La Legge n. 208/2015 ("Legge di stabilità 2016") ha introdotto importanti novità in materia di riscossione e cartelle esattoriali.
Le principali riguardano:
  1. rateazione dei debiti tributari
  2. compensazione delle cartelle
  3. modifica dei termini di accertamento
Rateazione dei debiti tributari
La Legge di stabilità, all'articolo 1, commi da 134 a 138, ha previsto la possibilità per i contribuenti di riprendere i versamenti per le rateazioni già decadute.
La norma si riferisce in particolare agli avvisi di accertamento in acquiescenza (entro il termine di 60 giorni dalla notifica) o in adesione (dopo il raggiungimento di un accordo con l'ufficio).
Di regola, la definizione di tali avvisi di accertamento avviene con il pagamento in massimo otto rate trimestrali ovvero (fino al 21 ottobre 2015) di dodici rate trimestrali se le somme dovute superavano 50.000 Euro (dal 22 ottobre 2015 il numero massimo di rate è stato innalzato a 16).
Secondo la normativa previgente, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della successiva, il contribuente decadeva dal beneficio della rateazione e le somme residue venivano iscritte a ruolo con applicazione delle relative sanzioni.
Orbene, la nuova disposizione di legge ha previsto che il contribuente che sia incorso in decadenza nei 36 mesi antecedenti il 15 ottobre 2015, può proseguire la rateazione originaria, limitatamente alle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprenda il versamento della prima delle rate scadute.
Una volta eseguito il versamento,  il contribuente dovrà inviare all'ufficio competente, entro dieci giorni, copia della ricevuta di pagamento.
L'ufficio, a questo punto, adotterà i seguenti provvedimenti:
  • sospende i carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorchè rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  • ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;
  • verifica il versamento delle rate residue e provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.
A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Tuttavia, se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
Il beneficio è ammesso anche per i contribuenti che abbiano già ricevuto la cartella esattoriale.
Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.  
Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato dall'ufficio come sopra detto. 
Compensazione delle cartelle
La Legge di stabilità, all'articolo 1, comma 129, ha esteso al 2016 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali.
Pertanto, le imprese titolari di crediti commerciali e professionali nei confronti della pubblica amministrazione, potranno utilizzarli per compensare i debiti risultanti dalle cartelle esattoriali.
E' necessario però che i crediti siano non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. Gli stessi inoltre devono essere certificati secondo le modalità di legge.
Modifica dei termini di accertamento
La Legge di stabilità ha prima di tutto abrogato l'istituto del raddoppio dei termini di accertamento nelle ipotesi di reato.
Questo per porre fine all'uso improprio dell'istituto nei casi di violazioni penali solo supposte.
Pertanto dal 1 gennaio 2016 i termini per l'accertamento saranno gli stessi sia in caso di illeciti penali sia in caso di illeciti amministrativi.
D'altra parte, però, tali termini sono stati allungati.
Precisamente, a partire dal periodo di imposta 2016:
  • gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (e non più entro il 31 dicembre del quarto anno successivo, o in caso di illecito penale, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo);
  • nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (e non più entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, o in caso di illecito penale, entro il 31 dicembre del decimo anno successivo).
Fino alla scadenza del termine sopra indicato l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.
Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte