Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19704/2015, in accoglimento del ricorso di una società che aveva impugnato una cartella di cui era venuta a conoscenza solo dall'estratto di ruolo rilasciato, su propria richiesta, dal concessionario della riscossione.
La Cassazione sottolinea la differenza tra "ruolo" ed "estratto di ruolo", definendo il primo come atto impositivo tipico (espressamente inserito nell'elenco dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 546/1992 tra gli "atti impugnabili") e il secondo come mero documento formato dal concessionario della riscossione inidoneo a contenere qualsivoglia pretesa impositiva diretta o indiretta.
Stante la differenza tra i due istituti, i giudici ritengono che, se una cartella non validamente notificata e dunque non impugnabile continuasse a essere tale pur dopo esserne venuti a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su richiesta dell'interessato, ciò configurerebbe una immotivata compressione del diritto del contribuente alla propria tutela giurisdizionale.
Pertanto, è da ritenersi ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 19 del Decreto legislativo n. 546/1992.