Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Liguria (sentenza del 7 dicembre 2017, n. 1745) è giuridicamente inesistente l'intimazione di pagamento notificata tramite PEC, in formato PDF senza la firma digitale.
L'atto spedito a mezzo per in formato pdf, infatti, non è un atto originale ma solamente una copia informatica dell'originale o, al limite, della copia informatica di un documento analogico.
Un atto siffatto - afferma la Commissione - non è idoneo a garantire con certezza né l'autore né la sua integrità. 
A tal fine è necessario che l'atto sia munito di firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005.
Oltre a questo, è anche necessario, ai fini della prova della notifica a mezzo pec, che le copie cartacee delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna siano munite di idonea attestazione di conformità, apposta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 
In mancanza, le stesse potranno essere disconosciute dal contribuente, così rimanendo prive di valenza probatoria.
La Commissione ha valutato che la carenza dei requisiti sopra detti, impedisce alla radice la formazione del complesso atto processuale, come disciplinato dalle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia n. 44/2011.
Sulla base di tali principi, la notifica a mezzo pec di un mero pdf senza firma digitale dovrà considerarsi inesistente, e non semplicemente nulla.
La differenza è importante in quanto la nullità potrebbe ritenersi sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso, mentre l'inesistenza è insanabile.