Non è raro che la notifica della cartella di pagamento venga eseguita a mezzo posta direttamente dal concessionario senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario  e con la relata di notifica in bianco.
Invero, la notificazione della cartella di pagamento è attività  disciplinata dal D.P.R. n 602/1973 che si applica alla riscossione coattiva di tutte le entrate dello Stato, in virtù del disposto dell'articolo 18 del D.Lgs. 46/1999.
Il D.P.R. n. 602/1973 non stabilisce, però, una disciplina della notifica della cartella di pagamento diversa da quella sancita per l'avviso di accertamento, tant’è che l’art. 26 del citato decreto  fa espresso rinvio alle norme dettate per la notifica dell'avviso di accertamento ed, in particolare, all'articolo 60 del D.P.R. n 600/1973.
Riportiamo di seguito il testo dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 con le modifiche introdotte dall’art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 e successivamente dall’art. 1, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001: “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme  previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una  delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.”
Da un lato, atteso che la norma si riferisce  esplicitamente alla “notifica”, risulta pleonastica l’applicazione della disciplina sancita dal  c.p.c. in materia di notificazioni, con la necessaria redazione della relata di notificazione sia per la notifica a mani (art. 148 c.p.c.), sia per la notifica  a mezzo del servizio postale (art. 149 c.p.c).
Dall'altro, la nuova formulazione del disposto normativo, non prevedendo più l’invio della raccomandata “da parte dell’esattore”, come stabiliva il testo previgente, esclude tacitamente il concessionario della riscossione dal novero dei soggetti abilitati all’invio della raccomandata.
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Sulla scorta dei dettami testé richiamati,  la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta direttamente dal concessionario con la relata di notifica in bianco risulta evidentemente viziata.
Purtuttavia, tutt’altro che pacifica appare l'interpretazione giurisprudenziale  in merito alla natura e alle conseguenze del vizio destinato ad inficiare il procedimento notificatorio:   siamo a cospetto di un caso di nullità o di inesistenza della notificazione?
La distinzione tra nullità ed inesistenza non è questione di scarsa rilevanza, giacché, involgendo gli effetti prodotti dall’atto viziato, si riflette sulla strategia difensiva da assumere da parte del contribuente.
Difatti, laddove venga accolta la tesi dell’inesistenza, il ricorso avverso la cartella di pagamento, fondato anche  sul solo  vizio di notificazione, troverà accoglimento.
Laddove, invece, si propenda per  la tesi della nullità, sarà proprio la proposizione del ricorso a sanare il vizio della notificazione per raggiungimento dello scopo.
Ci apprestiamo a citare, in proposito, alcune pronunce, sia di merito che di legittimità, anche molto recenti, dalle quali emerge il contrasto interpretativo appena evidenziato.
“E’ nulla la cartella esattoriale notificata a mezzo posta se manca la relata di notifica da parte del soggetto procedente” CTP Cosenza 17 gennaio 2006 n. 262.
“E’ nulla la cartella esattoriale notificata a mezzo posta se manca la relata di notifica da parte del soggetto procedente, né può essere invocata la sanatoria dell’irregolarità in applicazione di quanto previsto dall’art. 156 c.p.c. CTP Cosenza 8 maggio 2006.
“(….)La tesi di parte ricorrente, pur ricca di spunti giurisprudenziali e dottrinali, a giudizio di questo Collegio non è condivisibile e va censurata. I vizi di notifica sollevati sono incontestabili e la L. n. 890/1982 va osservata anche in relazione alla notifica delle cartelle di pagamento in virtù del rinvio che l’art. 26 del D.P.R. n. 602/73 fa agli artt. 148 e 149 c.p.c. .Tuttavia, ai sensi dell’art. 159, comma 3, c.p.c., non si può ignorare che se il vizio di un atto impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo. Detta considerazione rappresenta la più chiara espressione del principio di conservazione degli effetti dell’atto nullo. Pertanto, un contribuente destinatario di un atto impositivo affetto dagli stessi vizi di notifica eccepiti da parte ricorrente è nelle condizioni di comprendere le ragioni della pretesa impositiva e di proporre ricorso sana i vizi di notifica ai sensi dell’art. 156 c.p.c. per avere l’atto impositivo raggiunto lo scopo per il quale è stato emesso. ”CTP Lecce, sez. II, sentenza 15.03.2010 n.206
“Questo collegio ritiene che la relata di notifica è prevista come momento fondamentale  nell’ambito del procedimento di notificazione sia dal codice di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall'attività dell’ufficiale postale.  Sicché la sua mancanza, anche nella notificazione a mezzo del servizio postale, non può essere ritenuta una mera irregolarità, nella specie deve escludersi che la nullità della notificazione possa essere sanata dal tempestivo ricorso del contribuente. La mancata compilazione della relata in violazione dell’art. 148 c.p.c., determina non la semplice nullità della notifica, bensì la giuridica inesistenza della stessa, patologia non sanabile in assoluto. “ CTR MILANO 28 maggio 2010 n. 61.
La giurisprudenza ha chiarito la differenza esistente tra la notifica a mezzo posta ex art. 26 del DPR n. 602/1973 come modificato dall’art. 1 comma 1 lettera c del d.lgs. n. 193/2001 e la semplice spedizione a mezzo del servizio postale che non può configurarsi notificazione. La spedizione postale non è sufficiente per considerare corretta la notifica della cartella di pagamento senza provvedere a compilare la relazione di notifica della cartella stessa prima di consegnarla all’ufficio postale nel plico da spedire al contribuente a mezzo racc.ta con avviso di ricevimento. L’ufficio postale deve unicamente certificare la spedizione della raccomandata e non può sostituire la relata di notifica sull’atto che deve essere certificata esclusivamente da un Pubblico Ufficiale designato, quale ufficiale giudiziario o persona equiparata. Quindi l’agente della riscossione non redigendo la relata non ha adempiuto a quanto previsto dall’art. 148 c.p.c. determinando in tal modo la nullità non sanabile della notifica.CTP ROMA sentenza n. 54/29/11 dell’08.02.2011.
(….) “l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R.  n. 600 del 1973, art. 60, artt. 137, 149 e 156 c.p.c., sottoponendo in conclusione, il seguente quesito “dica codesta S.C. se incorra nella violazione delle norme in rubrica il giudice di merito che, in una fattispecie di notifica della cartella esattoriale effettuata a mezzo posta  ex art. 149 c.p.c., pervenuta con relata di notifica in bianco, ritenga detta notifica inesistente e non già nulla, con conseguente inapplicabilità del principio del raggiungimento dello scopo”. Il motivo è fondato. Premesso che è incontroverso che il piego contenente la cartella esattoriale è stato recapitato alla contribuente, questa Corte intende dare continuità al principio (Cass. n. 2272 del 2011, S.S.U.U.  n. 19854 del 2004) – che può estendersi al caso qui rilevante, di cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis – secondo cui la natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni del processo civile, comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c.. Nella specie, la circostanze che la relata non sia stata compilata non dà luogo ad inesistenza della notifica – che si verifica quando il relativo tentativo sia avvenuto in luogo e con modalità tali che non sussista alcun collegamento con il destinatario – ma a nullità, che è stata sanata con la proposizione del ricorso da parte della destinataria stessa. Cass. 15 marzo 2013 n. 6631
 
La Suprema Corte, quindi, in quest'ultima pronuncia, si sofferma approfonditamente sulla problematica della mancata compilazione della relata, asserendo che tale vizio non determina l’inesistenza della notificazione, bensì la nullità che viene sanata con la proposizione del ricorso.
 
Purtuttavia, la CTP di Parma, solo due mesi dopo, mostra di non aver recepito tale principio:
“Esiste anche recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 398/2012) che stabilisce come ai fini della validità della notifica (….) la mancanza di elementi essenziali sulla relata della stessa, comporta “…la nullità insanabile della notifica…..” La presentazione del ricorso non può sanare, come invece sostenuto da Equitalia, la notifica inesistente della cartella; la sanatoria può essere applicata agli atti con natura processuale in quanto, per questi ultimi, consente al giudizio di proseguire fino alla pronuncia del giudice e ne evita uno stop; se però tale vizio è riferito a un atto con natura sostanziale, come la notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento (in quanto espressivi della pretesa fiscale, quindi, atti impositivi di natura sostanziale), l’ipotesi di inesistenza non è sanabile dalla notifica.” CTP PARMA sentenza 94/04/2013 del 20.05.2013.
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In conclusione, sebbene, la Suprema Corte di Cassazione non abbia ancora, ad oggi, affrontato  esplicitamente la questione relativa all’inesistenza o meno della notifica per posta eseguita direttamente dal concessionario  (ai sensi del nuovo disposto dell’art. 26 DPR n. 602/1973 che esclude il concessionario dal novero dei soggetti abilitati all'invio della raccomandata), ma si sia  soltanto occupata del vizio relativo alla mancata compilazione della relata di notificazione, è evidente che, anche a tal riguardo,  assistiamo ad un chiaro contrasto interpretativo in giurisprudenza tra la tesi della nullità e quella dell'inesistenza   a seconda che si consideri applicabile o meno alla cartella di pagamento e all’avviso di accertamento (atti di natura sostanziale) il regime di nullità e di sanatorie dettato per gli atti processuali. Appare questo, al momento, il principale nodo da sciogliere.
Non ci resta che auspicare la risoluzione del contrasto, affinché possano essere indicati agli operatori del diritto orizzonti meno nebulosi.