Riferimenti:
- art. 145 c.p.c.;
- Corte di Cassazione, sentenza n°1307/2015.   
L’art. 145 c.p.c. dispone che “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede”.

 La norma non lascia dubbi interpretativi: per ritenersi valida la notifica di un atto deve eseguirsi preliminarmente al legale rappresentante della società o persona addetta alla ricezione degli atti. Solo qualora venga accertata la loro assenza si potrà procedere alla consegna dell’atto da notificare al portiere dello stabile. Ciò deve comunque risultare dalla relazione di notificazione.

 Sul punto la sentenza n° 1307/2015 della Corte di Cassazione è chiara: “nella logica della norma la consegna al portiere (così come la consegna “ad altra persona addetta alla sede”) non costituisce una indifferente alternativa, come sembra credere la parte ricorrente, circa l’identificazione del soggetto cui l’atto può essere consegnato, perchè richiede che da parte dell’ufficiale notificante sia accertata, come presupposto legittimante, la “mancanza” del “rappresentante della società” o della “persona incaricata di ricevere le notificazioni”. Inoltre, l’eventuale consegna dell’atto a persona diversa del legale rappresentante, purché documentata, chiede all’agente notificatore  un ulteriore e necessario documento e cioè l’invio di una raccomandata che informi il legale rappresentante della persona giuridica che l’atto è stato consegnato a persona diversa.

 Difatti, la summenzionata sentenza precisa che “Occorre anche la prova che l’atto, non consegnato direttamente al destinatario effettivo, sia comunque pervenuto, e quando, nella “sfera di conoscenza” di questo ultimo, in particolare mediante la produzione della ricevuta della raccomandata, e in ogni caso del relativo avviso di ritorno, con la quale sia stata data al destinatario effettivo notizia della consegna dell’atto ad uno dei soggetti normativamente legittimati a riceverlo”.   
Avv. Alessandro Sgrò
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