto dell'esistenza di una segnalazione nel SIS, senza necessità di ulteriore motivazione in proposito.