Per la determinazione della plusvalenza ai fini dell’irpef l’Ufficio impositore non può basarsi unicamente sul criterio del “valore” individuato invece ai fini dell’imposta del registro, malgrado questo sia definito, anche per il caso di quiescenza del contribuente, col relativo avviso di liquidazione.

Il presupposto della plusvalenza ai fini irpef è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti e il prezzo di acquisto; al contrario ai fini dell’imposta di registro si considera il “valore venale di commercio” del bene, inteso quale valore medio di vendita in condizioni ordinarie di libero mercato  (CTP Pisa 123/02/09).

In realtà la Cassazione a tal proposito ha rilevato che incombe sull’Agenzia delle Entrate utilizzare la presunzione dovuta alla differenza riscontrata tra valore commerciale ai sensi dell’imposta di registro e il prezzo indicato negli atti, unitamente ad altri elementi certi (es.: spostamento di danaro sui c/c); diversamente il contribuente sarebbe costretto a fornire la “prova diabolica” di aver percepito un corrispettivo inferiore a quello attribuito. Al contribuente è allora sufficiente supportare la propria linea difensiva mostrando ad es. le movimentazioni bancarie o le scritture contabili, in caso di società, ed eventualmente illustrare i motivi che hanno determinato il prezzo di vendita (sent.  n. 169/44/2011 della Ctr Lombardia; Ctr Lombardia, sent. 50/67/12; Cass. sentenze 1447/2004 , 14485/2009, 5743/2010) .

La plusvalenza determinata sulla cessione si ha nel momento in cui viene corrisposto il prezzo, che non coincide necessariamente con il momento in cui si stipula l’atto pubblico o la trascrizione nei pubblici registri, in quanto sussiste una distinzione netta tra gli effetti civilistici  e quelli tributari per cui, ai sensi dell’art. 53 della Costituzione, il prelievo fiscale deve essere operato non su un reddito presunto, bensì su un reddito effettivo che ha accresciuto il patrimonio del cedente (Ctr Sardegna sent. 39/01/12). L’importanza di stabilire il momento impositivo e quindi l’annualità fiscale di competenza, ha rilievo perché può rappresentare un ulteriore argomento difensivo nel ricorso nei confronti dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso invece di permuta di un terreno edificabile con degli immobili da costruire, ai sensi dell’art. 1472 cod. civ., il momento impositivo è quello in cui la parte acquista la proprietà della cosa (Cass. sent. n. 7800 dell’11.12.2002 e n. 1427 del 25.01.2006; Ctr Lazio sent. 133/20/2008).