In tema di pignoramento delle provvigioni degli agenti di commercio e, più in generale, dei lavoratori parasubordinati, è stata più volte affrontata in giurisprudenza la questione sui limiti della pignorabilità di tali compensi e in particolare se debbano applicarsi gli stessi limiti previsti per lo stipendio del lavoratore subordinato (di regola pignorabile nei limiti di un quinto).
L'articolo 545 del Codice di procedura civile - in deroga al principio generale di cui all'articolo 2740 del Codice civile della integrale pignorabilità di ogni credito - limita il pignoramento delle somme dovute solo ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Come precisato dall'articolo 1 del Regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 895/1950, il divieto della pignorabilità oltre i limiti indicati dall'articolo 545 citato, non si applica "alle somme... dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza" che pertanto, sono pignorabili per intero (Cassazione, sentenza n. 8789/1996).
La ragione di questo differente trattamento sta nel fatto che il lavoratore subordinato, chiaramente, ha un'unica fonte di reddito, non avendo la possibilità di lavorare per una pluralità di soggetti. Pertanto il pignoramento integrale dello stipendio lo priverebbe del tutto dei mezzi di sostentamento.
Al contrario, i lavoratori non subordinati hanno la possibilità di avere una pluralità di committenti, per cui non vi sarebbe motivo per limitare il pignoramento ad una quota del compenso.
Sul punto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 580/1989, aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 545 c.p.c., in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, per la mancata previsione di una limitazione del pignoramento sul compenso dovuto da un terzo a lavoratori autonomi, proprio perchè liberi di svolgere la propria attività anche a favore di altri, a differenza dei lavoratori dipendenti, che normalmente traggono il proprio reddito da un'unica fonte.
Tuttavia, un discorso diverso va fatto nel caso degli agenti di commercio e di tutti quei lavoratori, in quali, pur non essendo riconducibili nell'ambito della subordinazione, di fatto svolgono la propria attività esclusivamente per un solo cliente-committente, essendo talvolta gravati anche da un divieto contrattuale di concorrenza che impedisce loro svolgere incarichi per conto di terzi.
Orbene, in situazioni siffatte, la mancata previsione di un limite al pignoramento del compenso dovuto ad un lavoratore non subordinato, nel caso in cui questo sia la sua unica fonte di reddito, sembra costituire un trattamento ingiustificatamente più sfavorevole rispetto a quanto stabilito per i lavoratori dipendenti.
Alla luce delle considerazioni su esposte, la Cassazione e i Tribunali di merito ritengono, ormai pacificamente, che gli stessi limiti del pignoramento previsti per lo stipendio del lavoratore subordinato debbano applicarsi anche alle provvigioni/compensi, comunque denominati, dei lavoratori parasubordinati.
In particolare, la Cassazione, con sentenza n. 685/2012, ha sancito che tali limiti vadano applicati anche ai seguenti rapporti (inquadrabili nell'ambito della "parasubordinazione"):
  • rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione caratterizzati da prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
  • rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrari.
Va precisato che, qualora si tratti di pignoramento ordinario effettuato ai sensi del Codice di procedura civile (ossia con un atto contenente la citazione del debitore a comparire dinanzi al Giudice dell'esecuzione), i limiti di pignorabilità sono quelli indicati nell'articolo 545 del Codice di procedura civile (ossia un quinto nella generalità dei casi; o per i crediti alimentari la misura autorizzata dal Tribunale;  o la metà nel caso di concorso di cause).
Qualora invece si tratti di pignoramento effettuato ai sensi dell'articolo 72 bis del D.P.R. 602/73 da parte dell'Agente della riscossione, i limiti sono quelli inidicati nell'articolo 72 ter del D.P.R. 602/73 (ossia 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro; 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro; 1/5 per importi superiori a 5.000 euro).