di Antonella Pedone, 22 settembre 2013

Il trattenimento del cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione può essere prorogato, anche più di una volta, per consentire il completamento delle procedure di identificazione, in base all'articolo 14, comma 5, del Decreto Legislativo n. 286/1998.

Nel procedimento di proroga devono essere rispettate alcune garanzie a favore del cittadino straniero.

In primo luogo la richiesta di proroga è soggetta al controllo giurisdizionale (precisamente, deve essere convalidata dal giudice di pace territorialmente competente).

Inoltre, deve essere assicurata allo straniero la comprensione del provvedimento, che pertanto deve essere  redatto in lingua a lui comprensibile (o in alternativa, deve essere presente un interprete nell'udienza per la decisiona sulla proroga).

Ancora, il provvedimento di proroga deve essere motivato. In proposito, si ritiene sufficiente il rinvio alle motivazioni contenute nella richiesta della Questura (motivazione "per relationem").

La proroga non deve poi superare determinati limiti di tempo:

  • la prima proroga non può superare i 30 giorni, ed è consentita quando l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà;
  • le proroghe successive possono essere al massimo di 60 giorni ciascuna, fino ad un massimo complessivo di 180 giorni. Tali proroghe successive sono ammesse quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento; quando vi è necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo; quando vi è il rischio di fuga;
  •  in via eccezionale, è possibile una proroga di ulteriori 12 mesi, mediante scansioni temporali successive che non possono superare i 60 giorni ciascuna, quando sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo per eseguire il rimpatrio.

La concessione di una proroga della misura del trattenimento del cittadino straniero oltre il termine legale massimo di sessanta giorni è nulla, anche se ciò rientri nel termine finale di durata massima.

Le scansioni temporali previste dalla legge (periodi di 60 giorni per ciacuna richietsa di proroga), infatti, servono per garantire la verifica periodica circa la sussistenza delle ragioni che giustificherebbero il proseguimento del trattenimento.

Va evidenziato che il trattenimento dello straniero presso i centri di espulsione rappresenta una restrizione della libertà personale, ammissibile solo in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo la modulazione dei tempi rigidamente stabilita dalla norma (articolo 14 del Decreto Legislativo n. 286/98), sia nella fase autorizzativa sia nella fase eventuale di proroga (Cassazione, ordinanza del 14 maggio 2013, n. 11451).

Al riguardo l'Autorità Amministrativa è del tutto priva di potere discrezionale in ragione del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto di libertà personale la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione.

Pertanto, se i termini su indicati non sono rispettati, il cittadino straniero può ben fare ricorso in Tribunale per l'annullamento della proroga.