Tra le novità introdotte con il pacchetto di semplificazioni fiscali [1] vi è quella relativa alla chiusura automatica delle partite Iva inattive di persone fisiche e società.
La nuova norma prevede il potere dell’Agenzia delle Entrate di procedere d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato attività, nelle tre annualità precedenti.

Dunque, viene introdotta la chiusura automatica d’ufficio delle Partite Iva di coloro che pur essendo titolari di partita Iva, non risultano aver esercitato, negli ultimi tre anni attività d’impresa o attività artistiche o professionali.
 
Tale disposizione è già in vigore (dal 3 dicembre 2016) ma si è ancora in attesa di un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate col quale devono essere indicati i criteri e le modalità di applicazione del nuovo regime, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.
 
 
 
Partite Iva inattive: com’era prima e cosa cambia
Prima della riforma in esame, la chiusura delle partite Iva cosiddette “dormienti” presupponeva l’attuazione del contraddittorio tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente interessato, finalizzato a comprendere l’effettiva inattività della posizione [2].
 
Più precisamente, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in proprio possesso, individuava i soggetti titolari di partita Iva che, pur obbligati, non avevano presentato la dichiarazione di cessazione di attività e inviava agli stessi una comunicazione preventiva di cessazione della posizione Iva.
 
Il contribuente poteva contestare tale comunicazione, rilevando eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente e fornendo i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazionesenza fornire valide motivazioni all’Agenzia, il contribuente era tenuto al pagamento di una sanzione compresa tra 500 e 2.000 euro. L’iscrizione a ruolo della sanzione non era eseguita solo se il contribuente provvedeva al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione.
Con il pacchetto semplificazioni entrato da poco in vigore, invece, vengono eliminate le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione della posizione Iva.
 
Difatti, l’Agenzia delle Entrate procederà alla cancellazione e chiusura delle partite Iva inattive da tre anni, a prescindere dalla dichiarazione del contribuente.
Vengono escluse le sanzioni ma resta comunque, a garanzia dei diritti del contribuente, la preventiva comunicazione e la possibilità di contestare la decisione dell’Agenzia comunicando le ragioni della mancata chiusura.
 [1] Art. 7-quater, c. 44 e 45 DL. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225.
[2] Art. 23, c. 22, DL 98/2011.