Il Decreto Legge n. 83/2015 (cosiddetto "decreto Giustizia") , in vigore dal 27 giugno 2015, convertito in Legge n. 132/2015, ha modificato l'articolo 545 del Codice di procedura civile, stabilendo nuovi limiti in tema di pignoramento presso terzi, e in particolare in tema di pignoramento dello stipendio, della pensione e di altre indennità relative al rapporto di lavoro.
In particolare, per quanto riguarda la pensione e le indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, queste somme non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà.
La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei seguenti limiti:
  1. nei limiti autorizzati dal Tribunale (se si tratta di crediti alimentari);
  2. nel limite di un quinto (per tributi dovuti a Stato, Provincie e Comuni, e per ogni altro credito);
  3. nel limite della metà (in caso di simultaneo concorso delle cause suddette);
  4. nei limiti stabiliti dalle speciali disposizioni di legge.
E nel caso di accredito sul conto corrente?
Al riguardo il Decreto Legge n. 83/2015 ha risolto una questione piuttosto delicata.
E infatti sino ad oggi era possibile pignorare integralmente le somme presenti sul conto corrente del debitore,  anche qualora tali somme derivassero unicamente da stipendio o pensione.
In tal modo, di fatto, venivano elusi i limiti del quinto, della metà o di altre disposizioni speciali (applicabili nel caso di pignoramento di stipendio o pensione direttamente presso il datore di lavoro), così privando il debitore della sua unica fonte di reddito.
Ricordiamo che l'articolo 12, comma 2, lettera c) del Decreto Legge n. 201/2011 (cosiddetto Decreto "Salva-Italia"), convertito in Legge n. 214/2011, prevede che "lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione (…) e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro <limite poi aumentato a mille euro> debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, (…)".
In siffatto sistema normativo il lavoratore/pensionato, colpito da pignoramento del conto corrente, si vedeva privato integralmente della sua unica fonte di reddito, una volta che questa sia confluita sul conto.
Al riguardo fu sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 2, lettera c) del Decreto Legge n. 201/2011, per  violazione degli articoli 38 e 3 della Costituzione, posti a tutela del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale e del diritto di uguaglianza.
La Corte Costituzionale, tuttavia, non aveva ritenuto la norma incostituzionale, per cui le somme presenti sul conto corrente hanno continuato ad essere soggette a pignoramento integrale.
Il nuovo articolo 545 del Codice di procedura civile, come modificato dal Decreto Legge n. 83/2015, prevede ora che le somme dovute stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonchè a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate nei seguenti limiti:
  • sono pignorabili per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
  • nei limiti sopra ricordati ai numeri 1, 2, 3, 4, quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente.
Qualora i limiti suddetti non vengano rispettati, il pignoramento è da considerarsi inefficace per la parte eccedente i detti limiti.
L'inefficacia può essere eccepita dal debitore in sede di opposizione all'esecuzione o anche rilevata dal giudice d'ufficio.
Chiaramente, è essenziale documentare la causale dell'accredito delle somme sul conto corrente, in modo da consentire la verifica dei limiti del pignoramento.
Per quanto riguarda poi i pignoramenti disposti da Equitalia, ai sensi degli articoli 72 bis e seguenti del D.P.R. 602/73, trattasi di norme speciali (più favorevoli al cittadino per quanto riguarda i limiti di pignorabilità) che prevalgono sull'articolo 545 del Codice di procedura civile.