Può accadere che il contribuente pur avendo considerato conveniente aderire alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento (c.d. rottamazione), in seguito si sia reso effettivamente conto di non essere in grado di adempiere regolarmente al versamento delle relative rate.

Cosa fare in un caso simile?  

Fermo restando che l’omesso versamento anche di una sola rata espone il contribuente alle azioni cautelari ed esecutive da parte di Equitalia con l’impossibilità di accedere a una futura rateazione del debito, a mio avviso l’unica strada ancora percorribile è quella di verificare che le cartelle di pagamento ovvero gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate o gli avvisi di addebito INPS siano stati correttamente notificati. Difatti, qualora il contribuente attraverso un’attenta analisi delle relative relazioni di notificazione ravvisasse dei vizi di nullità e/o annullabilità del procedimento di notifica sarà ancora in tempo per opporsi in sede giudiziale all'iscrizione a ruolo.

 La strada è percorribile purché avvenga entro 60 giorni a decorrere dalla data di inoltro dell’istanza di adesione alla rottamazione (modello DA1). Difatti, a mio parere, è proprio quest’ultima la data da cui si può supporre che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva. Del resto è la stessa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n°19704/2015 a riconoscere al contribuente la possibilità di ricorrere in sede giudiziale avverso l’iscrizione a ruolo (non certo avverso l’estratto di ruolo!) tutte le volte in cui lamenti la mancata notifica della cartella di pagamento o degli accertamenti esecutivi. Il termine decorre da quando il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva, anche mediante l’estratto di ruolo rilasciato dai preposti Uffici di Equitalia.  

Il predetto termine dei 60 giorni è perentorio qualora le somme iscritte a ruolo abbiamo ad oggetto le imposte dirette o indirette dell’erario (IVA – IRPEF- IRPEG ecc.) oppure trattasi di bollo auto o somme richieste dal Comune a titolo di ICI/IMU – Tariffa Rifiuti ecc. In sostanza deve trattarsi di imposte o tributi per i quali la competenza della controversia è della giurisdizione tributaria.

Qualora, invece, gli importi iscritti a ruolo si riferiscano a contributi INPS o sanzioni amministrative (violazioni al codice della strada), il contribuente potrà avvalersi  dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. che, com’è noto, non è soggetta a limiti temporali. In questo caso il contribuente potrà eccepire anche un’eventuale intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo.  

Vi è poi da aggiungere che la stessa Agenzia delle Entrate mediante la circolare n°2/E dell’8/3/2017, ha chiarito che il perfezionamento della definizione agevolata, anche ai fini dell'estinzione del giudizio, avviene con il versamento tempestivo e integrale dell’importo dovuto e non con la presentazione della domanda di rottamazione.  

In conclusione, benchè la questione meriti un più approfondito esame, mi sento di consigliare a quel cittadino che abbia aderito alla rottamazione ma che nonostante ciò non sia in grado di versare le rate del piano agevolativo, di verificare a fondo la propria situazione debitoria e la relativa procedura azionata da Equitalia e/o dagli Enti impositori poiché, salvo le dovute verifiche del singolo caso, non può dirsi preclusa in assoluto la possibilità di ricorrere in sede giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

Avv. Alessandro Sgrò
www.studiolegalesgro.net