Riferimenti: 
Art. 7 della L. n°212/2000 (statuto del contribuente);
art. 3 della L. n°241/1990;
CTP di La Spezia, sentenza n°337/3/2014;
CTP di Roma, sentenza n°269/1/2007;
CTP di Bari, sentenza n°276/1/2011.

  L’art. 86 del D.P.R. 602/1973 dispone che decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento senza che il contribuente abbia versato le somme dovute, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore, prevedendo, altresì al secondo comma che “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione” .

 Pertanto, con le recenti modifiche apportate al summenzionato art. 86, possiamo affermare che il preavviso di fermo è un atto che Equitalia deve obbligatoriamente inviare al contribuente prima di procedere all’iscrizione del fermo del veicolo. Tale invito è contenuto in una nota riepilogativa che, come la cartella di pagamento, deve indicare l’importo dovuto, la specificazione del tributo, l’iscrizione a ruolo e la data della notifica della  cartella di pagamento. Ma a quanto pare non basta.

 Difatti, secondo la recentissima pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia n°337/3/2014 requisito essenziale per poter azionare la misura cautelare del fermo amministrativo, lo stesso dicasi per l’ipoteca disciplinata all’art. 77 del D.P.R. 602/1973, è il periculum in mora.  In particolare i Giudici spezzini, nel dichiarare l’illegittimità di un’iscrizione di fermo amministrativo, hanno ritenuto che “la natura cautelare che il legislatore ha previsto per garantire il procedimento di riscossione dei crediti pubblici (artt.86 e 77 del D.P.R. 602/1973) consente che ad essi si ricorra unicamente nei casi in cui vi sia pericolo per la riscossione nel mentre della procedura esecutiva (periculum in mora). In particolare il provvedimento di preavviso di fermo deve essere motivato in modo congruo e specifico, in quanto deve individuare le specifiche esigenze che giustifichino la misura cautelare sia in rapporto all’entità del credito tributario e sia in relazione alle circostanze, proprie del debitore, che inducano a temere la compromissione delle garanzie del credito”.  

Sulla necessità del requisito del periculum in mora, a tutt’oggi, non vi sono pronunce da parte della Corte di Cassazione, ma solo alcuni precedenti favorevoli al contribuente da parte di alcune Commissioni di merito tra cui la sentenza n° 269/1/2007 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma e la sentenza n° 276/1/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari

Avv. Alessandro Sgrò
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