La rateazione “straordinaria” (in 120 rate mensili) deve essere riconosciuta a tutti i contribuenti, compresi quelli sottoposti al piano di ammortamento in proroga “ordinario” di 72 rate (C.T.P. di Lucca, n° 594/16)
La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca con una recente sentenza (n° 594/16), depositata in data 24 ottobre, ha chiarito che il contribuente - anche se decaduto dal rateizzo in proroga concesso da Equitalia (72 rate mensili) - ha sempre il diritto di accedere al piano di ammortamento straordinario da pagarsi in 10 anni (art. 19, comma 1-quinquies, D.P.R. n° 602/73).
La norma, introdotta con la Legge n° 98/13, ha previsto la possibilità di chiedere un piano di dilazione ad Equitalia di durata decennale (in 120 rate mensili): “la rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili”.
La domanda di rateizzo “straordinario” e l’impugnazione del diniego di Equitalia
Il ricorrente contraeva inizialmente con l’Agenzia delle Entrate un debito di €. 181.000,00 circa (trasmesso a ruolo all’Ente della Riscossione) a mente del quale chiedeva ad Equitalia il rateizzo “ordinario” a 72 rate (art. 19, comma 1, D.P.R. n° 602/73[1]); tuttavia l’interessato – a causa di un peggioramento della propria situazione reddituale – non riusciva a far fronte all’impegno assunto e, per l’effetto, decadeva dal citato piano di ammortamento.
In seguito, il contribuente otteneva la concessione in “proroga” di un nuovo piano di rateizzo a 72 rate (art. 19, comma 1-bis, D.P.R. n° 602/73[2]).
Ebbene, è opportuno specificare che al momento della presentazione della seconda istanza di rateizzazione, era in vigore il D.L. 66/14 (conv. con mod. Legge n° 89/14), il quale consentiva ai contribuenti “decaduti” di beneficiare della concessione di un “nuovo” piano di rateazione (in proroga) fino ad un massimo di 72 rate mensili, come nel caso in parola.
Successivamente, il contribuente, a fronte della propria precaria situazione finanziaria (cristallizzata dall’Isee), proponeva in data 10.09.2015, istanza per accedere al piano straordinario (10 anni), in presenza dei presupposti di legge[3].
In particolare, al momento della concessione della proroga a 72 rate mensili, il contribuente non poteva richiedere la dilazione c.d. straordinaria, da un lato poiché non rientrava – in quel determinato momento - nelle condizioni previste per l’applicazione della stessa e dall’altro in quanto il citato D.L. 66/14 (conv. in Legge n° 89/14), all’art. 11-bis, comma 1, stabilisce che “i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione […] possono richiedere la concessione di nuovo piano di rateazione, fino ad un massimo di settantadue rate mensili” .
Orbene, dinanzi alla domanda di accesso al rateizzo decennale, la società Equitalia disconosceva al contribuente detta possibilità, motivando tale diniego poiché “ai sensi del D.L. 66/2014 [la richiesta di applicazione in proroga del piano straordinario] non può essere accolta in quanto la stessa norma definisce “non prorogabili” i provvedimenti di dilazione concessi ai sensi della stessa”.
A fronte del provvedimento “negativo”, il debitore impugnava la “risposta” di Equitalia entro 60 giorni dalla comunicazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente.
La decisione
I giudici lucchesi con una pronuncia del tutto innovativa sul tema hanno evidenziato che “la richiesta di un piano di rateizzazione straordinario costituisce fattispecie a sé stante rispetto” all’ammortamento ordinario in 72 rate.
A ben vedere, “la ratio della norma è quella di venire incontro a debitori che si trovano in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”, pertanto indipendentemente dalla circostanza che il contribuente sia decaduto dal “vecchio” rateizzo in proroga (72 rate), art. 19, comma 1-bis, D.P.R. n° 602/73 (circostanza qualificata come irrilevante dalla Commissione Tributaria adita), l’interessato mantiene il proprio diritto ad accedere al rateizzo straordinario (art. 19, comma 1-quinquies).
In breve, il piano di ammortamento decennale (introdotto dalla Legge 98/13) “non costituisce una riammissione al rateizzo a seguito della decadenza dal beneficio, ma la richiesta ex novo di una nuova forma di rateizzazione a seguito del maturarsi dei requisiti di legge”.
Di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista presso Studio Tributario Marrucci
(con sede in Lucca, Viareggio e Pisa)
  [1] Il comma 1 dell’art. 19 statuisce che “l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantantadue rate mensili”;[2] Il comma 1-bis prevede difatti che “in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza”;[3] Il richiamato art. 19, comma 1-quinquies all’art. 19, rubricato “Dilazione del pagamento”, del D.P.R. n° 602/73 stabilisce che “la rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità', in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, puo’ essere aumentata fino a centoventi rate mensili [10 anni]. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma”;
Dunque, per determinare se un contribuente abbia diritto alla rateazione c.d. in proroga straordinaria (120 rate, 10 anni), l’art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 52 comma 3 del D.L. 69/13 convertito con modificazione nella L. 98/13,  ha stabilito due criteri per consentire al contribuente di accedere al piano “decennale”:
  • per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati (come nel caso odierno) l’importo della rata Equitalia, che non si è in grado di pagare, deve superare il 20% del reddito mensile del proprio nucleo familiare, da documentare attraverso l’ISEE, “avuto riguardo all’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo”;
  • Per altre imprese: il rapporto tra cifra della rata e valore della produzione deve essere superiore al 10% e l’indice di liquidità compreso tra 0,50 e 1.
Il contribuente in oggetto rientrava (da un punto di vista fiscale) nel “primo criterio” (persona fisica, già titolare di un’impresa individuale), poiché a fronte di un reddito annuale del proprio nucleo familiare, ammontante ad  €. 8.208,00, il pagamento mensile di circa €. 2.900,00, in virtù del piano di rateazione concesso in data 31.07.2014, “debordava” il reddito mensile (quantificato in €. 684,00) in maniera superiore del 20%;