Questo studio nasce dal fatto che il sottoscritto ha portato in detrazione spese per l'acquisto auto per disabili fatte da una propria congiunta, affine di primo grado (suocera) e la detrazione è stata contestata dall'Agenzia delle Entrate.

Il diritto è riconosciuto dalla legge 9 aprile 1986, n. 94, così come modificata ed integrata dalla legge 104/92.

La prima distinzione da fare, per evitare successive confusioni, e quella fra diritto all'acquisto agevolato ai fini IVA (4 %) ed il diritto alle deduzioni ed alle detrazioni fiscali (D. P. R. 633/1972, Tabella A, parte II n. 31).

Il diritto all'acquisto agevolato ai fini IVA è riconosciuto al contribuente ex art. 3 l. 104/92 ed al familiare convivente ex art. 433 c.c. se quello è a carico di questi.

Per quanto attiene alle deduzioni ed alle detrazioni fiscali il diritto è riconosciuto attraverso una orientata interpretazione del combinato disposto degli artt. 10, 12 e 15 T.U.I.R. (D.P.R. 917/86).

Si parla di interpretazione orientata in quanto tutto l'Ordinamento mira ad agevolare la posizione fiscale delle famiglie con presenza di soggetti ex art. 3 l. 104/92.

L'art. 10 T.U.I.R. lettera b) riconosce il diritto alla deduzione dal reddito complessivo delle spese mediche e di assistenza specifica ai soggetti ex art. 3 l. 104/92. Lo stesso articolo afferma che le spese debbono essere documentate con fattura o scontrino fiscale del destinatario. Per il ragionamento che segue torna utile una prima riflessione. Chi è il destinatario? Non può che essere il soggetto ex art. 3 l. 104/92 indipendentemente da chi materialmente sostiene la spesa.

La norma non ci dice cosa sono le spese mediche e di assistenza specifica e quindi lo dobbiamo interpretare noi. In teoria potrebbe rientrare fra queste spese anche l'auto del disabile. Un risposta al presente quesito viene da un esame dell'art. 15 T.U.I.R in seguito interpretato.

Vediamo ora da chi sono deducibili le spese indicate nella lettera b) dell'art. 10 T.U.I.R. in commento. La risposta viene dal comma 2 dello stesso art. 10 che si riporta per la parte di nostro interesse. “2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 433 codice civile.”

Da una interpretazione letterale della disposizione in commento si capisce che quelle spese possono essere portate in deduzione da chiunque rientri fra i soggetti ex art. 433 c.c. se sostenute da alcuno dei soggetti ex art. 433 c.c. Il altre parole quelle spese, sostenute da uno o da due soggetti possono essere dedotti da chi li ha sostenute, da altro soggetto o da entrambi (atteso che il disposto normativo dice “anche”), ovviamente entro i limiti ex art. 433 c.c.

Volendo concludere il ragionamento di cui sopra, se l'auto del disabile fosse considerata spese sanitarie, le relative spese di acquisto potrebbero essere dedotte da qualunque soggetto ex art. 433 c.c. indipendente da quale componente della famiglia li abbia sopportate.

Uguale tenore il Legislatore riserva all'art. 15 T.U.I.R. che passiamo ad esaminare. Lo stesso riconosce una detrazione del 19% su alcuni oneri sostenuti dal contribuente ed elencati alle diverse lettere del primo comma. Il nostro caso è regolato dalla lettera c): spese sanitarie (voce di genere). La disposizione normativa ci dice che le spese sanitarie sono le spese mediche e le spese di assistenza specifica (voci di specie). Ci dice anche che debbono essere diverse da quelle ex art. 10 co. 1, lettera b) (quelle esaminate prima) e la ragione è semplice, per quelle si applica la deduzione dal reddito, per queste si applica la detrazione d'imposta.

Anche questo articolo afferma che i documenti fiscali debbono essere riferiti al destinatario. Anche in questo caso il destinatario non può che essere il soggetto ex art. 3 l. 104/92. In seguito il disposto normativo afferma che tra i mezzi per la locomozione dei soggetti ex art. 3 l. 104/92 si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli. Si afferma anche che la detrazione è consentita alternativamente in quattro anni. E' consentita in quattro anni, afferma, non è obbligatoria. Può essere fruita in un anno oppure in quattro anni. Dal superiore ragionamento logico-giuridico possiamo tentare di dare delle risposte ad alcuni dei quesiti evidenziati sopra o comunque, anche se non evidenziati, utili ai fini di una logica, congrua e serena conclusione del nostro ragionamento.

Il primo quesito verte sulla qualificazione dell'auto del disabile fra le spese sanitarie. La risposta è affermativa. Il dato letterale è chiaro, inequivocabile e non consente smentite. L'auto del disabile è spesa sanitaria. Lo è anche ai sensi dell'art. 10 T.U.I.R. Solo che per gli oneri indicati nell'art. 15 T.U.I.R. è riconosciuta la detrazione d'imposta mentre per tutti gli altri (non meglio qualificati dall'art. 10) è riconosciuta la deduzione dal reddito complessivo.

Altro quesito a cui possiamo dare una risposta certa è quello relativo alla intestazione del documento fiscale (scontrino o fattura). Non vi è dubbio che debba essere intestato al disabile ex art. 3 l. 104/92. Lo affermano i due articoli in commento laddove affermano che i due documenti fiscali debbono essere riferiti al destinatario. Il destinatario non è altro che colui che fruisce del bene, cioè il disabile.

Particolare cura esegetica richiede l'interpretazione del comma 2 dell'art. 15 T.U.I.R. Per detta ragione il disposto normativo si riporta integralmente: 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Dal superiore arzigogolato dettato normativo, si capisce che alcuni oneri possono essere portati in detrazione, anche se sostenuti per altri o da altri. In alcuni casi solo se fiscalmente a carico ed in altri casi anche se non fiscalmente a carico. La detrazione non può in ogni caso superare la misura in esso indicata.

Vediamo ora di fare un attento esame della parte che a noi interessa. Gli oneri di cui alle lettere c) (spese sanitarie), e) (spese scolastiche) ed f) (premi di assicurazione) possono essere detratti anche se sostenuti a favore delle persone indicate nell'art. 12 T.U.I.R. Che si trovino nelle condizioni ivi previste. Vediamo ora chi sono quelle persone e quali sono le condizioni. Quelle persone sono tutti i familiari indicati nell'art. 433 c.c. (anche suocera e genero). Le condizioni sono quelle della vivenza a carico cioè non devono possedere redditi propri superiori ad € 2.840,51, così come indicato nel comma 2 dello stesso art. 12 T.U.I.R. La superiore norma trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti ex art. 433 c.c. anche in assenza del requisito ex art. 3 l. 104/92. Per questi ultimi soggetti ( i disabili) il limite della vivenza a carico non trova applicazione. Il disposto normativo, infatti, segue.

Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 (limite reddituale) del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000.

Dal superiore ragionamento logico – giuridico possiamo pervenire ad una logica, congrua e pacifica conclusione. L'ordinamento tutto riconosce dei benefici di diversa natura ai soggetti ex art. 3 l. 104/92. Per renderli effettivi, detti benefici vengono riconosciuti anche ai familiari conviventi ex art. 433 c.c. A solo titolo d'esempio si evidenzia: 3 giorni al mese di congedo retribuito; 2 anni di congedo retribuito nel corso di tutta la vita lavorativa ed altro ancora. Lo stesso ragionamento vale per le deduzioni e per le detrazioni. Non ci dobbiamo scandalizzare se al familiare del disabile sono concessi dei benefici che ad altri non sono concessi. Detti benefici sono concessi sul presupposto che la famiglia nel cui nucleo vi è il disabile è costretta a sopportare sacrifici di ogni natura che le altre famiglie non debbono sopportare (non sto qui a fare l'elenco).

Orbene, tornando al dato normativo possiamo trarre le conclusioni.

Gli articoli 10 e 15 T.U.I.R. riconoscono i seguenti diritti:

a) deduzioni e detrazioni delle spese sanitarie a qualunque dei soggetti ex art. 433 c.c. da chiunque sopportate all'interno della famiglia, purché sostenute a favore di soggetti ex art. 3 l. 104/92;

b) l'auto del disabile è considerata spesa sanitaria;

c) il documento fiscale (scontrino o fattura) deve essere intestato al disabile;

d) la detrazione può essere chiesta in unica soluzione ovvero in quattro annualità, ad insindacabile scelta del contribuente che ne ha diritto;

e) la detrazione spetta, per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal disabile, anche ad uno dei soggetti indicati nell'art. 12 T.U.I.R., cioè ad uno dei soggetti ex art. 433 c.c. quindi anche al genero, giuridicamente affine di primo grado.    Avv. Vincenzo Loprevite