Per il principio di cassa allargato che vige nel sistema fiscale si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. Come affermato in precedenza costituiscono reddito imponibile anche gli interessi e la rivalutazione monetaria derivanti da crediti di lavoro.
Tuttavia alcune componenti retributive sono considerate totalmente o parzialmente esenti (o con un regime convenzionale degli importi da assoggettare a ritenuta fiscale)
Per norma non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:
- i contributi assistenziali e previdenziali obbligatori per legge (INPS, INAIL, etc);
- i contributi versati per fini di assistenza sanitaria a enti o casse in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo complessivamente (compresa la quota del datore di lavoro) non superiore per il 2007 a euro 3.615,20;
- i contributi versati dal datore di lavoro e dal dipendente ai fondi di previdenza complementare nel limite di euro 5.164,53;
I compensi in natura sono assoggettati con le seguenti agevolazioni fiscali:
- compensi in natura in genere: per la determinazione valore imponibile dei compensi in natura (beni o servizi), compresi quelli ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o ai suoi familiari a carico, o il diritto di ottenerli da terzi, si utilizza il valore normale di cui all'art. 9 T.u.i.r.. Per valore normale si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza o al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui beni e servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si deve fare riferimento ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi o, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.
Per quanto riguarda il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti esso è costituto dal prezzo mediamente praticato dall'azienda al grossista (meno quanto pagato dal dipendente). La predetta disposizione è applicabile solo ai dipendenti delle aziende che producono beni e che effettuano cessioni ai grossisti, o all'ingrosso e al dettaglio.

- veicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo: la base imponibile è, dal 2007 pari al 50% (in precedenza 30%), dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri (meno quanto pagato dal dipendente) calcolato sulla base del costo chilometrico secondo le tabelle elaborate annualmente dall'ACI entro il 30 novembre e pubblicate dal Ministero delle finanze sulla G.U. entro il 31 dicembre. Detta norma, ha precisato l'Agenzia delle Entrate (circ. 21/E/2007), consente il versamento degli acconti d'imposta secondo le regole previdenti (ossia al 30%), giustificato dalla volontà del legislatore, di modificare in senso favorevole ai contribuenti la disciplina fiscale dei veicoli, qualora l'Italia riceva da parte del Consiglio dell'Unione europea l'autorizzazione a fissare una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'IVA per delle auto aziendali e delle relative spese. 

In considerazione di quanto sopra, la predetta previsione agevolativa che consente di effettuare il versamento degli acconti considerando il coefficiente del 30% anziché quello aggiornato del 50%, trova applicazione, secondo l'Agenzia, anche nei confronti dei percettori di reddito di lavoro dipendente ed assimilato. Pertanto il sostituto d'imposta dovrà, in sede di erogazione delle retribuzioni periodiche, applicare la previgente e più favorevole disciplina (percorrenza chilometrica media di 4.500 km, 30% - anziché 7.500 km, 50%). 

Anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2007 si dovrà effettuare il conguaglio di fine rapporto utilizzando il coefficiente del 30 per cento, sempre che la cessazione intervenga prima della determinazione della vicenda "auto" in sede Europea e ministeriale e salvo, ovviamente, eventuali rettifiche interpretative degli Enti competenti. Il veicolo concesso per il solo uso personale deve essere valorizzato utilizzando il criterio generale del valore normale.
- prestiti agevolati ai dipendenti : la base imponibile è pari al 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR, ex tasso ufficiale di sconto - TUIR) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso praticato dall'azienda.
- fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato: la base imponibile è pari alla differenza tra la rendita catastale (in mancanza: valore vincolato o di libero mercato) aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato e quanto pagato dal dipendente. 

L'imponibile si riduce al 30% se il fabbricato è utilizzato anche per servizio (concesso in connessione con l'obbligo di dimorare nell'alloggio: esempio custodi e portieri). Per i fabbricati iscritti al catasto ma privi di rendita, perché non ancora censiti o perché rurali, si deve fare riferimento alla rendita presunta.
Le spese da considerare sono quelle che non sono già incluse nella determinazione della rendita (le rendite catastali tengono già conto delle spese di ordinaria manutenzione, di amministrazione del fabbricato e relative ai servizi comuni). Il valore dell'alloggio concesso a più dipendenti sarà ripartito tra gli stessi in relazione alle parti del fabbricato a ciascuno di essi assegnato. 

Come regola è utile precisare che non concorre a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e di servizi prestati al dipendente se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23 (se il valore supera il limite, lo stesso concorre a formare il reddito per intero). Per la verifica del superamento del limite si deve tenere conto anche del valore dei beni e servizi percepiti dal dipendente in altri rapporti di lavoro del medesimo periodo d'imposta.
Altre somme sono totalmente o parzialmente esenti:
- Erogazioni liberali , alla generalità o categorie di dipendenti concesse in occasione di festività e ricorrenze non superiori, nel periodo d'imposta, a euro 258,23. Non devono essere previste come obbligatorie dai contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali. Le erogazioni di importo o di valore superiore sono da assoggettare a tassazione per la parte eccedente. L'espressione "festività e ricorrenze" va intesa in senso ampio, vi rientrano tutte quelle situazioni in cui oggettivamente si è soliti celebrare lietamente un evento; oltre alle festività religiose vi rientrano anche quelle del dipendente e/o dell'azienda (circ. 326/1997).
- Sussidi occasionali concessi per rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente; ai dipendenti vittime dell'usura o danneggiati a causa di rifiuto opposto a richieste estorsive.
- Somministrazioni di vitto: corrispettivo del servizio di mensa (organizzato direttamente dal datore di lavoro o gestito da terzi); le somministrazioni dirette da parte del datore di lavoro; fino a euro 5,29 giornalieri le prestazioni sostitutive (esempio buoni pasto) e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti di cantiere, ad altre strutture operative a carattere temporaneo o unità produttive dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
- Corrispettivo del servizio di trasporto collettivo: alla generalità o categoria di dipendenti, anche se affidato a terzi (compresi esercenti servizi pubblici). E' retribuzione imponibile ogni indennità sostitutiva. E' altresì soggetta a tassazione (valore normale) la concessione di facilitazioni sui prezzi dei biglietti di viaggio offerte ai dipendenti (anche ai familiari) da parte di imprese esercenti pubblici servizi di trasporto.
- Oneri di utilità sociale: sostenuti per l'utilizzazione delle opere e dei servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, da parte dei dipendenti e dei familiari a carico.
- Somme erogate alla generalità di dipendenti o categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche per i familiari a carico, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
- Somme rientranti tra gli oneri deducibili: di cui all’art.10 T.u.i.r. : trattenute ai dipendenti; corrisposte dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie per grave o permanente invalidità o menomazione. Da tale previsione sono esclusi gli oneri che, pur essendo compresi tra quelli dell'art. 10, non sono stati sostenuti per il tramite del datore di lavoro. Tuttavia, precisa il Ministero, su richiesta del dipendente e previo consenso del sostituto anche tali oneri possono essere presi in considerazione (per il datore di lavoro è quindi una facoltà).
- Indennità e maggiorazioni di retribuzione corrisposte ai trasfertisti: nella misura del 50% del loro ammontare. Per tali lavoratori tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, compresi i rimborsi di spese, sono assoggettati integralmente a tassazione, salvo le tassative deroghe elencate delle presente previsione e quelle di cui ai punti precedenti.
- Indennità di trasferimento: nella misura del 50% del loro ammontare e comunque non superiore a euro 1.549,37 (elevati a euro 4.648,11 per l'estero).
- Trattamenti di famiglia: assegni familiari e assegno per il nucleo familiare nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia corrisposto dal datore di lavoro nei casi consentiti
Inoltre una particolare regime agevolativi hanno le azioni gratuite concesse ai dipendenti o le stock option.
Ai fini della tassazione si applicano le regole previste nell’art. 23 del d.P.R. 600/1973 ossia:
a) nel corso del periodo mensile, il datore di lavoro dovrà:
- identificare il corretto imponibile fiscale mensile
- applicare le aliquote progressive a scaglioni di reddito mensile
- determinare l’imposta lorda
- decurtare dall’imposta lorda le detrazioni di sui all’art. 12 e 13 del T.u.i.r. spettanti determinando l’imposta netta
- trattenere al dipendente l’imposta netta
- versare all’Erario l’imposta tramite modello F24
b) annualmente (entro il 28 febbraio) o a cessazione, il datore di lavoro dovrà:
- identificare il corretto imponibile fiscale annuale
- applicare le aliquote progressive a scaglioni di reddito annuale
- determinare l’imposta lorda
- decurtare dall’imposta lorda le detrazioni di sui all’art. 12 e 13 del T.u.i.r. spettanti determinando l’imposta netta annuale;
- verificare quanto nel corso dell’anno è già stato trattenuto al dipendente a titolo di imposta
- trattenere al dipendente l’eventuale imposta netta in eccedenza ovvero rimborsare l’imposta
- versare all’Erario l’imposta tramite modello F24 ovvero scomputare a credito il rimborso.