• Divieto di fermo sui beni strumentali
  • Cosa si intende per strumentalità
  • Come tutelarsi
  • Come si dimostra la strumentalità
Divieto di fermo sui beni strumentali
Come è noto, l'Agente della riscossione ha il potere di iscrivere il fermo amministrativo sui beni mobili registrati del contribuente (automobili, imbarcazioni, etc.).
La possibilità di iscrivere un fermo ha dei limiti sanciti dalle norme.
Uno di questi limiti, molto invocati nella prassi, è la strumentalità del bene rispetto allo svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente.
Il fermo quindi è certamente illegittimo se iscritto su beni strumentali all'attività del contribuente (Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione IX, sentenza del 17 giugno 2015, n. 3559/09/2015, secondo cui "se si tratta di beni mobili registrati, questi non possono essere oggetto di fermo amministrativo quando il contribuente dimostri che è un bene strumentale per lo svolgimento della sua attività. La pignorabilità dei beni strumentali non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività lavorativa del contribuente. La natura strumentale del bene sottoposto a pignoramento comporta l’illegittimità dell’atto"; Cassazione, sentenza n. 10089/12).

Cosa si intende per strumentalità
Il concetto di "strumentalità" non è specificato dal legislatore.
Sul punto si sono formati due orientamenti, uno più restrittivo e l'altro più favorevole al contribuente.
Secondo il primo orientamento, il fermo non può essere apposto solo su quei beni relativi all'organizzazione del lavoro e, quindi, facenti parte dell'impresa o dell'attività professionale (ad esempio, l'escavatore per un'impresa edile; l'autovettura per l'agente di commercio; il furgone per il trasporto merci).
Il veicolo deve quindi far parte, per sottrarsi al fermo, del complesso di beni e strumenti necessari a mandare avanti l’attività stessa.
Secondo tale interpretazione, il fermo può essere invece iscritto sull'auto che serve semplicemente per recarsi al lavoro, in quanto non è un bene strumentale all'attività, ma strumentale alla persona.
Secondo l'altro orientamento, invece, il fermo non può essere apposto neanche all'auto che serve al contribuente per recarsi sul posto di lavoro, sia egli lavoratore dipendente o autonomo.

Come tutelarsi
Dopo aver ricevuto il preavviso di fermo, il contribuente entro 30 giorni deve presentare all'Agente della riscossione i documenti che dimostrano la strumentalità del bene al lavoro, chiedendo quindi che il fermo non venga iscritto.
In ogni caso è possibile impugnare il fermo iscritto illegittimamente dinanzi al Giudice competente nei termini di legge (per approfondimenti Il fermo del veicolo nella riscossione a mezzo ruolo).

Come si dimostra la strumentalità
L'onere di dimostrare la strumentalità del bene grava sul contribuente.
A tal fine, bisogna produrre prove documentali da cui risulti il legame tra il bene e l'azienda/professione, quali ad esempio: copia della fattura di acquisto del mezzo, libro contabile, registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia riscontrabile la presenza del veicolo quale bene ammortizzabile (o già ammortizzato).
Certamente, sarà ben più difficile dimostrare la strumentalità del bene che semplicemente viene utilizzato per recarsi al lavoro (sempre ammesso che si aderisca alla seconda impostazione precedentemente indicata).